CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21356/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 24863/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, piazza dell’Unità 13, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], Sez. dist.Taranto,n. 206/2018, pubblicata il 5 giugno 2018. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso; sentitein udienza le conclusioni del P.M. in persona dell’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Taranto, con sentenze n. 6512 e n. 6515 del 2012, ha accolto le opposizioni proposte dall’ASL Taranto contro i due decreti ingiuntivi n. 546 e n. 3384 del 2007 emessi su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della stessa ASL, il quale aveva domandato il pagamento di differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale. Con le citate sentenze il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro le due sentenze che la Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, disposta la riunione, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 206/2018, ha accolto. L’ASL Taranto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. L’ASL Taranto ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)C on il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma1, n. 1, c.p.c., in combinato con la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 386 c.p.c., agli artt. 60 del CCNL1994-1997 e 50 del CCNL 1998 - 2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 c.c., per avereaffermato la giurisdizione del giudice ordinario in luogo che quella del giudice amministrativo, già dichiarata dal giudice di primo grado. 1.1)Preliminarmente, si precisa che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in oggetto in virtù del Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, emanato in attuazione dell’art. 374, comma 1, c.p.c., in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni, indicate nel richiamato Decreto,sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte 1.2) La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in ordine all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario allorché venga in rilievo, come nella specie, la rivendicazione del diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva di riferimento (così, fra molte, Cass.,Sez. L, n. 33975 del 5 dicembre 2023 ) , che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, sul rilievo che la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte; in linea di continuità con Cass., SU, n. 33356 dell’11 novembre 2022 ; Cass. , SU, n. 17568 del 28giugno 2019, e n. 18262 dell’ 8 luglio 2019). 2)Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 353 c.p.c.(omessa rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione), in combinato con la violazione ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.(motivi attinenti alla giurisdizione) ed ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.(violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 386 c.p.c., agli artt. 60 del CCNL 1994 - 1997 e 50 del CCNL 1998- 2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 c.c.). La censura è fondata. Infatti, ai sensi dell’art. 353, comma 1, c.p.c., nella versione applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’abrogazione disposta con il d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto trattasi di impugnazione anteriore al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022), «Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice». Ne consegue che, la Corte d’appello, riformata la decisione del giudice di primo grado in ordine alla declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla rideterminazione della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, non poteva procedere a valutare nel merito la relativa pretesa dei dirigenti medici, ma doveva rimandare le parti davanti al primo giudice. La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con conseguente rinvio della causa, per quanto attiene alla detta voce retributiva, al Tribunale di Taranto. 3) Con il terzo motivo si deduce la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 60 del CCNL 1994-1997 e 50 del CCNL 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 c.c., in relazione alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (vizio di ultrapetizione) ex art. 112 c.p.c. e violazione del giudicato ex art. 329 c.p.c., per avere pronunciato anche su richieste del lavoratore non oggetto del contendere. Lecensure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione,sono assorbit e dall’accoglimento del secondo motivo e della cassazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, con rinvio al giudice di primo grado. 4)In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso, assorbit i il terzo e il quarto, respinto il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Taranto, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudiziodi cassazione. P.Q.M. La Corte, - a ccoglie il secondo motivo d i ricorso , rigettato il primo e assorbiti gli altri; - cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.