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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16536/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Vallo della Lucania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata ex art. 676 cod.proc.pen -nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- volta ad ottenere il dissequestro e la restituzione della complessiva somma di euro 11.060 in contanti, depositata su fondo fruttifero del fondo giustizia; di due orologi marca Rolex; di 5 quadri a firma dell'artista ihmano Mussolini; di euro 4,13 su conto corrente n. 100965966 su fondo fruttifero giustizia; di euro 418,46 (deposito titoli) di cui al rapporto di conto corrente n. 17724468 depositata su fondo fruttifero del fondo giustizia; di euro 990, 95 di cui al rapporto di conto corrente n. 4631402 depositati sul fondo fruttifero del fondo giustizia; di euro 147.564,06 di cui al rapporto di conto corrente n. 40296006 intestato a [OSCURATO:PERSONA] depositato su fondo fruttifero del fondo giustizia.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a quattro motivi.

2.1. Col primo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett e) vizio di motivazione in ordine alle ragioni, asseritamente mancanti, della mancata restituzione dei beni in sequestro al terzo interessato.

In forza del proscioglimento di tutti gli imputati disposto all'esito dell'udienza preliminare del 24 gennaio 2024 nel procedimento n.330/2019 RGNR, n. 1275/2019 [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito era stato disposto il 30 novembre 2020 il sequestro della somma di euro 147.564,06 esistente sul conto corrente n. 4029006 intestato a [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, terzo interessato e odierna ricorrente, aveva invocato -con istanza indirizzata al giudice dell'udienza preliminare, in funzione di giudice dell'esecuzione- la restituzione della somma sopra indicata.

Istanza analoga era stata presentata dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai diversi beni indicati specificamente in istanza.

Con l'ordinanza qui impugnata quel giudice rilevava, con riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], che costui risultava condannato in diverso procedimento pendente avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - n. 3197/2017 RGNR, n. 2395/2022 [OSCURATO:PERSONA]- nel cui ambito era stata pure disposta la confisca del prezzo e del profitto del reato, anche per equivalente, sino alla concorrenza di euro 2.789.785, 24; che siffatta confisca risultava ancora in esecuzione; di tal che, non essendovi certezza in ordine alla circostanza che i beni di cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione non fossero attinti dalla medesima esecuzione, rigettava l'istanza.

Nulla osservava in ordine alla posizione del terzo interessato, odierna ricorrente.

2.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett b e c cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla assoggettabilità a sequestro finalizzato alla confisca dei beni del terzo interessato, a mente del principio sancito dall'art. 27 Cost. per cui la responsabilità penale è personale.

Osserva che, quand'anche dovesse ritenersi la sufficienza della motivazione come sopra impugnata col primo motivo, siffatta motivazione non potrebbe comunque essere estesa al terzo interessato, dovendo la confisca essere qualificata come pena ed essere, pertanto, assistita dalle guarentigie di cui all'art. 27 Cost .

2.3. Col terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett b e c, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 321 cod.proc pen .

L'art. 321 cod.proc.pen. individua quale presupposto del provvedimento cautelare reale il fumus commissi delicti in relazione allo specifico reato per cui il procedimento penale pende e in relazione al quale il sequestro è stato disposto.

Il giudice dell'udienza preliminare di Vallo della Lucania pretende di asservire il sequestro preventivo -disposto il 30 novembre 2020- alla confisca disposta per fatti diversi, in un procedimento penale diverso, pendente presso Tribunale diverso.

Da ciò l'erronea applicazione del disposto dell'art 321 cod.proc.pen. e l'invocato annullamento dell'ordinanza impugnata.

2.4. Col quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett e cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ragione della mancata analisi di atti del procedimento relativi alla archiviazione della procedura di esecuzione.

Il riferimento è alla procedura di tal fatta già pendente presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma ormai esaurita, senza che i beni del terzo interessato, odierna ricorrente, siano stati in alcun modo attinti.

Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha omesso l'esame del provvedimento del 3 aprile 2023 (e, prima, del 31 marzo 2023) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non luogo a provvedere in quel procedimento ad ulteriori provvedimenti esecutivi.

Si tratta di provvedimenti che dimostrano, con certezza, che i beni dell'odierna ricorrente, soggetto terzo interessato nel procedimento pendente presso il solo Tribunale di Vallo della Lucania, non sono stati attinti dalla esecuzione della confisca disposta con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro proposta anche nell'interesse del terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente (che a fondamento della propria istanza, aveva allegato, così come [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai propri diversi beni specificamente indicati nella propria istanza di restituzione, il proscioglimento di tutti gli imputati all'esito dell'udienza preliminare del 24 gennaio 2023), rilevato: -che nell'ambito del procedimento ivi già pendente - n.330/2019 RGNR, n. 1295/2019 [OSCURATO:PERSONA]- era stato adottato il 10 novembre 2020 decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente; -che, in esecuzione di siffatto decreto, era stato disposto il sequestro, sino alla concorrenza della complessiva somma di euro 2.359.485,12, dell'intero ammontare della disponibilità finanziaria detenuta sui rapporti bancari /finanziari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e subordinatamente, in caso di mancata capienza, sulle disponibilità finanziarie e patrimoniali degli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA]; che, in forza di tanto, era stato disposto il sequestro, a seguito di perquisizione dell'unità immobiliare e dello studio professionale di [OSCURATO:PERSONA]: della somma di euro 11.060 in contanti, depositata su fondo fruttifero del fondo giustizia; di due orologi marca Rolex; di 5 quadri a firma dell'artista [OSCURATO:PERSONA]; di euro 4,13 di cui al c/c n. 100965966; di euro 147.564,06 di cui al c/c n. 40296006 intestato a [OSCURATO:PERSONA]; di euro 299,54 di cui c/c n. 104542443 intestato alla associazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] è presidente; di euro 132.636,68 di cui alla polizza n. 2554460 recante rapporto anagrafico n. 45428197, di euro 418,46 (deposito titoli) di cui al rapporto n. 17724468, di euro 990, 95 di cui c/c n. 4631402; -che nel procedimento de quo, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice aveva emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli, nulla disponendo in merito al sequestro in essere; -che in altro procedimento, pendente presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e che con quella sentenza era stata altresì ordinata la confisca «dei beni di proprietà e nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati, ovvero, in caso di impossibilità a determinare tali beni, dei beni per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato» e che, alla irrevocabilità della sentenza al 16 febbraio 2023, la Guardia di Finanza, in esecuzione della sentenza, aveva proceduto alla confisca : della polizza vita n. 25554560 - Unidiarnond, con valore di riscatto di euro 150.532,36, con importo liquidato al netto di complessivi euro 117.731,00, del conto corrente n. 1055689192 con saldo di euro 2.003,31, della carta poste pay n. 5333171120996265 con saldo di euro 170,94; -che dal verbale a disposizione del giudicante la confisca risultava, tuttavia, ancora in corso, e che, ordinata fino alla concorrenza di euro 2.789.785,24, il valore fino a quel momento realizzato ammontava a complessivi 120.000,00, sicchè «non vi è certezza allo stato ed in ragione della documentazione prodotta che i beni sottoposti a sequestro anche nell'ambito di questo procedimento non siano invero attinti dalla medesima esecuzione».

2. L'ordinanza impugnata ignora del tutto l'istanza della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], non indagata né imputata, per quanto risulta a questo Collegio e si desume dal provvedimento impugnato, in alcuno dei procedimenti indicati dal giudice dell'esecuzione, che comunque dà atto, in premessa, della sua istanza di restituzione dei beni, benchè, poi, nello sviluppo motivazionale del provvedimento viene esaminata solamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Emerge, palese, la carenza motivazionale oggetto del primo motivo di ricorso, da cui l'annullamento del provvedimento con rinvio.

Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vallo della Lucania competente ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Vallo della Lucania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata ex art. 676 cod.proc.pen -nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- volta ad ottenere il dissequestro e la restituzione della complessiva somma di euro 11.060 in contanti, depositata su fondo fruttifero del fondo giustizia; di due orologi marca Rolex; di 5 quadri a firma dell'artista ihmano Mussolini; di euro 4,13 su conto corrente n. 100965966 su fondo fruttifero giustizia; di euro 418,46 (deposito titoli) di cui al rapporto di conto corrente n. 17724468 depositata su fondo fruttifero del fondo giustizia; di euro 990, 95 di cui al rapporto di conto corrente n. 4631402 depositati sul fondo fruttifero del fondo giustizia; di euro 147.564,06 di cui al rapporto di conto corrente n. 40296006 intestato a [OSCURATO:PERSONA] depositato su fondo fruttifero del fondo giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a quattro motivi. 2.1. Col primo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett e) vizio di motivazione in ordine alle ragioni, asseritamente mancanti, della mancata restituzione dei beni in sequestro al terzo interessato. In forza del proscioglimento di tutti gli imputati disposto all'esito dell'udienza preliminare del 24 gennaio 2024 nel procedimento n.330/2019 RGNR, n. 1275/2019 [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito era stato disposto il 30 novembre 2020 il sequestro della somma di euro 147.564,06 esistente sul conto corrente n. 4029006 intestato a [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, terzo interessato e odierna ricorrente, aveva invocato -con istanza indirizzata al giudice dell'udienza preliminare, in funzione di giudice dell'esecuzione- la restituzione della somma sopra indicata. Istanza analoga era stata presentata dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai diversi beni indicati specificamente in istanza. Con l'ordinanza qui impugnata quel giudice rilevava, con riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], che costui risultava condannato in diverso procedimento pendente avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - n. 3197/2017 RGNR, n. 2395/2022 [OSCURATO:PERSONA]- nel cui ambito era stata pure disposta la confisca del prezzo e del profitto del reato, anche per equivalente, sino alla concorrenza di euro 2.789.785, 24; che siffatta confisca risultava ancora in esecuzione; di tal che, non essendovi certezza in ordine alla circostanza che i beni di cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione non fossero attinti dalla medesima esecuzione, rigettava l'istanza. Nulla osservava in ordine alla posizione del terzo interessato, odierna ricorrente. 2.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett b e c cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla assoggettabilità a sequestro finalizzato alla confisca dei beni del terzo interessato, a mente del principio sancito dall'art. 27 Cost. per cui la responsabilità penale è personale. Osserva che, quand'anche dovesse ritenersi la sufficienza della motivazione come sopra impugnata col primo motivo, siffatta motivazione non potrebbe comunque essere estesa al terzo interessato, dovendo la confisca essere qualificata come pena ed essere, pertanto, assistita dalle guarentigie di cui all'art. 27 Cost . 2.3. Col terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett b e c, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 321 cod.proc pen . L'art. 321 cod.proc.pen. individua quale presupposto del provvedimento cautelare reale il fumus commissi delicti in relazione allo specifico reato per cui il procedimento penale pende e in relazione al quale il sequestro è stato disposto. Il giudice dell'udienza preliminare di Vallo della Lucania pretende di asservire il sequestro preventivo -disposto il 30 novembre 2020- alla confisca disposta per fatti diversi, in un procedimento penale diverso, pendente presso Tribunale diverso. Da ciò l'erronea applicazione del disposto dell'art 321 cod.proc.pen. e l'invocato annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.4. Col quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett e cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ragione della mancata analisi di atti del procedimento relativi alla archiviazione della procedura di esecuzione. Il riferimento è alla procedura di tal fatta già pendente presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma ormai esaurita, senza che i beni del terzo interessato, odierna ricorrente, siano stati in alcun modo attinti. Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha omesso l'esame del provvedimento del 3 aprile 2023 (e, prima, del 31 marzo 2023) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non luogo a provvedere in quel procedimento ad ulteriori provvedimenti esecutivi. Si tratta di provvedimenti che dimostrano, con certezza, che i beni dell'odierna ricorrente, soggetto terzo interessato nel procedimento pendente presso il solo Tribunale di Vallo della Lucania, non sono stati attinti dalla esecuzione della confisca disposta con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro proposta anche nell'interesse del terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente (che a fondamento della propria istanza, aveva allegato, così come [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai propri diversi beni specificamente indicati nella propria istanza di restituzione, il proscioglimento di tutti gli imputati all'esito dell'udienza preliminare del 24 gennaio 2023), rilevato: -che nell'ambito del procedimento ivi già pendente - n.330/2019 RGNR, n. 1295/2019 [OSCURATO:PERSONA]- era stato adottato il 10 novembre 2020 decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente; -che, in esecuzione di siffatto decreto, era stato disposto il sequestro, sino alla concorrenza della complessiva somma di euro 2.359.485,12, dell'intero ammontare della disponibilità finanziaria detenuta sui rapporti bancari /finanziari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e subordinatamente, in caso di mancata capienza, sulle disponibilità finanziarie e patrimoniali degli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA]; che, in forza di tanto, era stato disposto il sequestro, a seguito di perquisizione dell'unità immobiliare e dello studio professionale di [OSCURATO:PERSONA]: della somma di euro 11.060 in contanti, depositata su fondo fruttifero del fondo giustizia; di due orologi marca Rolex; di 5 quadri a firma dell'artista [OSCURATO:PERSONA]; di euro 4,13 di cui al c/c n. 100965966; di euro 147.564,06 di cui al c/c n. 40296006 intestato a [OSCURATO:PERSONA]; di euro 299,54 di cui c/c n. 104542443 intestato alla associazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] è presidente; di euro 132.636,68 di cui alla polizza n. 2554460 recante rapporto anagrafico n. 45428197, di euro 418,46 (deposito titoli) di cui al rapporto n. 17724468, di euro 990, 95 di cui c/c n. 4631402; -che nel procedimento de quo, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice aveva emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli, nulla disponendo in merito al sequestro in essere; -che in altro procedimento, pendente presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e che con quella sentenza era stata altresì ordinata la confisca «dei beni di proprietà e nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati, ovvero, in caso di impossibilità a determinare tali beni, dei beni per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato» e che, alla irrevocabilità della sentenza al 16 febbraio 2023, la Guardia di Finanza, in esecuzione della sentenza, aveva proceduto alla confisca : della polizza vita n. 25554560 - Unidiarnond, con valore di riscatto di euro 150.532,36, con importo liquidato al netto di complessivi euro 117.731,00, del conto corrente n. 1055689192 con saldo di euro 2.003,31, della carta poste pay n. 5333171120996265 con saldo di euro 170,94; -che dal verbale a disposizione del giudicante la confisca risultava, tuttavia, ancora in corso, e che, ordinata fino alla concorrenza di euro 2.789.785,24, il valore fino a quel momento realizzato ammontava a complessivi 120.000,00, sicchè «non vi è certezza allo stato ed in ragione della documentazione prodotta che i beni sottoposti a sequestro anche nell'ambito di questo procedimento non siano invero attinti dalla medesima esecuzione». 2. L'ordinanza impugnata ignora del tutto l'istanza della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], non indagata né imputata, per quanto risulta a questo Collegio e si desume dal provvedimento impugnato, in alcuno dei procedimenti indicati dal giudice dell'esecuzione, che comunque dà atto, in premessa, della sua istanza di restituzione dei beni, benchè, poi, nello sviluppo motivazionale del provvedimento viene esaminata solamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Emerge, palese, la carenza motivazionale oggetto del primo motivo di ricorso, da cui l'annullamento del provvedimento con rinvio. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vallo della Lucania competente ai sensi
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