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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24995/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23916/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in virtù di procura in calce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al viale B. Buozzi n. 36; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura specialein calce al IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23916/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Piemonte n. 39; -controricorrente- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO, sede di Roma, n. 1129/28/15,depositata il 24/2/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 giugno 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Con ricorso depositato nel marzo 2010 [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) impugnò “il ruolo numero 0005077” notificatogli in data 18/2/2010 e la cartella di pagamento n. 097/2000/0452322437 ad essocorrelata, “pretesamente” notificatagli in data 16-4/13-6-2002, per l’importo di euro 156.000 circa a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni 1991, 1992 e 1993.

Il contribuente dedusse la inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento.

La C.T.P. di Roma, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”), rigettò il ricorso ritenendo che sia gli avvisi di accertamento che la cartella di pagamento a valle erano stati correttamente notificati, che la proposizione del ricorso contro il ruolo presupponeva la conoscenza della cartella di pagamento, sicché non avrebbe potuto pronunciarsi la nullità della notificazione perché l’atto avrebbe raggiunto lo scopo , essendo stato impugnato.

Su appello del contribuente, la CTR del Lazio confermò la sentenza di prime cure, ritenendo valido il procedimento di notificazione della r.g. n. 23916/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento e, comunque, sanatoper raggiungimento dello scopol’eventuale vizio di notificazione.

Contro la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’agente della riscossione si è costituita con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione in vista della partecipazione ad una eventuale udienza di discussione ex art.379 c.p.c.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. in vista dell’adunanza camerale.

Considerato che: il Collegio rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso.

La ratio decidendidella sentenza impugnata si fonda sull’accertamento in fatto, compiuto dalla C.T.R., della correttezza del procedimento notificatoriocompiuto dal messo notificatore.

Più precisamente, la C.T.R. haaccertato che il contribuente, al tempo del procedimento notificatorio, risiedeva là dove il messo notificatore aveva tentato l’effettuazione della notifica, precisando altresì che le risultanze del certificato anagrafico prodotto in atti era stato corroborato da un certificato storico anagrafico, del pari versato in atti.

Tale accertamento è l’esito di una verifica in fatto non sovvertibile nella presente sede di legittimità, potendo essere esso affetto, al più, da un vizio revocatorio non deducibile dinanzi a questa Suprema Corte.

Rispetto a tale quadro, risultano eccentriche le deduzioni del contribuente circa il mancato invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. ed il preteso mancato perfezionamento dell’iter notificatorio: il contribuente postula che la C.T.R. abbia trattato un a sua irreperibilità relativa all’indirizzo in cui è stata effettuata la notifica come se si fosse trattato di una irreperibilità assoluta.

Ma di tale r.g. n. 23916/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né il contribuente deduce di averla sottoposta alla cognizione della C.T.R.

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese nei confronti dell’agente della riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro millequattrocento per onorari , oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23916/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in virtù di procura in calce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al viale B. Buozzi n. 36; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura specialein calce al IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23916/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Piemonte n. 39; -controricorrente- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, sede di Roma, n. 1129/28/15,depositata il 24/2/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 giugno 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Con ricorso depositato nel marzo 2010 [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) impugnò “il ruolo numero 0005077” notificatogli in data 18/2/2010 e la cartella di pagamento n. 097/2000/0452322437 ad essocorrelata, “pretesamente” notificatagli in data 16-4/13-6-2002, per l’importo di euro 156.000 circa a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni 1991, 1992 e 1993. Il contribuente dedusse la inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento. La C.T.P. di Roma, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”), rigettò il ricorso ritenendo che sia gli avvisi di accertamento che la cartella di pagamento a valle erano stati correttamente notificati, che la proposizione del ricorso contro il ruolo presupponeva la conoscenza della cartella di pagamento, sicché non avrebbe potuto pronunciarsi la nullità della notificazione perché l’atto avrebbe raggiunto lo scopo , essendo stato impugnato. Su appello del contribuente, la CTR del Lazio confermò la sentenza di prime cure, ritenendo valido il procedimento di notificazione della r.g. n. 23916/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento e, comunque, sanatoper raggiungimento dello scopol’eventuale vizio di notificazione. Contro la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’agente della riscossione si è costituita con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione in vista della partecipazione ad una eventuale udienza di discussione ex art.379 c.p.c. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. in vista dell’adunanza camerale. Considerato che: il Collegio rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso. La ratio decidendidella sentenza impugnata si fonda sull’accertamento in fatto, compiuto dalla C.T.R., della correttezza del procedimento notificatoriocompiuto dal messo notificatore. Più precisamente, la C.T.R. haaccertato che il contribuente, al tempo del procedimento notificatorio, risiedeva là dove il messo notificatore aveva tentato l’effettuazione della notifica, precisando altresì che le risultanze del certificato anagrafico prodotto in atti era stato corroborato da un certificato storico anagrafico, del pari versato in atti. Tale accertamento è l’esito di una verifica in fatto non sovvertibile nella presente sede di legittimità, potendo essere esso affetto, al più, da un vizio revocatorio non deducibile dinanzi a questa Suprema Corte. Rispetto a tale quadro, risultano eccentriche le deduzioni del contribuente circa il mancato invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. ed il preteso mancato perfezionamento dell’iter notificatorio: il contribuente postula che la C.T.R. abbia trattato un a sua irreperibilità relativa all’indirizzo in cui è stata effettuata la notifica come se si fosse trattato di una irreperibilità assoluta. Ma di tale r.g. n. 23916/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né il contribuente deduce di averla sottoposta alla cognizione della C.T.R. In definitiva, il ricorso è inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Le spese nei confronti dell’agente della riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro millequattrocento per onorari , oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis de