CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte, in accoglimento del ricorso, annulli senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di ricettazione è estinto per prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 13/01/2020 del Tribunale di Forlì: dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata truffa in concorso di cui al capo b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione; confermava la condanna dello stesso Spagnolo per il reato di ricettazione aggravata in concorso di cui al capo a) dell'imputazione; c) rideterminava in due anni di reclusione ed C 900,00 di multa la pena irrogata all'imputato per quest'ultimo reato. Secondo il capo a) dell'imputazione, il reato di ricettazione aggravata era stato contestato allo Spagnolo, «perché, in concorso con altre persone allo stato non identificate, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, consapevole della provenienza delittuosa dell'assegno circolare non trasferibile contrassegnato dal n. E7.311.894.820-09, della banca Unicredit, dell'importo di C 9.680/00 intestato a [OSCURATO:PERSONA] - provento del delitto di cui agli artt. 624-625 c.p., avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] di Savena (BO) presso la filiale della [OSCURATO:PERSONA] nel tempo intercorso tra il 31.1 ed il 1.2.2012, lo acquistava ovvero lo riceveva, da persona non identificata. Con l'aggravante ex art. 61 n. 2 c.p. di aver commesso il fatto al fine di eseguire quello di cui al capo che segue; [OSCURATO:PERSONA], il 29 giugno 2013». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 157, 158, 160, 161 e 648 cod. pen. e all'art.531 cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello di Bologna pronunciato sentenza di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione. Il ricorrente deduce che, nell'ipotesi in cui, come nella specie, manchi la prova certa della data di acquisizione del bene ricettato da parte dell'agente, il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto, con la conseguenza che, poiché il presupposto reato di furto dell'assegno era avvenuto tra il 31 gennaio 2012 e il 10 febbraio 2012, il termine massimo decennale di prescrizione del reato di ricettazione sarebbe maturato il 10 febbraio 2022, prima della pronuncia dell'impugnata sentenza di appello. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e processuale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 110 e 648 cod. pen. e all'art.533 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Bologna ritenuto la sussistenza del proprio concorso nel reato di ricettazione, «pervenendo ad una motivazione illogica e contraddittoria e non essendo stata valutata la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio». Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi che erano stati prospettati nel proprio atto di appello a sostegno della propria buona fede, segnatamente, gli elementi che egli: a) avrebbe «agito su espresso mandato di un terzo, dietro compenso, noleggiando a suo nome un veicolo per trasportare il bene oggetto dell'acquisto»; b) «si è recato il giorno e all'orario comunicato dal mandante e concordato con il venditore, consegnando in busta chiusa il titolo di pagamento al venditore»; c) «senza nascondere la sua identità, si è lasciato identificare esibendo i documenti di riconoscimento». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato perché il reato di ricettazione, per il quale è intervenuta la condanna, è estinto per prescrizione, come sostenuto dal ricorrente con tale motivo. Pertanto, si deve procedere alla relativa declaratoria, atteso che, alla luce di quanto è stato argomentato dai giudici di merito con riguardo all'affermazione di responsabilità, non si possono ritenere sussistenti gli estremi per un proscioglimento nel merito pienamente liberatorio. 2. Si deve anzitutto rammentare che il reato di ricettazione è un reato istantaneo, che si consuma allorché l'agente riceve le cose di provenienza delittuosa, sicché nessun rilievo può essere attribuito al momento in cui le stesse cose vengano rinvenute in suo possesso (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057-01; Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009, Manuzzi, Rv. 244854-01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207124-01). Con riguardo alla prova della data di consumazione del reato, la Corte di cassazione ha affermato, in generale, che, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535-01; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983-01). Con specifico riguardo al reato di ricettazione, la Corte di cassazione ha avuto poi modo di chiarire che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo a tale reato, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307-01, relativa anche alla ricettazione di un assegno; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480-01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287- 01). 3. Venendo all'applicazione di tali principi al caso in esame, si deve rilevare che il capo d'imputazione indica in realtà la data di accertamento (il 29 giugno 2013, quando l'assegno ricettato fu consegnato dall'imputato alla persona offesa dal reato di tentata truffa [OSCURATO:PERSONA]) del reato di ricettazione attribuito allo Spagnolo, ma non indica, in effetti, la data di consumazione di tale reato. Né le sentenze di merito l'hanno accertata (avendo la Corte d'appello di Bologna mostrato di ritenere, senza tuttavia spiegare in alcun modo il perché, che il reato si fosse consumato il 20 giugno 2013). Pertanto, l'unico dato temporale al quale è possibile fare riferimento è quello di commissione del reato presupposto, che il capo d'imputazione indica essere stato commesso tra il 31 gennaio 2012 e il 10 febbraio 2012. Quindi, sulla base dei principi di diritto che si sono rammentati, è in prossimità della data di commissione di detto reato presupposto che, in ossequio al principio del favor rei, deve essere collocato il momento consumativo della ricettazione. Ne consegue che, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, il termine decennale (stante l'esistenza di atti interruttivi) di prescrizione del reato risulta maturato il 10 febbraio 2022, prima, perciò, della pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Bologna. Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinv