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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02841/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17411/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1560/2024 depositata il 23/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Forlì la risoluzione del contratto di mantenimento stipulato in data 29.11.2012 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – rispettivamente figlia e genero degli attori - in forza del quale questi ultimi si erano obbligati a prestare costante e duratura assistenza materiale e morale e a provvedere al mantenimento degli attori, in cambio del trasferimento della nuda proprietà di un immobile sito in Forlì, [OSCURATO:PERSONA] n. 174, riservandosene l’usufrutto.

In particolare, gli attori sostennero che, a partire dall’agosto 2015, l’assistenza era venuta meno e che, tra il gennaio 2015 e il febbraio 2016, le parti avevano manifestato per iscritto la volontà di risolvere il contratto.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio negando il proprio inadempimento e proposero domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese sostenute e l’accertamento del proprio diritto a mantenere la nuda proprietà dell’immobile.

1.2. La causa venne interrotta a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e successivamente riassunta dai convenuti.

1.3. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice istruttore dichiarò la contumacia degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 20.7.21 rigettò le domande attoree, ritenendo valido il contratto di mantenimento e, conseguentemente, efficace il trasferimento della nuda proprietà, nonché non provate le domande riconvenzionali.

1.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero appello, censurando la sentenza per non aver individuato quale erede di [OSCURATO:PERSONA] anche [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) in base al testamento pubblicato, oltre a non aver integrato il contraddittorio.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio per resistere all’appello; [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale.

1.7. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23.7.2024, accolse l’appello incidentale e dichiarò la risoluzione del contratto di mantenimento e la conseguente inefficacia del trasferimento della nuda proprietà, disponendo la restituzione delle prestazioni ricevute ai sensi dell’art. 2033 c.c.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

2.2. In prossimità della camera di consiglio, le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al disposto dell’art. 331 c.p.c., la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

In particolare, censurano la nullità assoluta della sentenza impugnata per non aver la Corte di Appello di Bologna ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA]), non evocato dagli appellanti nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 331, comma 1, c.p.c., nonostante risultasse dagli atti che anch’egli era stato nominato coerede universale per testamento pubblico del 5.3.2007, regolarmente prodotto in giudizio.

I ricorrenti rilevano che, all’esito della riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c., effettuata dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di parte convenuta, il Tribunale di Forlì, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva erroneamente dichiarato la contumacia dei soli eredi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], omettendo di individuare anche l’ulteriore coerede, [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 333 e 334 c.p.c. per l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo spiegato da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 1453, comma 2 e 1372, comma 1 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al disposto dell’art. 1458, comma 1 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

6. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti.

6.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, ancorché contumaci in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (Cass. 28921/24; Cass. sez.

VI, 05/11/2020, n.24639; Cass., 17/9/2008, n. 23765; Cass., 28/11/2003, n. 18264; Cass., 19/6/2002, n. 8862; Cass. sez.

II, 24/08/1998, n.8356).

Difatti, in caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace.

Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all' "editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello (Cass. sez.

VI, 12/07/2013, n.17298).

6.2. Nel caso di specie, dalla notifica collettiva e impersonale agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] del ricorso per riassunzione, effettuata il 20.12.2019, [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la qualità di parte processuale e, benché sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, egli è comunque litisconsorte necessario per l’ulteriore prosecuzione del procedimento.

Difatti, [OSCURATO:PERSONA] era erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA] in forza del testamento pubblico del de cuiusdel 5.3.2007, regolarmente prodotto.

Ne consegue che era onere degli appellanti identificare ed evocare nominativamente nel giudizio di appello tutti gli eredi, compresi quelli rimasti contumaci nel corso del giudizio di primo grado, in qualità di litisconsorti necessari, ex art. 102 c.p.c.

Pertanto, la mancata evocazione e la conseguente omissione dell’integrazione del contraddittorio comportano la nullità dell’intero giudizio di appello e della sentenza resa all’esito del giudizio.

7. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

8. Sono assorbiti i restanti motivi.

9. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17411/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1560/2024 depositata il 23/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Forlì la risoluzione del contratto di mantenimento stipulato in data 29.11.2012 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – rispettivamente figlia e genero degli attori - in forza del quale questi ultimi si erano obbligati a prestare costante e duratura assistenza materiale e morale e a provvedere al mantenimento degli attori, in cambio del trasferimento della nuda proprietà di un immobile sito in Forlì, [OSCURATO:PERSONA] n. 174, riservandosene l’usufrutto. In particolare, gli attori sostennero che, a partire dall’agosto 2015, l’assistenza era venuta meno e che, tra il gennaio 2015 e il febbraio 2016, le parti avevano manifestato per iscritto la volontà di risolvere il contratto. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio negando il proprio inadempimento e proposero domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese sostenute e l’accertamento del proprio diritto a mantenere la nuda proprietà dell’immobile. 1.2. La causa venne interrotta a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e successivamente riassunta dai convenuti. 1.3. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice istruttore dichiarò la contumacia degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 20.7.21 rigettò le domande attoree, ritenendo valido il contratto di mantenimento e, conseguentemente, efficace il trasferimento della nuda proprietà, nonché non provate le domande riconvenzionali. 1.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero appello, censurando la sentenza per non aver individuato quale erede di [OSCURATO:PERSONA] anche [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) in base al testamento pubblicato, oltre a non aver integrato il contraddittorio. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio per resistere all’appello; [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale. 1.7. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23.7.2024, accolse l’appello incidentale e dichiarò la risoluzione del contratto di mantenimento e la conseguente inefficacia del trasferimento della nuda proprietà, disponendo la restituzione delle prestazioni ricevute ai sensi dell’art. 2033 c.c. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 2.2. In prossimità della camera di consiglio, le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al disposto dell’art. 331 c.p.c., la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. In particolare, censurano la nullità assoluta della sentenza impugnata per non aver la Corte di Appello di Bologna ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA]), non evocato dagli appellanti nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 331, comma 1, c.p.c., nonostante risultasse dagli atti che anch’egli era stato nominato coerede universale per testamento pubblico del 5.3.2007, regolarmente prodotto in giudizio. I ricorrenti rilevano che, all’esito della riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c., effettuata dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di parte convenuta, il Tribunale di Forlì, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva erroneamente dichiarato la contumacia dei soli eredi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], omettendo di individuare anche l’ulteriore coerede, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 333 e 334 c.p.c. per l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo spiegato da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 1453, comma 2 e 1372, comma 1 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al disposto dell’art. 1458, comma 1 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 6. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti. 6.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, ancorché contumaci in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (Cass. 28921/24; Cass. sez. VI, 05/11/2020, n.24639; Cass., 17/9/2008, n. 23765; Cass., 28/11/2003, n. 18264; Cass., 19/6/2002, n. 8862; Cass. sez. II, 24/08/1998, n.8356). Difatti, in caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all' "editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello (Cass. sez. VI, 12/07/2013, n.17298). 6.2. Nel caso di specie, dalla notifica collettiva e impersonale agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] del ricorso per riassunzione, effettuata il 20.12.2019, [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la qualità di parte processuale e, benché sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, egli è comunque litisconsorte necessario per l’ulteriore prosecuzione del procedimento. Difatti, [OSCURATO:PERSONA] era erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA] in forza del testamento pubblico del de cuiusdel 5.3.2007, regolarmente prodotto. Ne consegue che era onere degli appellanti identificare ed evocare nominativamente nel giudizio di appello tutti gli eredi, compresi quelli rimasti contumaci nel corso del giudizio di primo grado, in qualità di litisconsorti necessari, ex art. 102 c.p.c. Pertanto, la mancata evocazione e la conseguente omissione dell’integrazione del contraddittorio comportano la nullità dell’intero giudizio di appello e della sentenza resa all’esito del giudizio. 7. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione. 8. Sono assorbiti i restanti motivi. 9. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,
Sentenza Cassazione n. 02841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris