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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 17024/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 05/11/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1..

Con la se-2nten7a in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del tribunale di Milano emessa il 18 luglio 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore provento di furto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Secondo il ricorrente la Corte non avrebbe adeguatamente tenuto conto che la sua identificazione quale possessore del ciclomotore oggetto di furto non sarebbe stata adeguatamente provata in quanto agli atti di causa non erano state acquisite le videoriprese delle telecamere del supermercato, visionate dagli addetti alla sicurezza che avevano riferito ai carabinieri di come il ricorrente fosse il soggetto in possesso del ciclomotore. il collegamento tra l'imputato ed il mezzo rubalo non avrebbe potuto ricavarsi neanche dalla circostanza che nel sottosella del motorino vi fossero dei generi alimentari di altro supermercato ove il ricorrente li aveva prelevati senza pagarli, posto la mancanza di etichette sui beni ed una indicazione dettagliata di essi.

Inoltre, il ricorrente non era stato trovato nel possesso delle chiavi del mezzo nonostante egli non avrebbe potuto disfarsene perché tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine; 2) violazione di legge per avere la Corte utilizzato le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, non sottoscritte e non verbalizzate; 3) violazione di legge per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 6/18, comma secondo, cod.pen., non avendo la Corte valorizzato l'esiguo valore del bene ricettato e del danno procurato alla vittima del furto, alla quale il bene era stato restituito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, la sentenza ha basato il giudizio di responsabilità sulla testimonianza del sorvegliante del supermercato, che aveva visto arrivare l'imputato a bordo del mezzo provento di furto.

Tale testimonianza è stata riscontrata dal fatto che nel ciclomotore erano stati rinvenuti generi alimentari poco prima rubati in altro supermercato della zona ed in ordine al cui furto, giudicato in altro procedimento, l'imputato aveva ammesso l'addebito.

La scelta della difesa di definire il procedimento con il rito abbreviato non consente di apprezzare alcuna criticità nelle argomentazioni della motivazione della Corte di appello, né in ordine alla acquisizione delle videoriprese dalle quali il testimone avrebbe tratto il convincimento che il ricorrente fosse giunto sul luogo dell'arresto a bordo del ciclomotore, né in ordine alla mancanza di riconducibilità dei beni contenuti nel ciclomotore rispetto a quelli asportati poco prima ad altro supermercato.

Il ricorso, oltre a tentare di offrire una alternativa ricostruzione di merito del significato delle prove, è generico nella misura in cui sorvola sulla ammissione del precedente furto ad opera dell'imputato contenuta nella sentenza irrevocabile a suo carico, evidentemente acquisita agli atti secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale.

Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva.

2. Anche il contenuto del secondo motivo, alla luce di quanto detto, deve ritenersi assorbito, in quanto la prova di responsabilità non è stata fondata dalla Corte sulle dichiarazioni dell'imputato nell'immediatezza del fatto ma su quanto evidenziato in relazione al primo motivo.

L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni, pertanto, non rileva e non supera la prova di resistenza.

3. Quanto al terzo motivo, la Corte non ha ritenuto sussistente l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. non solo evidenziando il valore non modesto del ciclomotore (per marca, modello e condizioni di conservazione), ma anche la circostanza di contesto che il mezzo fosse stato utilizzato per commettere altro delitto da parte di soggetto pluripregiudicato specifico.

La motivazione è immune da censure logico-giuridiche poiché evidenzia, come richiesto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfè, Rv. 249226), elementi rilevanti ex art. 133 cod.pen.; contro di essa il ricorrente non pone che questioni attinenti al merito del giudizio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 05/11/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.. Con la se-2nten7a in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del tribunale di Milano emessa il 18 luglio 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore provento di furto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Secondo il ricorrente la Corte non avrebbe adeguatamente tenuto conto che la sua identificazione quale possessore del ciclomotore oggetto di furto non sarebbe stata adeguatamente provata in quanto agli atti di causa non erano state acquisite le videoriprese delle telecamere del supermercato, visionate dagli addetti alla sicurezza che avevano riferito ai carabinieri di come il ricorrente fosse il soggetto in possesso del ciclomotore. il collegamento tra l'imputato ed il mezzo rubalo non avrebbe potuto ricavarsi neanche dalla circostanza che nel sottosella del motorino vi fossero dei generi alimentari di altro supermercato ove il ricorrente li aveva prelevati senza pagarli, posto la mancanza di etichette sui beni ed una indicazione dettagliata di essi. Inoltre, il ricorrente non era stato trovato nel possesso delle chiavi del mezzo nonostante egli non avrebbe potuto disfarsene perché tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine; 2) violazione di legge per avere la Corte utilizzato le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, non sottoscritte e non verbalizzate; 3) violazione di legge per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 6/18, comma secondo, cod.pen., non avendo la Corte valorizzato l'esiguo valore del bene ricettato e del danno procurato alla vittima del furto, alla quale il bene era stato restituito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, la sentenza ha basato il giudizio di responsabilità sulla testimonianza del sorvegliante del supermercato, che aveva visto arrivare l'imputato a bordo del mezzo provento di furto. Tale testimonianza è stata riscontrata dal fatto che nel ciclomotore erano stati rinvenuti generi alimentari poco prima rubati in altro supermercato della zona ed in ordine al cui furto, giudicato in altro procedimento, l'imputato aveva ammesso l'addebito. La scelta della difesa di definire il procedimento con il rito abbreviato non consente di apprezzare alcuna criticità nelle argomentazioni della motivazione della Corte di appello, né in ordine alla acquisizione delle videoriprese dalle quali il testimone avrebbe tratto il convincimento che il ricorrente fosse giunto sul luogo dell'arresto a bordo del ciclomotore, né in ordine alla mancanza di riconducibilità dei beni contenuti nel ciclomotore rispetto a quelli asportati poco prima ad altro supermercato. Il ricorso, oltre a tentare di offrire una alternativa ricostruzione di merito del significato delle prove, è generico nella misura in cui sorvola sulla ammissione del precedente furto ad opera dell'imputato contenuta nella sentenza irrevocabile a suo carico, evidentemente acquisita agli atti secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva. 2. Anche il contenuto del secondo motivo, alla luce di quanto detto, deve ritenersi assorbito, in quanto la prova di responsabilità non è stata fondata dalla Corte sulle dichiarazioni dell'imputato nell'immediatezza del fatto ma su quanto evidenziato in relazione al primo motivo. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni, pertanto, non rileva e non supera la prova di resistenza. 3. Quanto al terzo motivo, la Corte non ha ritenuto sussistente l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. non solo evidenziando il valore non modesto del ciclomotore (per marca, modello e condizioni di conservazione), ma anche la circostanza di contesto che il mezzo fosse stato utilizzato per commettere altro delitto da parte di soggetto pluripregiudicato specifico. La motivazione è immune da censure logico-giuridiche poiché evidenzia, come richiesto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfè, Rv. 249226), elementi rilevanti ex art. 133 cod.pen.; contro di essa il ricorrente non pone che questioni attinenti al merito del giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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