CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 1987
Cassazione n. 47472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1987 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 640, 62 bis, 131 bis e 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata', non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato peraltro che la richiesta che denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentita perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]