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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11395/2023

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sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6802/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro I [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via degli Appennini, n. 46, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d i ABBRUZZO n. 717 / 2/ 19 , depositata in data 30 luglio 2019 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria p rovinciale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 251VI2017AA07428, avente ad oggetto il recupero del credito Iva relativo all'anno d'imposta 2011, con applicazione di sanzioni ed interessi, per indebite compensazioni eseguite anteriormente alla data di effettiva disponibilità del predetto credito, per importi superiori rispetto a quelli concretamente disponibili ed in assenza del visto di conformità. 2.[OSCURATO:PERSONA] t ributaria provinciale d i [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza gravata, nel rigettare i motivi di censura, aveva, altresì, rilevato che il recupero del credito non era avvenuto ex art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, ma ai sensi dell'art. 1, comma 421, dellalegge n. 311/2004, per cui andava applicato il termine quinquennale e, quindi, non trovava fondamento la dedotta intervenuta decadenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha accolto il gravame svolgendo le seguenti considerazioni: -) l'avviso di recupero del credito di imposta eraequiparabile ad un atto impositivo, costituendo un'indubbia espressione della potestà impositiva dello Stato con riferimento a una pretesa individuata nell'an e nel quantum; -) gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituivano manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione; -) il Collegio aderivaalla consolidata interpretazione sopra enunciata, sottolineando come l'avviso di recupero risultavain sostanza costituito da una comunicazione della motivazione del recupero e da una liquidazione delle somme accertate come dovute dal contribuente; dunque, da un lato aveva lo scopo di diniego o di revoca del credito di imposta, con la relativa motivazione, e, dall'altro, di liquidazione delle somme portate a recupero, con il relativo riepilogo di quanto complessivamente dovuto dal contribuente per imposte, interessi e sanzioni; -) si poteva, quindi, attribuire a tale atto la funzione di un vero atto di accertamento dovendo per esso intendersi «ogni atto o provvedimento dell'amministrazione finanziaria, che, a prescindere dalla sua denominazione, spieghi efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo, accertando o dichiarando il debito»(Cass., n. 335/2005) ; -) nel caso del recupero di credito di imposta, infatti,non si discuteva dell'entità dell'imponibile, ma la norma che accordava un credito di imposta contribuiva a definire l'entità della somma concretamente dovuta, così il diniego o la revoca del credito implicavano anch'essi l'accertamento della debenza del tributo; -) in conclusione si p oteva affermare che gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta manifestavano una volontà impositiva dell'ufficio e assumevano, pertanto, natura sostanzialmente accertativa, circostanza riconosciuta dalla giurisprudenza in diverse occasioni e confermata (seppur indirettamente) anche dall'Agenzia delle Entrate, la quale, nella circolare 4/E/2010, aveva precisato come gli avvisi in parola potevano essere posti alla base della richiesta di misure cautelari ex articolo 22 del decreto legislativo n. 472/1997 stante la loro «natura giuridica [di] atti autoritativi impositivi [recanti] una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata»;-) da quanto sopra precisato ne discende va , attesa la natura sostanzialmente accertativa dell'atto, la decadenza del potere accertativo della pretesa tributaria, considerato che l'avviso, relativo all'annualità 2011, risultava notificato in data 27 ottobre 2017, ben oltre il termine decadenziale di quattro anni e, dunque, lo stesso andavaannullato. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. La società I [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed unico mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 421, della legge 30dicembre 2004, n. 311, dell'art. 27, comma 16, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/ 19 73 .

La sentenza impugnata violava le norme indicate, in quanto con riferimento agli atti di recupero di cui all'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, il termine di decadenza non erastabilito dall'art. 43 del d.P.R. n.600/73, ma dall'art. 27, comma 16, del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009.Nel caso in esame, l'atto di recupero n. 251V12017AA07428, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004 era stato notificato in data 27 ottobre 2017, mentre l'utilizzo del credito IVA 2011 in compensazione tramite mod.

F24 eraavvenuto nell'anno 2012 (segnatamente in data 1 febbraio 2012 e in data 16marzo 2012).

La compensazione del credito Iva per importi superiori a euro 10.000.00 p oteva essere effettuata a partire dal 16° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emergevail credito ex art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Avendo la società ricorrente operato la compensazione con un credito eccedente 10.000,00 euro, correttamente l'Agenzia delle Entrate avevaprovveduto a recuperare il credito indebitamente compensato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionaleil recupero del credito non era avvenuto ex art. 43del d.P.R.n. 600/1973, ma ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 311/2004 (la contestazione dovevain tale ipotesi avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui eraavvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi: nella fattispecie la dichiarazione relativa all'anno 2012 erastata presentata il 25 settembre 2013) .

Non era, dunque, intervenuta alcuna decadenza del potere accertativo, in quanto l'atto di recupero poteva essere notificato entro il 31dicembre 2020, ai sensi dell'art. 27, comma 16, del decreto legge n.185/2008, convertito dalla legge n. 2 /2009 .

Il riferimento effettuato dalla Commissione tributaria regionale all'art. 43 del d.P.R. n. 600/ 19 73 risultava errato in quanto non era in discussione la spettanza del credito IVA, indicato al rigo VL9 della dichiarazione UNICO 2012 «Credito risultante dalla dichiarazione 2010 compensato nel modello F24», ma l'utilizzo improprio che ne erastato effettuato, censurato con l'atto di recupero emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004.I giudici di secondo grado, inoltre, avevano ritenuto che un atto di recupero del credit o fosse equiparabile ad un avviso di accertamento, mentre nel caso in esame il recupero non era dovuto ad un disconoscimento del credito IVA, che ritorna va nella disponibilità del contribuente, ma solo ad un errato utilizzo dello stesso. 2.In via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalla società controricorrente, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata, via pec, in data 3 settembre 2019, mentre il ricorso per cassazione era stato consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica in data 11 febbraio 2020 e notificato in data12 febbraio 2020, oltre il termine breve di sessanta giorni. 2.1L'eccezione è fondata.2.2 Deve aversi riguardo, in proposito , a i principi espressi da questa Corte, alla cui stregua « la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (ex art. 3 bis della

I. n. 53 del 1994 nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall'art. 16 quater, comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012)»(Cass., 5 ottobre 2018, n. 24568; Cass., 19 settembre 2017, n. 21597).

Più di recente, questa Corte ha affermato che«Con riferimento agli atti muniti di firma digitale, quali le ricevute di accettazione e consegna della notificazione telematica o la relata di notifica, l'attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo e, con riguardo alla firma digitale, al fatto che nell'originale vi è tale firma; la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, che è onerata di allegare l'esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione» (Cass., 16 agosto 2018, n. 20747; Cass., 19 giugno 2019, n. 16421;Cass., 4 novembre 2021, n., 31779).Ancora è stata affermato il principio che «In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenzadi merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenziao presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato» (Cass., 29 gennaio 2020, n. 1954; Cass., 29 gennaio 2008, n. 1925 ; Cass., Sez.

U., 14 febbraio 2006, n. 3116). 2.3 In applicazione dei principi suespo s ti, il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo; dall'esame degli atti (allegato n. 3 del controricorso) risulta che la sentenza è stata regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila ( che si era costituita in secondo grado con controdeduzioni depositate in data 8 marzo 2019, come si riscontra a pag. 6 del ricorso per cassazione e a pag. 2 della sentenza impugnata),giusta ricevuta di avvenuta consegna, in data 3 settembre 2019e il ricorso per cassazione è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica in data 11 febbraio 2020 e notificato in data 12 febbraio 2020; dunque, oltre il termine breve di sessanta giorni. 3.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile e l'Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, in favore della società controricorrentee liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 25 novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l 'Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6802/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro I [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via degli Appennini, n. 46, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d i ABBRUZZO n. 717 / 2/ 19 , depositata in data 30 luglio 2019 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria p rovinciale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 251VI2017AA07428, avente ad oggetto il recupero del credito Iva relativo all'anno d'imposta 2011, con applicazione di sanzioni ed interessi, per indebite compensazioni eseguite anteriormente alla data di effettiva disponibilità del predetto credito, per importi superiori rispetto a quelli concretamente disponibili ed in assenza del visto di conformità. 2.[OSCURATO:PERSONA] t ributaria provinciale d i [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza gravata, nel rigettare i motivi di censura, aveva, altresì, rilevato che il recupero del credito non era avvenuto ex art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, ma ai sensi dell'art. 1, comma 421, dellalegge n. 311/2004, per cui andava applicato il termine quinquennale e, quindi, non trovava fondamento la dedotta intervenuta decadenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha accolto il gravame svolgendo le seguenti considerazioni: -) l'avviso di recupero del credito di imposta eraequiparabile ad un atto impositivo, costituendo un'indubbia espressione della potestà impositiva dello Stato con riferimento a una pretesa individuata nell'an e nel quantum; -) gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituivano manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione; -) il Collegio aderivaalla consolidata interpretazione sopra enunciata, sottolineando come l'avviso di recupero risultavain sostanza costituito da una comunicazione della motivazione del recupero e da una liquidazione delle somme accertate come dovute dal contribuente; dunque, da un lato aveva lo scopo di diniego o di revoca del credito di imposta, con la relativa motivazione, e, dall'altro, di liquidazione delle somme portate a recupero, con il relativo riepilogo di quanto complessivamente dovuto dal contribuente per imposte, interessi e sanzioni; -) si poteva, quindi, attribuire a tale atto la funzione di un vero atto di accertamento dovendo per esso intendersi «ogni atto o provvedimento dell'amministrazione finanziaria, che, a prescindere dalla sua denominazione, spieghi efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo, accertando o dichiarando il debito»(Cass., n. 335/2005) ; -) nel caso del recupero di credito di imposta, infatti,non si discuteva dell'entità dell'imponibile, ma la norma che accordava un credito di imposta contribuiva a definire l'entità della somma concretamente dovuta, così il diniego o la revoca del credito implicavano anch'essi l'accertamento della debenza del tributo; -) in conclusione si p oteva affermare che gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta manifestavano una volontà impositiva dell'ufficio e assumevano, pertanto, natura sostanzialmente accertativa, circostanza riconosciuta dalla giurisprudenza in diverse occasioni e confermata (seppur indirettamente) anche dall'Agenzia delle Entrate, la quale, nella circolare 4/E/2010, aveva precisato come gli avvisi in parola potevano essere posti alla base della richiesta di misure cautelari ex articolo 22 del decreto legislativo n. 472/1997 stante la loro «natura giuridica [di] atti autoritativi impositivi [recanti] una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata»;-) da quanto sopra precisato ne discende va , attesa la natura sostanzialmente accertativa dell'atto, la decadenza del potere accertativo della pretesa tributaria, considerato che l'avviso, relativo all'annualità 2011, risultava notificato in data 27 ottobre 2017, ben oltre il termine decadenziale di quattro anni e, dunque, lo stesso andavaannullato. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5. La società I [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 421, della legge 30dicembre 2004, n. 311, dell'art. 27, comma 16, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/ 19 73 . La sentenza impugnata violava le norme indicate, in quanto con riferimento agli atti di recupero di cui all'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, il termine di decadenza non erastabilito dall'art. 43 del d.P.R. n.600/73, ma dall'art. 27, comma 16, del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009.Nel caso in esame, l'atto di recupero n. 251V12017AA07428, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004 era stato notificato in data 27 ottobre 2017, mentre l'utilizzo del credito IVA 2011 in compensazione tramite mod. F24 eraavvenuto nell'anno 2012 (segnatamente in data 1 febbraio 2012 e in data 16marzo 2012). La compensazione del credito Iva per importi superiori a euro 10.000.00 p oteva essere effettuata a partire dal 16° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emergevail credito ex art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Avendo la società ricorrente operato la compensazione con un credito eccedente 10.000,00 euro, correttamente l'Agenzia delle Entrate avevaprovveduto a recuperare il credito indebitamente compensato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionaleil recupero del credito non era avvenuto ex art. 43del d.P.R.n. 600/1973, ma ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 311/2004 (la contestazione dovevain tale ipotesi avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui eraavvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi: nella fattispecie la dichiarazione relativa all'anno 2012 erastata presentata il 25 settembre 2013) . Non era, dunque, intervenuta alcuna decadenza del potere accertativo, in quanto l'atto di recupero poteva essere notificato entro il 31dicembre 2020, ai sensi dell'art. 27, comma 16, del decreto legge n.185/2008, convertito dalla legge n. 2 /2009 . Il riferimento effettuato dalla Commissione tributaria regionale all'art. 43 del d.P.R. n. 600/ 19 73 risultava errato in quanto non era in discussione la spettanza del credito IVA, indicato al rigo VL9 della dichiarazione UNICO 2012 «Credito risultante dalla dichiarazione 2010 compensato nel modello F24», ma l'utilizzo improprio che ne erastato effettuato, censurato con l'atto di recupero emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004.I giudici di secondo grado, inoltre, avevano ritenuto che un atto di recupero del credit o fosse equiparabile ad un avviso di accertamento, mentre nel caso in esame il recupero non era dovuto ad un disconoscimento del credito IVA, che ritorna va nella disponibilità del contribuente, ma solo ad un errato utilizzo dello stesso. 2.In via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalla società controricorrente, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata, via pec, in data 3 settembre 2019, mentre il ricorso per cassazione era stato consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica in data 11 febbraio 2020 e notificato in data12 febbraio 2020, oltre il termine breve di sessanta giorni. 2.1L'eccezione è fondata.2.2 Deve aversi riguardo, in proposito , a i principi espressi da questa Corte, alla cui stregua « la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (ex art. 3 bis della I. n. 53 del 1994 nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall'art. 16 quater, comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012)»(Cass., 5 ottobre 2018, n. 24568; Cass., 19 settembre 2017, n. 21597). Più di recente, questa Corte ha affermato che«Con riferimento agli atti muniti di firma digitale, quali le ricevute di accettazione e consegna della notificazione telematica o la relata di notifica, l'attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo e, con riguardo alla firma digitale, al fatto che nell'originale vi è tale firma; la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, che è onerata di allegare l'esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione» (Cass., 16 agosto 2018, n. 20747; Cass., 19 giugno 2019, n. 16421;Cass., 4 novembre 2021, n., 31779).Ancora è stata affermato il principio che «In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenzadi merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenziao presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato» (Cass., 29 gennaio 2020, n. 1954; Cass., 29 gennaio 2008, n. 1925 ; Cass., Sez. U., 14 febbraio 2006, n. 3116). 2.3 In applicazione dei principi suespo s ti, il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo; dall'esame degli atti (allegato n. 3 del controricorso) risulta che la sentenza è stata regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila ( che si era costituita in secondo grado con controdeduzioni depositate in data 8 marzo 2019, come si riscontra a pag. 6 del ricorso per cassazione e a pag. 2 della sentenza impugnata),giusta ricevuta di avvenuta consegna, in data 3 settembre 2019e il ricorso per cassazione è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica in data 11 febbraio 2020 e notificato in data 12 febbraio 2020; dunque, oltre il termine breve di sessanta giorni. 3.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile e l'Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, in favore della società controricorrentee liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l 'Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in eu
Sentenza Cassazione n. 11395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris