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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 24073/2026

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o di Catania;visti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]ArcangeloOSSERVARilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la mancanza, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità dellapena inflitta, in quanto la Corte di appello non ha considerato le censure propostedalla difesa in ordine al comportamento dell’imputato, che avrebbero potutocomportare la determinazione della pena in misura inferiore;Rilevato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, è inammissibile,in quanto è stato presentato avverso una sentenza resa all’esito del concordato inappello, che, in ordine al trattamento sanzionatorio, ha accolto le richiesteformulate concordemente dalle parti, prendendo atto della rinuncia agli ulteriorimotivi di ricorso;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il giudicedi secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non devemotivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previstedall’art. 129 cod. proc. penna. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta odi inutilizzabilità delle prove perché l’obbligo della motivazione deve essererapportato all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta chel’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023,Rv. 284481 – 01;Rilevato, pertanto, che nel caso in cui il giudice di appello ha raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurrein sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivirinunciati (ex plurimis: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02)Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conprocedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 10 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Catania;visti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]ArcangeloOSSERVARilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la mancanza, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità dellapena inflitta, in quanto la Corte di appello non ha considerato le censure propostedalla difesa in ordine al comportamento dell’imputato, che avrebbero potutocomportare la determinazione della pena in misura inferiore;Rilevato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, è inammissibile,in quanto è stato presentato avverso una sentenza resa all’esito del concordato inappello, che, in ordine al trattamento sanzionatorio, ha accolto le richiesteformulate concordemente dalle parti, prendendo atto della rinuncia agli ulteriorimotivi di ricorso;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il giudicedi secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non devemotivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previstedall’art. 129 cod. proc. penna. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta odi inutilizzabilità delle prove perché l’obbligo della motivazione deve essererapportato all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta chel’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023,Rv. 284481 – 01;Rilevato, pertanto, che nel caso in cui il giudice di appello ha raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurrein sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivirinunciati (ex plurimis: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02)Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conprocedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 10 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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