CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 17580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato ha la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di bancarotta impropria per operazioni dolose, assolvendo l'imputato e riqualificando il fatto di cui al capo 1 in quello di cui agli artt 220 e 16 nr 3 LF, rideterminando la pena. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando - anche con memoria depositata telematicamente - la manifesta illogicità e l'assenza della motivazione quanto alla presenza dell'elemento psicologico del reato e quanto alla descrizione dell'elemento oggettivo. I motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il Collegio può rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine (reato commesso nel Luglio 2013 e prescrizione maturata alla data del 10 Marzo 2021). La sentenza impugnata pertanto va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2 te--C;Coy. [OSCURATO:PERSONA] Qg