CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 1971
Cassazione n. 06080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1971 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 03/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 03/05/2019 nei confronti di ZUCCARELLO [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si censura il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale è manifestamente infondato. Rilevato, infatti, che a differenza di quanto erroneamente affermato dal ricorrente, i giudici di merito hanno determinato la pena irrogata in misura pari al minimo edittale previsto dall'art. 648, comma primo, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re'[OSCURATO:PERSONA]