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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 35712/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa il erS ithfdal Gip presso il Tribunale di Enna che // ) t condannava MARCHI Michel ad anni due mesi dieci e giorni 20 di reclusione ed euro 1000 di multa per le condotte descritte nelle plurime imputazioni.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MARCHI Michel deducendo:

I. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.;

II. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 23 comma 3 L. 110/75;

III. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/67;

IV. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art.73 DPR n. 309/90;

V. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90, nell'ipotesi prevista dall'art. 73 comma 5 DPR n. 309/90.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa il erS ithfdal Gip presso il Tribunale di Enna che // ) t condannava MARCHI Michel ad anni due mesi dieci e giorni 20 di reclusione ed euro 1000 di multa per le condotte descritte nelle plurime imputazioni. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MARCHI Michel deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.; II. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 23 comma 3 L. 110/75; III. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/67; IV. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art.73 DPR n. 309/90; V. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90, nell'ipotesi prevista dall'art. 73 comma 5 DPR n. 309/90. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 35712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris