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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31951/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale diMilano che ha condannato XXXXXXXXXXXXXXX per il reato di cui agli artt. 56,5 7 5 6 1 , n . 1 , c o d . p e n . c o m m e s s o i n d a n n o d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, applicandogli la pena finale di anni otto direclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheequivalenti alla contestata aggravante.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unicoarticolato motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione inordine alla sussistenza dell’animus necandi.Ad avviso della difesa, la motivazione della sentenza impugnata, secondo laquale la condotta del ricorrente è stata sorretta dal dolo omicidiario nella formadel dolo diretto o quanto meno alternativo, è erronea in quanto nonsussisterebbero elementi rivelatori della volontà omicidiaria; osserva la difesache l’azione che ha portato al lancio della bottiglia, causa delle lesioni patite dallavittima, si è sviluppata secondo una progressione violenta al termine del qualel’imputato è rimasto sul posto, circostanza significativa del fatto che egli nonavesse alcuna intenzione di uccidere, ma solo di percuotere la persona offesaaccettando l’invito della stessa a confrontarsi al termine di un diverbio.Secondo la difesa, se fosse stato animato dal dolo omicidiario, il ricorrentenon sarebbe rimasto sul posto a parlare con l’amica della vittima per chiarire lasituazione, in tal modo esponendosi al rischio di essere identificato e subire unprocesso.A t a l r i g u a r d o n e l r i c o r s o s i r i l e v a c h e l atesteXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha chiarito che la persona offesa, cinqueminuti dopo essere stata colpita alla testa, si era alzata allontanandosi conXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mentre lei si era trattenuta sul postopotendo vedere il ricorrente spiegare ad un’altra amica della vittima i motivi deldiverbio.Anche l’utilizzo della bottiglia, casualmente rimediata sul posto, quale armaimpropria e impiegata dall’imputato con un gesto istintivo, non risulterebbeindicativa della volontà omicidiaria, né vi è stato un accanimento contro lavittima, né sono state pronunciate frasi rivelatrici di un tale fine.Rileva la difesa che la sola circostanza che il corpo contundente abbia colpitola testa non può essere espressione di un dolo omicidiario, in quanto il lanciodella bottiglia è rimasto un gesto singolo che, sfortunatamente, ha interessato lanuca della persona offesa e il fatto che la bottiglia abbia colpito tale parte delcapo sarebbe stata conseguenza di una tragica fatalità, salvo non voler attribuireal ricorrente abilità tali da colpire un punto preciso del corpo.Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, il caso ha voluto che la bottigliacolpisse la vittima proprio in una zona particolarmente sensibile osservando,altresì, che se anche tale condotta fosse stata ripetuta più volte, non avrebbedeterminato le conseguenze che si sono verificate.Inoltre, la difesa evidenzia che la circostanza che la bottiglia sia statalanciata anziché impugnata, sarebbe indicativa della insussistenza dell’elementosoggettivo del reato sia come dolo diretto, sia come dolo alternativo, perchésoltanto nel caso in cui la bottiglia fosse stata impugnata il colpo sarebbe statoinferto con maggiore forza e precisione.A tali considerazioni, la difesa aggiunge che il calcio inferto al viso non èstato dimostrato e inoltre è stato negato dall’imputato; né la teste XXXXXX hariferito di tale colpo violento ed anche le certificazioni mediche non danno atto dilesioni compatibili con tale gesto.Muovendo poi dal noto caso ThyssenKrupp, oggetto della sentenza delleSezioni Unite della Corte di cassazione n. 38343 del 2014, la difese deduce cheanche altri elementi denotano per l’insussistenza del dolo omicidiario, ovvero chel’imputato è gravato da un unico precedente penale per tentato furto con penasospesa e non ha altri procedimenti in corso, non è soggetto violento trovandosiad affrontare conseguenze ben più gravi di quelle volute e che non avrebbepotuto immaginarsi, volendo con il lancio della bottiglia solo ledere la personaoffesa.Tanto premesso, e dovendosi aderire alla teoria della volizione dell’evento enon già a quella della rappresentazione della condotta, nell’iter logico delTribunale sarebbe mancata una valutazione complessiva del comportamento postfactum dell’imputato e del contesto nel quale si è realizzato, alla presenza dipersone che peraltro già lo conoscevano.

Anche l’esame delle lesioni riportatedalla vittima deporrebbe nel senso del dolo delle sole lesioni.Secondo la difesa, i Giudici di merito si sono soffermati sulla valutazionedella solo potenzialità lesiva dell’azione senza valutare il comportamento delricorrente dopo i fatti, sicché deve ritenersi limitativo ricondurre il mancatoverificarsi dell’evento morte all’intervento medico, dovendo invece effettuarsi unavalutazione ex ante ai fini della verifica della reale intenzione del ricorrente.Nella fattispecie, dunque, non essendo possibile ravvisare un dolo eventualeper incompatibilità con il tentativo, deve necessariamente ritenersi la sussistenzadel dolo diretto a ledere.Infine, deduce la difesa che nella fattispecie non sussiste l’aggravante delmotivo abbietto non avendo il ricorrente agito per un obiettivo umanamente noncondivisibile né tanto meno sul punto il Giudice di primo grado si è soffermatoper sostenere l’esistenza di tale finalità.Si rileva altresì che non sussisterebbe nemmeno il motivo futile, in quanto laviolenza che ha portato alle lesioni è stata frutto di un crescendo, partendo da undiverbio verbale per poi arrivare al confronto fisico sulla base di contrasti relativialla condivisione, quale dimora, di uno stabile abbandonato.Inoltre, osserva la difesa che non può essere trascurata la circostanza -sulla quale ha riferito anche la teste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - secondo cui ilcomportamento dell’imputato provocava la reazione della persona offesa la qualeinvitava l’Ayman allo scontro fisico; sicché la situazione sarebbe degenerata perla condotta della persona offesa che, seppure a titolo di reazione, ha dato modoalla lite di proseguire anziché terminare nell’ambito di una sempliceprovocazione; fu infatti la vittima a volere intraprendere uno scontro fisico con ilricorrente.In conclusione, non sussistendo elementi per affermare che la condotta siastata sorretta da futili motivi, la difesa deduce l’erronea applicazione di talecircostanza, particolarmente incisiva sul piano della determinazione deltrattamento sanzionatorio.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.In via preliminare, va precisato che, sebbene il ricorrente abbia formalmentearticolato un unico motivo di ricorso, esso si risolve in realtà nella proposizione didue distinte censure, concernenti, rispettivamente, l’insussistenza dell’animusnecandi e l’insussistenza dell’aggravante dei motivi futili, doglianze cherichiedono un esame separato.2.

Tanto premesso, la prima doglianza non è fondata.2.1.

La sentenza impugnata, prendendo le mosse dall’intervento delle Forzedell’Ordine effettuato a seguito della segnalazione della madre della personaoffesa, la quale aveva indicato nell’imputato l’autore di una grave aggressioneavvenuta il 14 luglio 2024 presso la stazione di XXX, ha dato conto delletestimonianze dei testimoni presenti, i quali riferirono che l’imputato avevaingiuriato la persona offesa dicendogli “sparisci frocio di merda”, nel mentrequest’ultima si trovava seduta su una panchina della stazione insieme agli amicie che la lite, inizialmente verbale, era degenerata in una colluttazione, nel corsodella quale l’imputato, dopo aver versato birra addosso alla vittima e tentato dicolpirla, aveva lanciato una bottiglia di vetro contro il gruppo che si stavaallontanando, colpendo la persona offesa alla nuca, che cadeva a terra.

Venivaanche riferito che, una volta a terra, l’imputato raggiunse la vittima e gli sferròun calcio al volto.Risulta incontestato, attraverso le dichiarazioni testimoniali esposte nellasentenza impugnata, che l’aggressione era avvenuta in un contesto dipregressa conflittualità originata da motivi di rancore legati alla circostanza chel’imputato non tollerava che la vittima con i suoi amici abitassero, anche loro, inun edificio di una fabbrica abbandonata, dove vi abitava l’imputato.

Lasentenza, al riguardo, dà conto di un episodio del 25 giugno 2024, avvenutoall’interno della struttura abbandonata, in cui l’imputato aveva aggredito lavittima che a sua volta aveva reagito con un pugno, ed anche in quellaoccasione l’imputato gli aveva lanciato contro una bottiglia di vetro senzacolpirlo ed altri oggetti.La sentenza ha, poi, analizzato le dichiarazioni rese dall’imputato in sededi interrogatorio, evidenziando come egli avesse sostanzialmente ammesso lacondotta materiale, riconoscendo di aver lanciato la bottiglia verso la personaoffesa che, secondo quanto riferito dall’imputato, si trovava a 20 metri; inparticolare dalla sentenza risulta che il ricorrente riferiva di aver appreso solosuccessivamente di averlo colpito, di non averlo colpito con un calcio in faccia,di non essere scappato dal luogo dei fatti, di non aver visto Navas privo di sensie che quest’ultimo si era allontanato con una ragazza.2.2.

Confermando integralmente la sentenza del Giudice dell’Udienzapreliminare, la Corte d’appello, quanto alla qualificazione giuridica, conmotivazione esaustiva e immune da illogicità manifesta, ha escluso chericorressero i presupposti per riqualificare il fatto riconducendolo al reato dilesioni, sotto il profilo dell’elemento soggettivo.In tale direzione, i giudici di appello hanno correttamente valorizzatol’utilizzo di una bottiglia di vetro scagliata con forza contro la nuca della vittima,zona particolarmente vulnerabile, nonché le gravissime conseguenze prodotte,che hanno posto il soggetto passivo in imminente pericolo di vita, avendo egliriportato “una lacerazione cerebellare o del tronco cerebrale senza menzione diferita intracranica esposta, con perdita di coscienza di durata non specificata”,nonché una emorragia cerebrale sottotentoriale, con prognosi riservata,venendo poi sottoposto a intervento chirurgico per “evacuazione ematomasottodurale acuto” con “incisione delle meningi cerebrali” craniotomia altriinterventi per drenaggio ventricolare.Con riferimento alla parte della testa attinta, la sentenza ha evidenziatocome sia notorio che il capo rappresenta un punto particolarmente vulnerabiledell’organismo umano, sede del cervello e delle connesse funzioni neurologiche,rimarcando che il lancio violento di un oggetto contundente, nella specie unabottiglia di vetro, verso una zona così delicata abbia, con evidenza, una enormepotenzialità lesiva.Del tutto congruamente, quindi, i Giudici di appello hanno fornito le ragioniper le quali risulta la prova che l’imputato abbia agito prevedendo e volendo,quale esito altamente probabile, la morte o, in alternativa, lesioni gravissime,proprio in considerazione della elevatissima capacità offensiva della condotta,sia per il mezzo utilizzato, sia per la forza ad esso impressa.A fronte di tali elementi, di per sé esaustivi, la prospettata occasionalitàdella condotta, esauritasi in un unico lancio, non è stata ritenuta idonea ascalfire l’iter argomentativo in punto di animus necandi.L’adeguatezza della motivazione non è compromessa dal mancatoapprofondimento della circostanza del calcio al volto, atteso che la sentenza haindividuato con certezza nel colpo inferto alla zona vitale della nuca la causadelle gravissime lesioni craniche riportate dalla persona offesa, rendendo nondecisiva la verifica dell’ulteriore condotta prospettata.Ne consegue che il singolo lancio della bottiglia di vetro, avuto riguardo alleconcrete modalità dell'azione, alla regione corporea attinta e alle gravissimelesioni cagionate, consistite, sostanzialmente, nella frattura della base dellascatola cranica con lesione del cervelletto, integra un atto idoneo eunivocamente diretto a cagionare la morte della persona offesa trattandosi dielementi che consentono di ritenere che la bottiglia sia stata scagliata coneccezionale violenza e da distanza ravvicinata.Da tale i ter argomentativo discende, pertanto, la correttezzadell’affermazione circa la qualificazione giuridica del fatto come tentatoomicidio, in punto di sussistenza del dolo omicidiario quanto meno nella formadel dolo alternativo,che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuoleindifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della suacondotta, e secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, compatibilecon il tentativo (ex multis, Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv.287335 – 01, Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402 – 01, Sez.1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465 – 01).La sentenza impugnata ha fatto, inoltre, corretta applicazione del principiosecondo il quale in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza diesplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo esseredesunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che,per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere ilfine perseguito dall'agente.

Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dellasussistenza dell'"animus necandi", assume valore determinante l'idoneitàdell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "expost", con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momentodel compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili delcaso. (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 – 01: principioaffermato in relazione ad una fattispecie in cui la prova del dolo è stata ritenutaraggiunta sulla base della natura e della localizzazione delle lesioni in una zonasede di organi vitali, della intensità e della forza di penetrazione dei colpi, dellaposizione reciproca dell'imputato e della parte offesa, del mezzo usato, uncoltello di lama lunga cm. 20).Alla luce di tali principi, deve, dunque, ritenersi corretta la conclusione cui èpervenuta la Corte di appello nel desumere l’animus necandi dalla localizzazionedelle lesioni inferte e dalla loro eccezionale gravità, conseguenti a un unicolancio di una bottiglia di vetro che, proprio in ragione degli esiti lesivi prodotti, èstata ragionevolmente ritenuta scagliata da distanza ravvicinata e conparticolare violenza.In conclusione, in tema di tentato omicidio, il dolo omicidiario può esseredesunto anche da un unico atto aggressivo, quale il lancio di una bottiglia divetro, quando la localizzazione delle lesioni in una regione corporeaparticolarmente vulnerabile e la loro eccezionale gravità consentano di ritenereche l’oggetto sia stato scagliato da distanza ravvicinata e con tale violenza darisultare concretamente idoneo e univocamente diretto a cagionare la mortedella vittima.3.

La seconda doglianza è, invece, fondata.I Giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado quanto allasussistenza dell’aggravante dei futili motivi, rilevando che l’azione omicidiariaera stata determinata dalla volontà del ricorrente di impedire alla vittima e algruppo di amici che la accompagnava di pernottare nel fabbricato abbandonatoda lui occupato quale ricovero notturno.

Hanno, pertanto, ritenuto che lacondotta aggressiva fosse stata sorretta da una causale del tuttosproporzionata rispetto alla gravità dell’azione perpetrata, in ragionedell’evidente inconsistenza dello stimolo che l’aveva determinata.Giova al riguardo ricordare che l'accertamento della circostanza aggravantedei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la dupliceverifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reatoconcretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quellosoggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione qualeespressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale daconfigurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulsocriminale. (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 - 01).In particolare questa Corte ha affermato che il giudizio sui motivi futili (e diquelli abietti che qui non vengono in rilievo) non può essere riferito a uncomportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simileastratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo contodelle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e delparticolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientaliche possono avere condizionato la condotta criminosa (Sez. 5, n. 15162 del21/01/2026, Boccagna, Rv. 289870 – 01).Tale approfondimento è, tuttavia, mancato nel provvedimento impugnato,in quanto i Giudici di appello si sono limitati ad affermare che l’astio derivantedall’occupazione del fabbricato da parte della vittima e degli amici, al fine didormirvi all’interno, integri l’aggravante dei futili motivi senza che siano statiapprofonditi i profili concreti della ragione del contendere.Va, soprattutto, evidenziato che la motivazione risulta carente nella partein cui qualifica come futile il movente dell’azione, senza spiegare per qualeragione l’intento del ricorrente di preservare per sé l’utilizzo del capannoneabbandonato adibito a dimora integri uno stimolo del tutto banale opretestuoso, considerato che anche la vittima e i suoi amici erano mossi dallamedesima esigenza di trovare un riparo per la notte.Non risulta, pertanto, chiaramente esplicitato l’iter argomentativo che hacondotto la Corte territoriale ad affermare che l’esigenza abitativa all’origine delconflitto tra il ricorrente e la vittima fosse, di per sé, idonea a integrare unmotivo futile, ancor prima di procedere alla verifica della proporzione tramovente e azione secondo il metodo bifasico sopra richiamato.

La sentenzaimpugnata, infatti, non si confronta con il contesto di marginalità sociale e diestrema precarietà esistenziale del ricorrente emergente dagli atti, nel cuiambito l’interesse a disporre di un riparo per la notte non appare, quantomenosul piano astratto, manifestamente inconsistente, banale o privo di apprezzabilesignificato.4.

In conclusione, le considerazioni esposte impongono l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei futili motivi con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano,affinché in piena autonomia decisionale, colmi le lacune motivazionalievidenziate, in conformità ai principi enunciati.

Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei futili motivi erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diMilano.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale diMilano che ha condannato XXXXXXXXXXXXXXX per il reato di cui agli artt. 56,5 7 5 6 1 , n . 1 , c o d . p e n . c o m m e s s o i n d a n n o d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, applicandogli la pena finale di anni otto direclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheequivalenti alla contestata aggravante.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unicoarticolato motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione inordine alla sussistenza dell’animus necandi.Ad avviso della difesa, la motivazione della sentenza impugnata, secondo laquale la condotta del ricorrente è stata sorretta dal dolo omicidiario nella formadel dolo diretto o quanto meno alternativo, è erronea in quanto nonsussisterebbero elementi rivelatori della volontà omicidiaria; osserva la difesache l’azione che ha portato al lancio della bottiglia, causa delle lesioni patite dallavittima, si è sviluppata secondo una progressione violenta al termine del qualel’imputato è rimasto sul posto, circostanza significativa del fatto che egli nonavesse alcuna intenzione di uccidere, ma solo di percuotere la persona offesaaccettando l’invito della stessa a confrontarsi al termine di un diverbio.Secondo la difesa, se fosse stato animato dal dolo omicidiario, il ricorrentenon sarebbe rimasto sul posto a parlare con l’amica della vittima per chiarire lasituazione, in tal modo esponendosi al rischio di essere identificato e subire unprocesso.A t a l r i g u a r d o n e l r i c o r s o s i r i l e v a c h e l atesteXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha chiarito che la persona offesa, cinqueminuti dopo essere stata colpita alla testa, si era alzata allontanandosi conXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mentre lei si era trattenuta sul postopotendo vedere il ricorrente spiegare ad un’altra amica della vittima i motivi deldiverbio.Anche l’utilizzo della bottiglia, casualmente rimediata sul posto, quale armaimpropria e impiegata dall’imputato con un gesto istintivo, non risulterebbeindicativa della volontà omicidiaria, né vi è stato un accanimento contro lavittima, né sono state pronunciate frasi rivelatrici di un tale fine.Rileva la difesa che la sola circostanza che il corpo contundente abbia colpitola testa non può essere espressione di un dolo omicidiario, in quanto il lanciodella bottiglia è rimasto un gesto singolo che, sfortunatamente, ha interessato lanuca della persona offesa e il fatto che la bottiglia abbia colpito tale parte delcapo sarebbe stata conseguenza di una tragica fatalità, salvo non voler attribuireal ricorrente abilità tali da colpire un punto preciso del corpo.Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, il caso ha voluto che la bottigliacolpisse la vittima proprio in una zona particolarmente sensibile osservando,altresì, che se anche tale condotta fosse stata ripetuta più volte, non avrebbedeterminato le conseguenze che si sono verificate.Inoltre, la difesa evidenzia che la circostanza che la bottiglia sia statalanciata anziché impugnata, sarebbe indicativa della insussistenza dell’elementosoggettivo del reato sia come dolo diretto, sia come dolo alternativo, perchésoltanto nel caso in cui la bottiglia fosse stata impugnata il colpo sarebbe statoinferto con maggiore forza e precisione.A tali considerazioni, la difesa aggiunge che il calcio inferto al viso non èstato dimostrato e inoltre è stato negato dall’imputato; né la teste XXXXXX hariferito di tale colpo violento ed anche le certificazioni mediche non danno atto dilesioni compatibili con tale gesto.Muovendo poi dal noto caso ThyssenKrupp, oggetto della sentenza delleSezioni Unite della Corte di cassazione n. 38343 del 2014, la difese deduce cheanche altri elementi denotano per l’insussistenza del dolo omicidiario, ovvero chel’imputato è gravato da un unico precedente penale per tentato furto con penasospesa e non ha altri procedimenti in corso, non è soggetto violento trovandosiad affrontare conseguenze ben più gravi di quelle volute e che non avrebbepotuto immaginarsi, volendo con il lancio della bottiglia solo ledere la personaoffesa.Tanto premesso, e dovendosi aderire alla teoria della volizione dell’evento enon già a quella della rappresentazione della condotta, nell’iter logico delTribunale sarebbe mancata una valutazione complessiva del comportamento postfactum dell’imputato e del contesto nel quale si è realizzato, alla presenza dipersone che peraltro già lo conoscevano. Anche l’esame delle lesioni riportatedalla vittima deporrebbe nel senso del dolo delle sole lesioni.Secondo la difesa, i Giudici di merito si sono soffermati sulla valutazionedella solo potenzialità lesiva dell’azione senza valutare il comportamento delricorrente dopo i fatti, sicché deve ritenersi limitativo ricondurre il mancatoverificarsi dell’evento morte all’intervento medico, dovendo invece effettuarsi unavalutazione ex ante ai fini della verifica della reale intenzione del ricorrente.Nella fattispecie, dunque, non essendo possibile ravvisare un dolo eventualeper incompatibilità con il tentativo, deve necessariamente ritenersi la sussistenzadel dolo diretto a ledere.Infine, deduce la difesa che nella fattispecie non sussiste l’aggravante delmotivo abbietto non avendo il ricorrente agito per un obiettivo umanamente noncondivisibile né tanto meno sul punto il Giudice di primo grado si è soffermatoper sostenere l’esistenza di tale finalità.Si rileva altresì che non sussisterebbe nemmeno il motivo futile, in quanto laviolenza che ha portato alle lesioni è stata frutto di un crescendo, partendo da undiverbio verbale per poi arrivare al confronto fisico sulla base di contrasti relativialla condivisione, quale dimora, di uno stabile abbandonato.Inoltre, osserva la difesa che non può essere trascurata la circostanza -sulla quale ha riferito anche la teste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - secondo cui ilcomportamento dell’imputato provocava la reazione della persona offesa la qualeinvitava l’Ayman allo scontro fisico; sicché la situazione sarebbe degenerata perla condotta della persona offesa che, seppure a titolo di reazione, ha dato modoalla lite di proseguire anziché terminare nell’ambito di una sempliceprovocazione; fu infatti la vittima a volere intraprendere uno scontro fisico con ilricorrente.In conclusione, non sussistendo elementi per affermare che la condotta siastata sorretta da futili motivi, la difesa deduce l’erronea applicazione di talecircostanza, particolarmente incisiva sul piano della determinazione deltrattamento sanzionatorio.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.In via preliminare, va precisato che, sebbene il ricorrente abbia formalmentearticolato un unico motivo di ricorso, esso si risolve in realtà nella proposizione didue distinte censure, concernenti, rispettivamente, l’insussistenza dell’animusnecandi e l’insussistenza dell’aggravante dei motivi futili, doglianze cherichiedono un esame separato.2. Tanto premesso, la prima doglianza non è fondata.2.1. La sentenza impugnata, prendendo le mosse dall’intervento delle Forzedell’Ordine effettuato a seguito della segnalazione della madre della personaoffesa, la quale aveva indicato nell’imputato l’autore di una grave aggressioneavvenuta il 14 luglio 2024 presso la stazione di XXX, ha dato conto delletestimonianze dei testimoni presenti, i quali riferirono che l’imputato avevaingiuriato la persona offesa dicendogli “sparisci frocio di merda”, nel mentrequest’ultima si trovava seduta su una panchina della stazione insieme agli amicie che la lite, inizialmente verbale, era degenerata in una colluttazione, nel corsodella quale l’imputato, dopo aver versato birra addosso alla vittima e tentato dicolpirla, aveva lanciato una bottiglia di vetro contro il gruppo che si stavaallontanando, colpendo la persona offesa alla nuca, che cadeva a terra. Venivaanche riferito che, una volta a terra, l’imputato raggiunse la vittima e gli sferròun calcio al volto.Risulta incontestato, attraverso le dichiarazioni testimoniali esposte nellasentenza impugnata, che l’aggressione era avvenuta in un contesto dipregressa conflittualità originata da motivi di rancore legati alla circostanza chel’imputato non tollerava che la vittima con i suoi amici abitassero, anche loro, inun edificio di una fabbrica abbandonata, dove vi abitava l’imputato. Lasentenza, al riguardo, dà conto di un episodio del 25 giugno 2024, avvenutoall’interno della struttura abbandonata, in cui l’imputato aveva aggredito lavittima che a sua volta aveva reagito con un pugno, ed anche in quellaoccasione l’imputato gli aveva lanciato contro una bottiglia di vetro senzacolpirlo ed altri oggetti.La sentenza ha, poi, analizzato le dichiarazioni rese dall’imputato in sededi interrogatorio, evidenziando come egli avesse sostanzialmente ammesso lacondotta materiale, riconoscendo di aver lanciato la bottiglia verso la personaoffesa che, secondo quanto riferito dall’imputato, si trovava a 20 metri; inparticolare dalla sentenza risulta che il ricorrente riferiva di aver appreso solosuccessivamente di averlo colpito, di non averlo colpito con un calcio in faccia,di non essere scappato dal luogo dei fatti, di non aver visto Navas privo di sensie che quest’ultimo si era allontanato con una ragazza.2.2. Confermando integralmente la sentenza del Giudice dell’Udienzapreliminare, la Corte d’appello, quanto alla qualificazione giuridica, conmotivazione esaustiva e immune da illogicità manifesta, ha escluso chericorressero i presupposti per riqualificare il fatto riconducendolo al reato dilesioni, sotto il profilo dell’elemento soggettivo.In tale direzione, i giudici di appello hanno correttamente valorizzatol’utilizzo di una bottiglia di vetro scagliata con forza contro la nuca della vittima,zona particolarmente vulnerabile, nonché le gravissime conseguenze prodotte,che hanno posto il soggetto passivo in imminente pericolo di vita, avendo egliriportato “una lacerazione cerebellare o del tronco cerebrale senza menzione diferita intracranica esposta, con perdita di coscienza di durata non specificata”,nonché una emorragia cerebrale sottotentoriale, con prognosi riservata,venendo poi sottoposto a intervento chirurgico per “evacuazione ematomasottodurale acuto” con “incisione delle meningi cerebrali” craniotomia altriinterventi per drenaggio ventricolare.Con riferimento alla parte della testa attinta, la sentenza ha evidenziatocome sia notorio che il capo rappresenta un punto particolarmente vulnerabiledell’organismo umano, sede del cervello e delle connesse funzioni neurologiche,rimarcando che il lancio violento di un oggetto contundente, nella specie unabottiglia di vetro, verso una zona così delicata abbia, con evidenza, una enormepotenzialità lesiva.Del tutto congruamente, quindi, i Giudici di appello hanno fornito le ragioniper le quali risulta la prova che l’imputato abbia agito prevedendo e volendo,quale esito altamente probabile, la morte o, in alternativa, lesioni gravissime,proprio in considerazione della elevatissima capacità offensiva della condotta,sia per il mezzo utilizzato, sia per la forza ad esso impressa.A fronte di tali elementi, di per sé esaustivi, la prospettata occasionalitàdella condotta, esauritasi in un unico lancio, non è stata ritenuta idonea ascalfire l’iter argomentativo in punto di animus necandi.L’adeguatezza della motivazione non è compromessa dal mancatoapprofondimento della circostanza del calcio al volto, atteso che la sentenza haindividuato con certezza nel colpo inferto alla zona vitale della nuca la causadelle gravissime lesioni craniche riportate dalla persona offesa, rendendo nondecisiva la verifica dell’ulteriore condotta prospettata.Ne consegue che il singolo lancio della bottiglia di vetro, avuto riguardo alleconcrete modalità dell'azione, alla regione corporea attinta e alle gravissimelesioni cagionate, consistite, sostanzialmente, nella frattura della base dellascatola cranica con lesione del cervelletto, integra un atto idoneo eunivocamente diretto a cagionare la morte della persona offesa trattandosi dielementi che consentono di ritenere che la bottiglia sia stata scagliata coneccezionale violenza e da distanza ravvicinata.Da tale i ter argomentativo discende, pertanto, la correttezzadell’affermazione circa la qualificazione giuridica del fatto come tentatoomicidio, in punto di sussistenza del dolo omicidiario quanto meno nella formadel dolo alternativo,che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuoleindifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della suacondotta, e secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, compatibilecon il tentativo (ex multis, Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv.287335 – 01, Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402 – 01, Sez.1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465 – 01).La sentenza impugnata ha fatto, inoltre, corretta applicazione del principiosecondo il quale in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza diesplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo esseredesunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che,per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere ilfine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dellasussistenza dell'"animus necandi", assume valore determinante l'idoneitàdell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "expost", con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momentodel compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili delcaso. (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 – 01: principioaffermato in relazione ad una fattispecie in cui la prova del dolo è stata ritenutaraggiunta sulla base della natura e della localizzazione delle lesioni in una zonasede di organi vitali, della intensità e della forza di penetrazione dei colpi, dellaposizione reciproca dell'imputato e della parte offesa, del mezzo usato, uncoltello di lama lunga cm. 20).Alla luce di tali principi, deve, dunque, ritenersi corretta la conclusione cui èpervenuta la Corte di appello nel desumere l’animus necandi dalla localizzazionedelle lesioni inferte e dalla loro eccezionale gravità, conseguenti a un unicolancio di una bottiglia di vetro che, proprio in ragione degli esiti lesivi prodotti, èstata ragionevolmente ritenuta scagliata da distanza ravvicinata e conparticolare violenza.In conclusione, in tema di tentato omicidio, il dolo omicidiario può esseredesunto anche da un unico atto aggressivo, quale il lancio di una bottiglia divetro, quando la localizzazione delle lesioni in una regione corporeaparticolarmente vulnerabile e la loro eccezionale gravità consentano di ritenereche l’oggetto sia stato scagliato da distanza ravvicinata e con tale violenza darisultare concretamente idoneo e univocamente diretto a cagionare la mortedella vittima.3. La seconda doglianza è, invece, fondata.I Giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado quanto allasussistenza dell’aggravante dei futili motivi, rilevando che l’azione omicidiariaera stata determinata dalla volontà del ricorrente di impedire alla vittima e algruppo di amici che la accompagnava di pernottare nel fabbricato abbandonatoda lui occupato quale ricovero notturno. Hanno, pertanto, ritenuto che lacondotta aggressiva fosse stata sorretta da una causale del tuttosproporzionata rispetto alla gravità dell’azione perpetrata, in ragionedell’evidente inconsistenza dello stimolo che l’aveva determinata.Giova al riguardo ricordare che l'accertamento della circostanza aggravantedei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la dupliceverifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reatoconcretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quellosoggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione qualeespressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale daconfigurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulsocriminale. (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 - 01).In particolare questa Corte ha affermato che il giudizio sui motivi futili (e diquelli abietti che qui non vengono in rilievo) non può essere riferito a uncomportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simileastratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo contodelle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e delparticolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientaliche possono avere condizionato la condotta criminosa (Sez. 5, n. 15162 del21/01/2026, Boccagna, Rv. 289870 – 01).Tale approfondimento è, tuttavia, mancato nel provvedimento impugnato,in quanto i Giudici di appello si sono limitati ad affermare che l’astio derivantedall’occupazione del fabbricato da parte della vittima e degli amici, al fine didormirvi all’interno, integri l’aggravante dei futili motivi senza che siano statiapprofonditi i profili concreti della ragione del contendere.Va, soprattutto, evidenziato che la motivazione risulta carente nella partein cui qualifica come futile il movente dell’azione, senza spiegare per qualeragione l’intento del ricorrente di preservare per sé l’utilizzo del capannoneabbandonato adibito a dimora integri uno stimolo del tutto banale opretestuoso, considerato che anche la vittima e i suoi amici erano mossi dallamedesima esigenza di trovare un riparo per la notte.Non risulta, pertanto, chiaramente esplicitato l’iter argomentativo che hacondotto la Corte territoriale ad affermare che l’esigenza abitativa all’origine delconflitto tra il ricorrente e la vittima fosse, di per sé, idonea a integrare unmotivo futile, ancor prima di procedere alla verifica della proporzione tramovente e azione secondo il metodo bifasico sopra richiamato. La sentenzaimpugnata, infatti, non si confronta con il contesto di marginalità sociale e diestrema precarietà esistenziale del ricorrente emergente dagli atti, nel cuiambito l’interesse a disporre di un riparo per la notte non appare, quantomenosul piano astratto, manifestamente inconsistente, banale o privo di apprezzabilesignificato.4. In conclusione, le considerazioni esposte impongono l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei futili motivi con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano,affinché in piena autonomia decisionale, colmi le lacune motivazionalievidenziate, in conformità ai principi enunciati. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei futili motivi erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diMilano. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31951/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris