CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in data 14 luglio 2025, riformando parzialmente la sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 6000,00 di multa, riqualificando il reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla cessione di un involucro contenente 20 g di sostanza stupefacente di tipo cocaina; che, con un primo motivo di ricorso, l'imputato denuncia violazione di legge e vizi della motivazione nella determinazione della pena, in particolare nel bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva; che, secondo la prospettazione difensiva, la Corte d'appello avrebbe applicato in modo erroneo e contraddittorio il trattamento sanzionatorio, discostandosi ingiustificatamente dal minimo edittale senza fornire un'adeguata motivazione; che la difesa contesta altresì il riconoscimento della recidiva e l'assenza di una motivazione specifica, sia sul diniego delle attenuanti generiche, sia sull'aumento di pena, giustificati sulla base di richiami generici ai precedenti; che, con una seconda censura, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato dissequestro e alla confisca dei beni; che, in particolare, non vi sarebbe prova della provenienza illecita del denaro, il quale risultava altresì riconducibile a soggetti terzi, quali la moglie ed il suocero dell'imputato; che, analogamente, la difesa contesta la confisca dei telefoni cellulari, ritenuta illogica e priva di adeguata giustificazione, dal momento che i loro dati potevano essere sottoposti a copia forense. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che il primo motivo è inammissibile, perché, inoltre, risulta inerente ad asseriti difetti o contraddittorietà o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; che la Corte d'appello, pur avendo riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, non era affatto tenuta ad applicare automaticamente il minimo edittale previsto per tale fattispecie, dal momento che la riqualificazione in ipotesi di lieve entità non comporta un vincolo alla determinazione della pena nel minimo, rimanendo la stessa rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nell'ambito della cornice edittale; che nel caso di specie, la Corte ha dato conto in modo puntuale delle ragioni del discostamento dal minimo edittale, valorizzando plurimi elementi, quali la f 2natura della sostanza, il quantitativo non trascurabile, le modalità della condotta e la personalità dell'imputato, desunta anche dai precedenti specifici (pag. 6 del provvedimento); che analoghe considerazioni valgono con riguardo al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva; che, infatti, sebbene sia corretto quanto dedotto dalla difesa, la quale richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudizio sulla recidiva sfugge a qualsivoglia automatismo, non potendo fondarsi sull'astratta pericolosità del soggetto o su uno status personale avulso dal fatto reato (Cass., Sez. U, 24/02/2011, n. 35738), nel caso di specie la Corte d'appello si è pienamente attenuta a tali principi; che essa, infatti, ha proceduto a una valutazione concreta della personalità dell'imputato, valorizzando i precedenti specifici e la continuità delle condotte; elementi che risultano idonei a giustificare sia il riconoscimento della recidiva sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (pag. 6 del provvedimento), a fronte di una prospettazione difensiva che si presentava priva di specificità anche in grado di appello; che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato dissequestro del denaro e alla confisca dei telefoni cellulari, è altresì inammissibile in quanto rivalutativo delle emergenze processuali; che, quanto al denaro, la Corte ha evidenziato che lo stesso è stato rinvenuto nella disponibilità dell'imputato in un contesto strettamente connesso all'attività di spaccio, valorizzando il dato quantitativo della sostanza, le modalità della condotta e la complessiva ricostruzione del fatto (pagg. 6 e 7 della sentenza); che, in tale quadro, la dedotta riconducibilità delle somme a soggetti terzi - meramente asserita dalla difesa - è stata disattesa, in quanto non supportata da elementi concreti idonei a superare il collegamento tra il denaro e l'attività illecita, correttamente ritenuto dalla Corte sulla base di un apprezzamento di merito immune da vizi logici; che, quanto ai telefoni cellulari, la confisca risulta giustificata alla luce della loro funzione di strumenti utilizzati per la commissione del reato, avendo la Corte valorizzato il loro ruolo nell'ambito dell'attività di spaccio, ritenendoli funzionali alla gestione dei contatti e delle operazioni illecite, con conseguente legittimità della misura ablatoria; che non può ritenersi decisivo il rilievo difensivo relativo alla possibilità di procedere a mera copia forense, atteso che la confisca non è finalizzata all'acquisizione del dato probatorio, ma ad impedire la futura disponibilità di strumenti utilizzati per la commissione del reato (pag. 8 del provvedimento); Ak 3che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.M