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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 06671/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18378/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] n.11 10 [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 126/2020 depositata il 04/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato in data 19 maggio 2017, ha chiesto accertarsi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in [OSCURATO:PERSONA] la natura privilegiata del n. 18378/2020 R.G. credito vantato nei confronti della procedura e l’opponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in data 27 settembre 2010, in epoca successiva al deposito della domanda di concordato del 18 settembre 2010; il concordato è stato omologato con decreto in data 18 maggio 2011.

L’ipoteca era stata iscritta sui beni messi a servizio del debito concordatario da [OSCURATO:PERSONA], socio della società concordante e fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] risulta dagli atti, il giudizio è stato incardinato nei confronti della società, sia in persona del legale rappresentante, sia del liquidatore giudiziale della società concordante. 2.Nel giudizio di primo grado si è costituito il solo liquidatore giudiziale, mentre il legale rappresentante della società concordante è rimasto contumace.

Il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda. 3.Avverso la statuizione del tribunale ha proposto appello la banca nei confronti del solo liquidatore giudiziale (commissario liquidatore) del concordato preventivo.

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello, nel corso del quale – come risulta dalla sentenza impugnata – il liquidatore giudiziale ha riproposto la questione secondo cui l’ipoteca giudiziale doveva considerarsi inopponibile « per la ragione che la stessa era stata cancellata ormai da diverso tempo».

Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello di fare applicazione del principio espresso da Cass. n. 19007/2017, secondo cui l’art. 168 l. fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della domanda di concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non è estensibile al creditore del terzo che abbia messo i propri beni al servizio della proposta concordataria, con conseguente opponibilità alla massa della garanzia reale iscritta dal creditore del terzo.

Per l’effetto, è stata ritenuta «assorbita la questione della cancellazione dell’ipoteca». n. 18378/2020 R.G. 4.Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi, resiste con controricorso il creditore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di appello in relazione agli artt. 101, 102 e 331 cod. proc. civ. e 182 l. fall., per omessa integrazione del contraddittorio, nel giudizio di appello, con la società concordante, in persona del legale rappresentante (liquidatore).

Parte ricorrente deduce che la società concordante, benché convenuta in primo grado, non è stata evocata in appello, né la Corte di Appello avrebbe disposto l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società medesima.

Deduce il ricorrente che il liquidatore giudiziale non ha legittimazione in relazione alle azioni di accertamento delle ragioni di credito, attesi lo spossessamento attenuato conseguente alla domanda di concordato e la natura del liquidatore giudiziale di mandatario dei singoli creditori. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 168, terzo comma, l. fall., nella formulazione precedente la novella dell’art. 33, primo comma, lett. c), n. 2 d.l. n. 83/2012, conv. con l. 134/2012, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto opponibile alla massa l’ipoteca giudiziale del creditore.

Osserva parte ricorrente che l’art. 168, terzo comma, cod. proc. civ. comporta l’inopponibilità alla massa dell’ipoteca giudiziale iscritta dopo il deposito del ricorso sui beni del terzo offerti in garanzia. 3.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2878 e 2881 cod. civ., nonché –in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – l’ omesso esame di un fatto decisivo , costituito dalla n. 18378/2020 R.G. cancellazione dell’ipoteca giudiziale in data 27 settembre 2010, nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato assorbita l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca disposta dal giudice delegato.

Osserva parte ricorrente che l’ipoteca giudiziale sui beni del terzo è stata cancellata con decreto del G.D. in data 21 maggio 2013, decreto non impugnato dal creditore controricorrente, con conseguente estinzione del diritto reale in epoca precedente l’instaurazione del giudizio ordinario da parte del creditore ipotecario. 4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost., 26, 107, 108 e 164 l. fall., degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare che l’ipoteca iscritta era stata cancellata in conseguenza d ella vendita del compendio immobiliare in sede concordataria, a seguito della quale il giudice delegato aveva emesso il decreto purgativo del gravame iscritto in favore della banca creditrice.

Osserva parte ricorrente che il creditore ipotecario non aveva impugnato i provvedimenti autorizzativi della vendita - per quanto non fosse stata notificata al creditore ipotecario l’ordinanza di vendita-, con la conseguente stabilizzazione degli effetti della vendita forzata, benché la stessa fosseavvenuta in forme negoziali. 5.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.116 e 182 l. fall. e dell’art. 2909 cod. civ., nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare la circostanza dell’approvazione del conto di gestione del liquidatore giudiziale, ove il credito della [OSCURATO:PERSONA] era indicato come chirografario.

Deduce che l’approvazione del conto di gestione n. 18378/2020 R.G. preclude la proposizione di azioni ordinarie volte a incidere sulla distribuzione delle risorse messe a disposizione dei creditori del concordato. 6.Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 degli artt.160, 161, 171, 176, 177, 180 e 184 l. fall., degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’omologa del concordato, in esito alla quale il credito della banca non potrebbe avere natura diversa da quella chirografariaindicata nella proposta di concordato. 7.Preliminare all’esame dei motivi è la questione della legittimazione ad agire e a resistere nel rapporto controverso, questione rilevabile di ufficio dal giudice (Cass., Sez.

U., n. 2951/2016), il cui difetto si traduce nell’assenza di legitimatio ad causam ed è ostativo alla prosecuzione del giudizio ai fini di quanto previsto dal l’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 7514/2022; Cass., n. 14266/2006; Cass., n. 3514/2004; Cass., n. 15893/2001; Cass., n. 3727/1998; Cass., n. 5738/1995; Cass., n. 6990/1991). 8.In primo grado la banca, odierna controricorrente, ha convenuto in giudizio (come trascritto nel controricorso) la società in concordato preventivo («ditta [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo (…) in persona del legale rappresentante (…) e del [OSCURATO:PERSONA]»).

L’evocazione in giudizio è avvenuta, pertanto, nei confronti di due soggetti distinti, ossia il legale rappresentante della società e l’organo del concordato omologato, denominato commissario liquidatore.

Soggetti distinti che, ciascuno a proprio titolo, rappresentano - l’uno - la società nelle controversie attive e passive, anche tributarie (Cass., n. 13340/2009) e - l’altro -i creditori nelle controversie relative ai beni oggetto di liquidazione nel concordato (Cass., n. 19217/2025). n. 18378/2020 R.G. 9.In appello la banca appellante ha convenuto in giudizio il solo liquidatore giudiziale (Commissario liquidatore), presso l’originario difensore costituito in primo grado.

Questo si ricava dalla qualificazione della parte processuale operata dalla sentenza impugnata nell’intestazione del provvedimento («[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].»); rientra, difatti, nel potere del giudice qualificare il rapporto sostanziale e le relative parti, ove non vengano introdotti nuovi elementi di fatto (Cass., n. 28083/2025; Cass., n. 12875/2019).

10. Non è stato, pertanto, evocato in appello il legale rappresentante della società in concordato (concordato chiuso all’atto dell’omologa ex art. 181 l. fall.).

In grado di appello è, pertanto, mancata la parte sostanziale del giudizio di accertamento dell’opponibilità dell’ipoteca ai creditori del concordato preventivo, come, peraltro, osservato dallo stesso ricorrente («la legittimazione processuale spetta sempre e solo all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo»: pag. 23 ric.).

11. Né – diversamente da quanto prospettato dal ricorrente con il primo motivo – può farsi applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. ai fini della rimessione della causa al giudice di appello per l’integrazione del contraddittorio, consentita nel caso di violazione del principio del litisconsorzio necessario.

Questa Corte ha, difatti, ribadito di recente il principio secondo cui - diversamente dalla giurisprudenza più risalente - nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il n. 18378/2020 R.G. mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e la diversità di ruoli (Cass., n. 19217/2025, cit.).

12. In assenza di litisconsorzio necessario, ancorché processuale, viene meno l’obbligo del giudice del gravame di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti nei cui confronti l'impugnazione non sia stata proposta, incombenza che ricorre per le sole cause inscindibili o tra loro dipendenti (Cass., n. 7732/2016; Cass., n. 26433/2017; Cass., n. 21381/2018; Cass., n. 27616/2018; Cass., n. 8790/2019; Cass., n. 7040/2020; Cass., n. Cass., n. 5827/2024), non anche per cause scindibili (Cass., n. 7732/2016; Cass., n. 4303/2023).

Opera per queste ultime il disposto dell’art. 332 cod. proc. civ., secondo cui non occorre integrare il contraddittorio nei confronti della parte che sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva per decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., n. 24083/2014; Cass., n. 11835/2018; Cass., n. 13465/2023), come anche avviene nei confronti della parte vittoriosa in primo grado non convenuta in grado in appello, anch’essa decaduta dalla facoltà di impugnazione incidentale alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione del contraddittorio (Cass., n. 12942/2003; Cass., n. 15588/2017; Cass., n. 21922/2021).

13. Stante l’assenza in grado di appello della parte titolare del rapporto sostanziale e la estraneità del liquidatore giudiziale (commissario liquidatore) alle controversie relative al passivo della società in concordato, la sentenza impugnata è con tutta evidenza inutiliter data , perché enunciata nei confronti di un terzo.

La gravità della patologia processuale che induce l’assenza di legitimatio ad causam si traduce nella carenza di un requisito fondante del processo, che ridonda nel difetto di potestas iudicandi,non coperto dal giudicato implicito e che va rilevata di ufficio dal giudice (Cass., Sez.

U., n. 24172/2025), anche nel giudizio di legittimità. n. 18378/2020 R.G.

14. La sentenza impugnata va, pertanto , cassata senza rinvio.

Le spese del grado di appello (Cass., n. 5314/2015) e del giudizio di legittimità (non anche quelle del primo grado, la cui pronuncia non viene travolta: Cass., n. 309/1996) vanno integralmente compensate tra le parti, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez.

U., n. 7514/2022; Cass., n. 23734/2024; Cass., n. 21853/2023; Cass., n. 7963/2021).

P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, visto l’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., cassa senza rinvio la sentenza imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18378/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] n.11 10 [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 126/2020 depositata il 04/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato in data 19 maggio 2017, ha chiesto accertarsi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in [OSCURATO:PERSONA] la natura privilegiata del n. 18378/2020 R.G. credito vantato nei confronti della procedura e l’opponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in data 27 settembre 2010, in epoca successiva al deposito della domanda di concordato del 18 settembre 2010; il concordato è stato omologato con decreto in data 18 maggio 2011. L’ipoteca era stata iscritta sui beni messi a servizio del debito concordatario da [OSCURATO:PERSONA], socio della società concordante e fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] risulta dagli atti, il giudizio è stato incardinato nei confronti della società, sia in persona del legale rappresentante, sia del liquidatore giudiziale della società concordante. 2.Nel giudizio di primo grado si è costituito il solo liquidatore giudiziale, mentre il legale rappresentante della società concordante è rimasto contumace. Il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda. 3.Avverso la statuizione del tribunale ha proposto appello la banca nei confronti del solo liquidatore giudiziale (commissario liquidatore) del concordato preventivo. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello, nel corso del quale – come risulta dalla sentenza impugnata – il liquidatore giudiziale ha riproposto la questione secondo cui l’ipoteca giudiziale doveva considerarsi inopponibile « per la ragione che la stessa era stata cancellata ormai da diverso tempo». Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello di fare applicazione del principio espresso da Cass. n. 19007/2017, secondo cui l’art. 168 l. fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della domanda di concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non è estensibile al creditore del terzo che abbia messo i propri beni al servizio della proposta concordataria, con conseguente opponibilità alla massa della garanzia reale iscritta dal creditore del terzo. Per l’effetto, è stata ritenuta «assorbita la questione della cancellazione dell’ipoteca». n. 18378/2020 R.G. 4.Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi, resiste con controricorso il creditore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di appello in relazione agli artt. 101, 102 e 331 cod. proc. civ. e 182 l. fall., per omessa integrazione del contraddittorio, nel giudizio di appello, con la società concordante, in persona del legale rappresentante (liquidatore). Parte ricorrente deduce che la società concordante, benché convenuta in primo grado, non è stata evocata in appello, né la Corte di Appello avrebbe disposto l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società medesima. Deduce il ricorrente che il liquidatore giudiziale non ha legittimazione in relazione alle azioni di accertamento delle ragioni di credito, attesi lo spossessamento attenuato conseguente alla domanda di concordato e la natura del liquidatore giudiziale di mandatario dei singoli creditori. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 168, terzo comma, l. fall., nella formulazione precedente la novella dell’art. 33, primo comma, lett. c), n. 2 d.l. n. 83/2012, conv. con l. 134/2012, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto opponibile alla massa l’ipoteca giudiziale del creditore. Osserva parte ricorrente che l’art. 168, terzo comma, cod. proc. civ. comporta l’inopponibilità alla massa dell’ipoteca giudiziale iscritta dopo il deposito del ricorso sui beni del terzo offerti in garanzia. 3.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2878 e 2881 cod. civ., nonché –in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – l’ omesso esame di un fatto decisivo , costituito dalla n. 18378/2020 R.G. cancellazione dell’ipoteca giudiziale in data 27 settembre 2010, nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato assorbita l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca disposta dal giudice delegato. Osserva parte ricorrente che l’ipoteca giudiziale sui beni del terzo è stata cancellata con decreto del G.D. in data 21 maggio 2013, decreto non impugnato dal creditore controricorrente, con conseguente estinzione del diritto reale in epoca precedente l’instaurazione del giudizio ordinario da parte del creditore ipotecario. 4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost., 26, 107, 108 e 164 l. fall., degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare che l’ipoteca iscritta era stata cancellata in conseguenza d ella vendita del compendio immobiliare in sede concordataria, a seguito della quale il giudice delegato aveva emesso il decreto purgativo del gravame iscritto in favore della banca creditrice. Osserva parte ricorrente che il creditore ipotecario non aveva impugnato i provvedimenti autorizzativi della vendita - per quanto non fosse stata notificata al creditore ipotecario l’ordinanza di vendita-, con la conseguente stabilizzazione degli effetti della vendita forzata, benché la stessa fosseavvenuta in forme negoziali. 5.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.116 e 182 l. fall. e dell’art. 2909 cod. civ., nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare la circostanza dell’approvazione del conto di gestione del liquidatore giudiziale, ove il credito della [OSCURATO:PERSONA] era indicato come chirografario. Deduce che l’approvazione del conto di gestione n. 18378/2020 R.G. preclude la proposizione di azioni ordinarie volte a incidere sulla distribuzione delle risorse messe a disposizione dei creditori del concordato. 6.Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 degli artt.160, 161, 171, 176, 177, 180 e 184 l. fall., degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’omologa del concordato, in esito alla quale il credito della banca non potrebbe avere natura diversa da quella chirografariaindicata nella proposta di concordato. 7.Preliminare all’esame dei motivi è la questione della legittimazione ad agire e a resistere nel rapporto controverso, questione rilevabile di ufficio dal giudice (Cass., Sez. U., n. 2951/2016), il cui difetto si traduce nell’assenza di legitimatio ad causam ed è ostativo alla prosecuzione del giudizio ai fini di quanto previsto dal l’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 7514/2022; Cass., n. 14266/2006; Cass., n. 3514/2004; Cass., n. 15893/2001; Cass., n. 3727/1998; Cass., n. 5738/1995; Cass., n. 6990/1991). 8.In primo grado la banca, odierna controricorrente, ha convenuto in giudizio (come trascritto nel controricorso) la società in concordato preventivo («ditta [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo (…) in persona del legale rappresentante (…) e del [OSCURATO:PERSONA]»). L’evocazione in giudizio è avvenuta, pertanto, nei confronti di due soggetti distinti, ossia il legale rappresentante della società e l’organo del concordato omologato, denominato commissario liquidatore. Soggetti distinti che, ciascuno a proprio titolo, rappresentano - l’uno - la società nelle controversie attive e passive, anche tributarie (Cass., n. 13340/2009) e - l’altro -i creditori nelle controversie relative ai beni oggetto di liquidazione nel concordato (Cass., n. 19217/2025). n. 18378/2020 R.G. 9.In appello la banca appellante ha convenuto in giudizio il solo liquidatore giudiziale (Commissario liquidatore), presso l’originario difensore costituito in primo grado. Questo si ricava dalla qualificazione della parte processuale operata dalla sentenza impugnata nell’intestazione del provvedimento («[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].»); rientra, difatti, nel potere del giudice qualificare il rapporto sostanziale e le relative parti, ove non vengano introdotti nuovi elementi di fatto (Cass., n. 28083/2025; Cass., n. 12875/2019). 10. Non è stato, pertanto, evocato in appello il legale rappresentante della società in concordato (concordato chiuso all’atto dell’omologa ex art. 181 l. fall.). In grado di appello è, pertanto, mancata la parte sostanziale del giudizio di accertamento dell’opponibilità dell’ipoteca ai creditori del concordato preventivo, come, peraltro, osservato dallo stesso ricorrente («la legittimazione processuale spetta sempre e solo all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo»: pag. 23 ric.). 11. Né – diversamente da quanto prospettato dal ricorrente con il primo motivo – può farsi applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. ai fini della rimessione della causa al giudice di appello per l’integrazione del contraddittorio, consentita nel caso di violazione del principio del litisconsorzio necessario. Questa Corte ha, difatti, ribadito di recente il principio secondo cui - diversamente dalla giurisprudenza più risalente - nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il n. 18378/2020 R.G. mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e la diversità di ruoli (Cass., n. 19217/2025, cit.). 12. In assenza di litisconsorzio necessario, ancorché processuale, viene meno l’obbligo del giudice del gravame di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti nei cui confronti l'impugnazione non sia stata proposta, incombenza che ricorre per le sole cause inscindibili o tra loro dipendenti (Cass., n. 7732/2016; Cass., n. 26433/2017; Cass., n. 21381/2018; Cass., n. 27616/2018; Cass., n. 8790/2019; Cass., n. 7040/2020; Cass., n. Cass., n. 5827/2024), non anche per cause scindibili (Cass., n. 7732/2016; Cass., n. 4303/2023). Opera per queste ultime il disposto dell’art. 332 cod. proc. civ., secondo cui non occorre integrare il contraddittorio nei confronti della parte che sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva per decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., n. 24083/2014; Cass., n. 11835/2018; Cass., n. 13465/2023), come anche avviene nei confronti della parte vittoriosa in primo grado non convenuta in grado in appello, anch’essa decaduta dalla facoltà di impugnazione incidentale alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione del contraddittorio (Cass., n. 12942/2003; Cass., n. 15588/2017; Cass., n. 21922/2021). 13. Stante l’assenza in grado di appello della parte titolare del rapporto sostanziale e la estraneità del liquidatore giudiziale (commissario liquidatore) alle controversie relative al passivo della società in concordato, la sentenza impugnata è con tutta evidenza inutiliter data , perché enunciata nei confronti di un terzo. La gravità della patologia processuale che induce l’assenza di legitimatio ad causam si traduce nella carenza di un requisito fondante del processo, che ridonda nel difetto di potestas iudicandi,non coperto dal giudicato implicito e che va rilevata di ufficio dal giudice (Cass., Sez. U., n. 24172/2025), anche nel giudizio di legittimità. n. 18378/2020 R.G. 14. La sentenza impugnata va, pertanto , cassata senza rinvio. Le spese del grado di appello (Cass., n. 5314/2015) e del giudizio di legittimità (non anche quelle del primo grado, la cui pronuncia non viene travolta: Cass., n. 309/1996) vanno integralmente compensate tra le parti, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. U., n. 7514/2022; Cass., n. 23734/2024; Cass., n. 21853/2023; Cass., n. 7963/2021). P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, visto l’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., cassa senza rinvio la sentenza imp
Decreto Cassazione n. 06671/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris