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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:264
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989J0018 - IT Avis juridique important | 61989J0018 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 27 GIUGNO 1990. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - AGRICOLTURA - [OSCURATO:PERSONA] - ART. 5 [OSCURATO:PERSONA] N. 2742/75 - [OSCURATO:PERSONA] SORBITOLO. - CAUSA C-18/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02587 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Restituzioni alla produzione - Esclusione dei prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio - Portata e limiti - Discriminazione fra produttori o consumatori - Distinzione fra il settore alimentare ed il settore chimico - Concessione in caso di utilizzazione dell' isoglucosio per la fabbricazione di sorbitolo ( Trattato CEE, art . 40, n . 3, 2° comma; regolamento del Consiglio n . 2742/75 come modificato dal regolamento n . 1665/77, art . 5 bis ) [OSCURATO:PERSONA] già affermato dalla Corte ( vedasi sentenze 25 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]Honig, causa 125/77, e [OSCURATO:PERSONA]Honig, cause 103/77 e 145/77, Racc . pagg . 1991 e 2037 ), i produttori di zucchero nel settore alimentare non devono essere discriminati rispetto ai produttori di isoglucosio, con i quali sono in rapporto di concorrenza, concedendo a questi ultimi benefici che non trovano equivalente per i primi .

E' alla luce di tale "ratio" che deve essere interpretato l' art . 5 bis, n . 1, del regolamento n . 2742/75, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, che esclude i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio dal beneficio delle restituzioni .

Orbene, nel settore chimico la situazione è differente .

L' isoglucosio viene, infatti, a trovarsi in concorrenza, per la fabbricazione del sorbitolo, o con lo zucchero, sotto forma di zucchero invertito, o con il glucosio, sostanze che, per tale utilizzazione, beneficiano entrambe delle restituzioni alla produzione, ragion per cui sarebbero i produttori di sorbitolo che utilizzano l' isoglucosio ad essere vittima di una discriminazione vietata dall' art . 40, n . 3, 2° comma, del Trattato, se per il prodotto intermedio da essi realizzato fosse esclusa qualsiasi restituzione .

Per tale motivo il citato art . 5 bis deve essere interpretato nel senso che esso non vieta le restituzioni alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio in quanto prodotto intermedio, non destinato al mercato, utilizzato nella fabbricazione di sorbitolo . [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-18/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione e, in subordine, sulla validità dell' art . 5 bis del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( GU L 281, pag . 57 ), nel testo di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1977, n . 1665, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2742/75 ( GU L 186, pag . 15 ) LA CORTE ( Sesta Sezione ), composta dai signori C.N .

Kakouris, presidente di sezione, F.A .

Schockweiler, G.F .

Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e M .

Díez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 14 dicembre 1988, dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

L' art . 5 bis, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, nel testo di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1977, n . 1665, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2742/75, dev' essere interpretato nel senso che esso non vieta le restituzioni alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio in quanto prodotto intermedio, non destinato al mercato, utilizzato nella fabbricazione di sorbitolo .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0018 - IT Avis juridique important | 61989J0018 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 27 GIUGNO 1990. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - AGRICOLTURA - [OSCURATO:PERSONA] - ART. 5 [OSCURATO:PERSONA] N. 2742/75 - [OSCURATO:PERSONA] SORBITOLO. - CAUSA C-18/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02587 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Restituzioni alla produzione - Esclusione dei prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio - Portata e limiti - Discriminazione fra produttori o consumatori - Distinzione fra il settore alimentare ed il settore chimico - Concessione in caso di utilizzazione dell' isoglucosio per la fabbricazione di sorbitolo ( Trattato CEE, art . 40, n . 3, 2° comma; regolamento del Consiglio n . 2742/75 come modificato dal regolamento n . 1665/77, art . 5 bis ) [OSCURATO:PERSONA] già affermato dalla Corte ( vedasi sentenze 25 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]Honig, causa 125/77, e [OSCURATO:PERSONA]Honig, cause 103/77 e 145/77, Racc . pagg . 1991 e 2037 ), i produttori di zucchero nel settore alimentare non devono essere discriminati rispetto ai produttori di isoglucosio, con i quali sono in rapporto di concorrenza, concedendo a questi ultimi benefici che non trovano equivalente per i primi . E' alla luce di tale "ratio" che deve essere interpretato l' art . 5 bis, n . 1, del regolamento n . 2742/75, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, che esclude i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio dal beneficio delle restituzioni . Orbene, nel settore chimico la situazione è differente . L' isoglucosio viene, infatti, a trovarsi in concorrenza, per la fabbricazione del sorbitolo, o con lo zucchero, sotto forma di zucchero invertito, o con il glucosio, sostanze che, per tale utilizzazione, beneficiano entrambe delle restituzioni alla produzione, ragion per cui sarebbero i produttori di sorbitolo che utilizzano l' isoglucosio ad essere vittima di una discriminazione vietata dall' art . 40, n . 3, 2° comma, del Trattato, se per il prodotto intermedio da essi realizzato fosse esclusa qualsiasi restituzione . Per tale motivo il citato art . 5 bis deve essere interpretato nel senso che esso non vieta le restituzioni alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio in quanto prodotto intermedio, non destinato al mercato, utilizzato nella fabbricazione di sorbitolo . [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-18/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione e, in subordine, sulla validità dell' art . 5 bis del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( GU L 281, pag . 57 ), nel testo di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1977, n . 1665, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2742/75 ( GU L 186, pag . 15 ) LA CORTE ( Sesta Sezione ), composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, G.F . Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 14 dicembre 1988, dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] L' art . 5 bis, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, nel testo di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1977, n . 1665, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2742/75, dev' essere interpretato nel senso che esso non vieta le restituzioni alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio in quanto prodotto intermedio, non destinato al mercato, utilizzato nella fabbricazione di sorbitolo .
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