CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 13255/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Agrigento - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, di una precedente sentenza di applicazione della pena pronunciata in relazione al reato di omicidio stradale - ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto disposta con motivazione apodittica e insufficiente, senza tener conto del corretto comportamento avuto dall'imputato subito dopo la verificazione dei fatti. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. L'eccepita censura, infatti, non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). Il giudice di merito, in particolare, ha correttamente adempiuto al previsto onere motivazionale esplicando, con motivazione logica e congrua, non sindacabile in questa sede di legittimità, come la durata della sospensione della patente di guida fosse stata determinata dalla particolare gravità della violazione stradale perpetrata da parte dell'imputato, che aveva travolto, per grave distrazione e imprudenza, un ciclomotore invadendo la relativa sede stradale a velocità non consentita, con violazione di plurime disposizioni del codice della strada, così cagionando la morte di una persona e le lesioni personali riportate da parte di un'altra vittima. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025 Il Consigliere este