CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39790/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FELICETTA MARINELL1 che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 3 luglio 2018, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato t condannato per il reato di rapina aggravatàré—PéTfèy-rni Marta per il reato di favoreggiamento reale, rideterminando, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale, la pena comminata alla Pellegrini. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'incerto riconoscimento -e21ffj dell'imputato operato dalla persona offesa era stato considerato "insuperabile" dalla Corte di appello: a tale riguardo evidenzia la discrasia tra le dichiarazioni della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] in sede di denuncia ("se rivisti non sarei in grado di riconoscerli, in quanto avvistati da dietro mentre fuggivano") e quelle rese nel riconoscimento fotografico degli imputati subito dopo i fatti, nonché nel riconoscimento fotografico effettuato nell'istruttoria dibattimentale, quando invece aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo "non con la stessa certezza") e, rispondendo a specifica domanda del difensore sulla identificazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva ammesso "non sono sicura"; la stessa persona offesa, all'udienza dell'8 novembre 2017, aveva riferito che, poiché portava le lenti a contatto, non aveva potuto vedere con chiarezza gli aggressori. Il difensore osserva che, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per mancanza di riscontri, [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole per la sua familiarità con la Pellegrini (da cui aveva avuto un figlio) e perché era stato fermato insieme a lei una decina di minuti dopo la rapina, e in quanto la Pellegrini era in possesso di parte della refurtiva; non vi era però prova che la refurtiva alla Pellegrini le fosse stata data da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore osserva che l'imputata era stata rinviata a giudizio per ricettazione, per aver detenuto oggetti di provenienza furtiva, ma ritenuta responsabile del reato di favoreggiamento reale per avere aiutato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ad assicurarsi il profitto di una rapina commessa poco prima, e che già in atto di appello si era eccepita la mancata correlazione tra l'accusa e la sentenza, in violazione degli art. 521 e 522 cod.proc.pen.; la Corte di appello aveva respinto la censura osservando che l'imputata era stata condannata per un reato meno grave e che lo stesso difensore aveva avanzato richiesta di derubricazione del reato, senza considerare che il fa4) contestato era diverso da quello accertato, quanto meno per l'elemento psicologico; qualora fosse stato •,:\. •i\ • correttamente contestato, la difesa dell'imputato avrebbe potuto orientarsi diversamente e dimostrare, ad esempio, che non vi era alcun legame sentimentale fra l'autore della rapina e l'imputata e che nessun motivo avrebbe avuto la stessa ad aiutarlo ad assicurare la refurtiva di un reato al quale era estranea. 2.2 Il difensore rileva come la Corte di appello avesse accolto l'impugnazione del Procuratore generale in quanto il Tribunale aveva diminuito la pena ai sensi dell'art. 62 bis cod.pen., malgrado le attenuanti generiche fossero state ritenute equivalenti e non prevalenti sulla contestata recidiva; a tale proposito, il difensore osserva che appariva evidente dal complessivo tenore della motivazione del Tribunale che le attenuanti generiche erano state considerate prevalenti, in quanto l'imputata era stata gratificata "per il comportamento collaborativo avuto durante le indagini e per la mancanza a suo carico di precedenti": il Tribunale era pertanto incorso in errore materiale scrivendo che le attenuanti erano state ritenute equivalenti anziché prevalenti, per cui la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio ristabilendo la condanna comminata dal Tribunale; in caso contrario, appariva opportuno un annullamento con rinvio perché lo stesso Tribunale chiarisse quale bilanciamento ex art. 69 cod.pen. intendeva applicare. [OSCURATO:PERSONA] &(' Ute p: tt 1.,24 1.11 ricorsÓídeve ssere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo 3 ) giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al motivo di ricorso evidenziando a pag.10 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa ha effettuato un riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA] sia subito dopo la rapina che nel corso del dibattimento; a ciò si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato subito dopo la rapina su una autovettura in compagnia della Pellegrini, che aveva gli oggetti sottratti alla persona offesa (elemento, quest'ultimo, che differenzia la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), 2. Manifestamente infondato è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La Corte di appello ha infatti risposto alla censura già sollevata in appello osservando che la ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lei mossa, senza pertanto che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa. Al riguardo si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando, come nel caso in esame, non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n.3 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01) Li\ 2.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire quanto già affermato da Sez. 4, sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007 ) Rv. 236992, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Nel caso in esame, il Tribunale ha valutato che le attenuanti generiche potessero essere concesse in misura equivalente rispetto alla contestata recidiva con motivazione immune da censure, formulando graficamente il giudizio di equivalenza sia nel dispositivo che nella motivazione, per cui l'eccezione sul punto è manifestamente infondata, posto che il ricorso pretende di dare un significato diverso a quanto scritto dal giudice. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il