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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30310/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 30 luglio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati omicidio, sequestro di persona e distruzione di cadavere, aggravati dai motivi abbietti o futili, ai sensi degli artt. 575, 577, 605, 411 e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., commessi il 18 luglio 1991 in [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, giudicati dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza del 10 luglio 2001, definitiva il 14 novembre 2003; 2) associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso fino al mese di novembre 1992 in Catania, giudicato dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza del 17 aprile 1997, definitiva il 16 ottobre 1997; 3) al reato di omicidio ai sensi degli artt. 575 cod. pen., commessi il 25 ottobre 1988 in Misterbianco, giudicati dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza del 25 luglio 2001, definitiva il 3 novembre 2003; 4) al reato di omicidio ai sensi degli artt. 575 cod. pen., commessi il 16 maggio 1989 in Misterbianco, giudicato dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza del 9 gennaio 2004, definitiva il 31 ottobre 2004; 5) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen., 12 -quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) commessi da novembre 2011 al 19 aprile 2017 in Catania, giudicati dal G.i.p. del Tribunale di Catania con sentenza del 30 gennaio 2018, definitiva il 15 giugno 2018.

Il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19 febbraio 2008 ha già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 2, 3 e

4. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento oggi impugnato, ha evidenziato che i reati sub 1, 2, 3 e 4 erano stati commessi in un peculiare contesto mafioso differente da quello nel quale si era inserita la fattispecie commessa da Cardillo dal 2011 al 2017.

Dalla lettura delle sentenze di condanna, quindi, non si evinceva alcun elemento in forza del quale poter ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso, anche considerando il lungo periodo di detenzione in carcere patito dal condannato tra i reati oggetto dell'ordinanza del 19 febbraio 2008 e il reato sub 5.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione - ritenendo in maniera errata che il mero stato di detenzione fosse incompatibile con la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza - avrebbe omesso di considerare che l'associazione sub 5 era un'articolazione dell'associazione sub 2, come confermato, non solo dalla lettura delle sentenze di condanna, ma anche dalle dichiarazioni rilasciate da alcuni collaboratori di giustizia.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] - nell'arco del c.d. procedimento Orfeo (lo stesso che aveva determinato la sentenza sub 5) - aveva chiarito che l'organizzazione mafiosa era stata unica; circostanza confermata anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, inoltre, ritiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che nella stessa sentenza sub 5 era stato affermato che Cardillo si trovava nella stessa situazione di fatto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale il giudice della cognizione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i medesimi reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile.

In modo ineccepibile, il giudice dell'esecuzione ha spiegato nel provvedimento impugnato che dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che il contesto mafioso di appartenenza del ricorrente alle due associazioni per delinquere era differente, considerando che inizialmente il condannato aveva fatto parte del clan Pulvirenti (radicato in paesi della provincia di Catania e che negli anni '80 si era alleato con il clan Santapaola, pur rimanendo i due sodalizi distinti e autonomi).

Dopo un lungo periodo di detenzione durato oltre diciannove anni, Cardillo aveva partecipato al clan Santapaola-Ercolano in concorso con una compagine soggettiva profondamente mutata rispetto al passato e in un ambito spaziale diverso (quartiere Picanello, al centro di Catania).

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte (Sez. 1, n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838).

Su tale punto, quindi, il ricorso è meramente confutativo e non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

Il ricorrente, inoltre, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano sommarie e sbrigative e non davano conto della dinamica e della tempistica di transizione dei singoli esponenti delle due associazioni per delinquere di tipo mafioso.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

Peraltro, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337/17 del 22 dicembre 2016, Napolitano, Rv. 268786).

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, infatti, é legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche i possibili arresti o l'espiazione delle pene eventualmente inflitte nel corso del tempo e la successiva ripresa dell'ipotetico progetto esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 17 settembre 2018, M., Rv. 273984).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 30 luglio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati omicidio, sequestro di persona e distruzione di cadavere, aggravati dai motivi abbietti o futili, ai sensi degli artt. 575, 577, 605, 411 e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., commessi il 18 luglio 1991 in [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, giudicati dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza del 10 luglio 2001, definitiva il 14 novembre 2003; 2) associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso fino al mese di novembre 1992 in Catania, giudicato dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza del 17 aprile 1997, definitiva il 16 ottobre 1997; 3) al reato di omicidio ai sensi degli artt. 575 cod. pen., commessi il 25 ottobre 1988 in Misterbianco, giudicati dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza del 25 luglio 2001, definitiva il 3 novembre 2003; 4) al reato di omicidio ai sensi degli artt. 575 cod. pen., commessi il 16 maggio 1989 in Misterbianco, giudicato dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza del 9 gennaio 2004, definitiva il 31 ottobre 2004; 5) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen., 12 -quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) commessi da novembre 2011 al 19 aprile 2017 in Catania, giudicati dal G.i.p. del Tribunale di Catania con sentenza del 30 gennaio 2018, definitiva il 15 giugno 2018. Il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19 febbraio 2008 ha già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 2, 3 e 4. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento oggi impugnato, ha evidenziato che i reati sub 1, 2, 3 e 4 erano stati commessi in un peculiare contesto mafioso differente da quello nel quale si era inserita la fattispecie commessa da Cardillo dal 2011 al 2017. Dalla lettura delle sentenze di condanna, quindi, non si evinceva alcun elemento in forza del quale poter ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso, anche considerando il lungo periodo di detenzione in carcere patito dal condannato tra i reati oggetto dell'ordinanza del 19 febbraio 2008 e il reato sub 5. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione - ritenendo in maniera errata che il mero stato di detenzione fosse incompatibile con la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza - avrebbe omesso di considerare che l'associazione sub 5 era un'articolazione dell'associazione sub 2, come confermato, non solo dalla lettura delle sentenze di condanna, ma anche dalle dichiarazioni rilasciate da alcuni collaboratori di giustizia. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] - nell'arco del c.d. procedimento Orfeo (lo stesso che aveva determinato la sentenza sub 5) - aveva chiarito che l'organizzazione mafiosa era stata unica; circostanza confermata anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, inoltre, ritiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che nella stessa sentenza sub 5 era stato affermato che Cardillo si trovava nella stessa situazione di fatto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale il giudice della cognizione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i medesimi reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile. In modo ineccepibile, il giudice dell'esecuzione ha spiegato nel provvedimento impugnato che dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che il contesto mafioso di appartenenza del ricorrente alle due associazioni per delinquere era differente, considerando che inizialmente il condannato aveva fatto parte del clan Pulvirenti (radicato in paesi della provincia di Catania e che negli anni '80 si era alleato con il clan Santapaola, pur rimanendo i due sodalizi distinti e autonomi). Dopo un lungo periodo di detenzione durato oltre diciannove anni, Cardillo aveva partecipato al clan Santapaola-Ercolano in concorso con una compagine soggettiva profondamente mutata rispetto al passato e in un ambito spaziale diverso (quartiere Picanello, al centro di Catania). Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte (Sez. 1, n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838). Su tale punto, quindi, il ricorso è meramente confutativo e non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano sommarie e sbrigative e non davano conto della dinamica e della tempistica di transizione dei singoli esponenti delle due associazioni per delinquere di tipo mafioso. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. Peraltro, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337/17 del 22 dicembre 2016, Napolitano, Rv. 268786). La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, infatti, é legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche i possibili arresti o l'espiazione delle pene eventualmente inflitte nel corso del tempo e la successiva ripresa dell'ipotetico progetto esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 17 settembre 2018, M., Rv. 273984). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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