CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 31558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha disposto la consegna a fini estradizionali alla Repubblica di Albania di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto in relazione ai reati di traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello fatto una erronea applicazione del principio del ne bis in idem internazionale, con ciò violando gli artt. 705 cod. proc. pen.- 8 -9 Convenzione europea dei diritti dell'uomo.Sarebbe errata l'affermazione della Corte secondo cui la preclusione derivante dal principio del bis in idem sarebbe operante solo nel caso in cui la persona sia stata giudicata in forma definitiva dalle autorità dello Stato richiesto. Si sostiene, citando giurisprudenza della Corte, che la consegna avrebbe dovuto essere rifiutata in ragione della pendenza in Italia di procedimenti penali avente ad oggetto lo stesso fatto per il quale è richiesta la estradizione. Si aggiunge che la Corte avrebbe errato anche nel ritenere che il procedimento in corso in Albania abbia ad oggetto ulteriori reati rispetto a quelli per cui penderebbero in Italia procedimenti penali, atteso che, invece, la stessa Corte, nel sostituire la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, avrebbe ammesso la sostanziale coincidenza dei fatti oggetto dei diversi procedimenti. La Corte, si argomenta, nel ritenere che il procedimento relativo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 pendente in Italia avrebbe ad oggetto un quantitativo diverso - perché imprecisato- rispetto a quello per cui si procede in Albania - pari a 150 kg.- non si sarebbe confrontata con il contenuto di una memoria difensiva in cui si era evidenziato come il quantitativo di droga per il quale si procede in Albania, fosse stato precisato solo a seguito di dichiarazioni di collaboratori intervenute successivamente alla formulazione della imputazione nel procedimento italiano; il fatto storico sarebbe tuttavia lo stesso. Non diversamente, quanto al secondo episodio di cui all'art. 73 d.P.R. cit., commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il quale si procede in Albania, esso sarebbe stato già giudicato in primo grado in Italia con sentenza del 29.6.2021. Si aggiunge che, diversamente dagli assunti della Corte di appello, dall'ordinanza custodiale emessa dall'Autorità giudiziaria albanese non emergerebbe alcuna contestazione per il reato di riciclaggio. 3. E' pervenuta una memoria difensiva con cui si evidenza come, diversamente dagli assunti del Procuratore Generale, il ricorrente sia imputato in Italia anche per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello di Bari ha disposto la consegna del ricorrente allo Stato di Albania sulla e di due presupposti. Sotto un primo profilo, ha ritenuto non invocabile nella specie il ne bis in idem internazionale, non essendo ancora stati definiti i procedimenti celebrati in Italia nei riguardi del ricorrente.Nell'ambito di una stringata motivazione, la Corte ha inoltre ritenuto che "in ogni caso", non vi sarebbe "una evidente immediatezza tra í fatti di reato processuali in Italia e quelli per i quali a stata resa pronunzia fondativa della richiesta di estradizione (così testualmente la Corte a pag. 2 della sentenza). 3. Al di là del riferimento al principio del bis in idem, il tema attiene alla previsione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui costituisce ostacolo alla pronuncia di una sentenza favorevole alla estradizione l'ipotesi in cui "per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, ... è in corso procedimento penale ... nello Stato". Al riguardo, occorre fare riferimento al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto ed a prescindere, nei casi in cui la condotta arrechi danno ad una pluralità di vittime, anche dall'identità delle vittime. 4. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Piuttosto che accertare in concreto quale fosse l'oggetto specifico della richiesta di estradizione al fine di compararlo con l'oggetto dei processi in corso in Italia a cui è sottoposto il ricorrente, la Corte di appello ha affermato che nella specie non vi sarebbe una "evidente medesimezza" tra i fatti. Detta non evidente medesimezza, come detto, deriverebbe; a) dal fatto che in relazione ad un episodio criminale in tema di traffico di sostanze stupefacenti la contestazione del fatto in Albania farebbe riferimento a 290 Kg di cannabis mentre, invece, in Italia si sia proceduto per un quantitativo imprecisato; b) che in Albania si starebbe procedendo anche per il delitto di riciclaggio, per il quale nessuna contestazione sarebbe stata formulata in Italia (così la Corte a pag. 2). Si tratta tuttavia di una motivazione assertiva. Quanto al primo argomento, la Corte, al di là del riferimento formale alla quantità di sostanza stupefacente, avrebbe dovuto verificare, anche sulla base della corposa documentazione in atti, se in concreto i fatti siano sovrapponibili, se vi sia coincidenza di tempi, di luogo, di soggetti, di contesto criminale, di modalità di manifestazione della condotta. Solo una tale verifica avrebbe potuto chiarire se la mancata coincidenza del quantitativo di droga sia o meno rivelatore di una diversità di fatti. Quanto al secondo argomento, a fronte di decine di pagine contenute nel fascicolo in cui sono descritti i fatti per cui si sta procedendo in Albania, non è stato chiarito affatto in cosa consisterebbe il riferimento al riciclaggio e se davvero, al di là degli assunti formali, in Albania si stia procedendo anche per detto reato ovvero, come invece sostiene il ricorrente, si tratti di un riferimento muto. Né la Corte ha affrontato la questione se in Italia si stia o meno procedendo nei riguardi dell'estradando anche per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, posto che si stia procedendo, se si tratti dello stesso fatto associativo per il quale si sta procedendo in Albania. 5. Dunque, una sentenza a base parziale in punto di fatto e non chiara in diritto che deve essere annullata. La Corte di appello, applicati i principi indicati, verificherà in concreto se vi sia, in tutto o in parte, coincidenza tra i fatti per i quali è stata chiesta l'estradizione e quelli per i quali il ricorrente è sottoposto a procedimento penale in Italia; all'esito di tale puntuale verifica, la Corte valuterà se ed in che termini la consegna è preclusa ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203