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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37540/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nirf risulta inammissibile, perché ! il motivo è palesemente infondato.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il fatto risulta grave sia per la modalità del fatto (trasporto di rifiuti tessili di notte) sia per la quantità dei rifiuti (ingente quantitativo) e del pericolo di danno all'ambiente.

La pena, del resto, non è stata applicata nel minimo edittale.

Si tratta di una evidente valutazione di merito adeguatamente motivata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nirf risulta inammissibile, perché ! il motivo è palesemente infondato. La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il fatto risulta grave sia per la modalità del fatto (trasporto di rifiuti tessili di notte) sia per la quantità dei rifiuti (ingente quantitativo) e del pericolo di danno all'ambiente. La pena, del resto, non è stata applicata nel minimo edittale. Si tratta di una evidente valutazione di merito adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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