CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 18/4/2017, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASSINO 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. e, ridotta la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.474 e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e alla possibilità di qualificare i fatti esclusivamente ai sensi dell'art. 473 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto i giudici di merito avrebbero omesso di valutale se l'imputato, più che ricevere e detenere la merce, facesse parte della "filiera della produzione" con conseguente possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 473 cod. pen., reato presupposto della ricettazione. La doglianza, che peraltro comporterebbe un accertamento di merito e non risulta essere stata oggetto di specifico motivo di appello, è manifestamente infondata. In assenza di qualsivoglia elemento dal quale potesse anche solo in astratto desumersi che il ricorrente avesse partecipato alla produzione delle 78 paia di scarpe Nike sequestrate, infatti, i giudici hanno correttamente valutato quanto accertato con riferimento alla disponibilità della merce con marchio contraffatto indicata nel capo di imputazione, detenuta per la vendita e all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione. La Corte di appello, facendo quindi proprie le considerazioni del giudice di primo grado e rispondendo alla specifica censura dell'imputato, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Faje, Rv. 258722) per il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno; non ricorre quindi l'ipotesi del reato impossibile anche qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Sotto altro profilo, poi, la difesa rileva che la corte territoriale avrebbe omesso di verificare in concreto se le due ipotesi di reato contestato potessero coesistere. Anche tale censura appare manifestamente infondata. I giudici di merito, infatti, hanno correttamente ritenuto la sussistenza di due condotte. La prima, consistita nell'avere detenuto beni con marchi contraffatti e la seconda di averli ricevuti al fine di procurarsi un profitto. Condotte queste che sono distinte sia sotto il profilo cronologico che strutturale e che, pertanto, determinano la consumazione di due diverse ipotesi di reato che possono concorrere (cfr. Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndaye, Rv. 218771). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] afiL AMI! . • [OSCURATO:PERSONA] Santis I r [OSCURATO:PERSONA] C A