Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 10942/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12744-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19172/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 12744 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 19172 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. che si era opposta eccependo in compensazione un controcredito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali effettuata da una sentenza di prime cure; - la deducente aveva resistito controdeducendo che non era definitiva la sentenza su cui si fondava l'asserito controcredito, e quest'ultimo non era comunque opponibile perché a sua volta già pignorato e poi perfino assegnato ex art. 553, cod. proc. civ.; - all'esito della fase sommaria, in cui il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione, il Giudice di Pace, davanti al quale il giudizio era riassunto, accoglieva l'opposizione e, in correlazione all'eccepita compensazione, condannava la deducente a pagare alla BNL un'ulteriore somma di denaro; - il Tribunale, in sede di appello, rilevava che il titolo giudiziale in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata oggetto dell'opposizione, era stato annullato, sicché era cessata la materia del contendere, mentre, sulla statuizione relativa all'opposta compensazione, non poteva pronunciarsi per mancanza di specifica impugnazione; resiste con controricorso BNL, s.p.a.; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., avendo il Tribunale errato poiché, RG n 12744 del 2020 Cons. rel. /' Paolo \ con l'atto di appello, era stata espressamente impugnata la condanna pronunciata dal giudice di primo grado; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione all'ulteriore e specifica rimessione alle Sezioni Unite, in corso di pubblicazione e decisa, in relazione ai procedimenti iscritti ai nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G., da questa Sezione, relativamente all'applicabilità dell'indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione può soddisfare il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della sua mera "collocazione topografica", anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., e, in particolare, all'effettiva portata dell'eventuale applicabilità del suddetto indirizzo, nel caso in cui la procura stessa non contenga un riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, ovvero la sentenza impugnata oltre alle parti processuali e, diversamente, in presenza o meno di un generico riferimento a un'impugnazione in sede di legittimità, contenga invece espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali o indicazioni esclusivamente riferibili a incombenti processuali tipici dei gradi di merito; P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Roma, 27 gennaio 2022 Il P 'dente [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] crima [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12744-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19172/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12744 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 19172 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. che si era opposta eccependo in compensazione un controcredito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali effettuata da una sentenza di prime cure; - la deducente aveva resistito controdeducendo che non era definitiva la sentenza su cui si fondava l'asserito controcredito, e quest'ultimo non era comunque opponibile perché a sua volta già pignorato e poi perfino assegnato ex art. 553, cod. proc. civ.; - all'esito della fase sommaria, in cui il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione, il Giudice di Pace, davanti al quale il giudizio era riassunto, accoglieva l'opposizione e, in correlazione all'eccepita compensazione, condannava la deducente a pagare alla BNL un'ulteriore somma di denaro; - il Tribunale, in sede di appello, rilevava che il titolo giudiziale in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata oggetto dell'opposizione, era stato annullato, sicché era cessata la materia del contendere, mentre, sulla statuizione relativa all'opposta compensazione, non poteva pronunciarsi per mancanza di specifica impugnazione; resiste con controricorso BNL, s.p.a.; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., avendo il Tribunale errato poiché, RG n 12744 del 2020 Cons. rel. /' Paolo \ con l'atto di appello, era stata espressamente impugnata la condanna pronunciata dal giudice di primo grado; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione all'ulteriore e specifica rimessione alle Sezioni Unite, in corso di pubblicazione e decisa, in relazione ai procedimenti iscritti ai nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G., da questa Sezione, relativamente all'applicabilità dell'indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione può soddisfare il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della sua mera "collocazione topografica", anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., e, in particolare, all'effettiva portata dell'eventuale applicabilità del suddetto indirizzo, nel caso in cui la procura stessa non contenga un riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, ovvero la sentenza impugnata oltre alle parti processuali e, diversamente, in presenza o meno di un generico riferimento a un'impugnazione in sede di legittimità, contenga invece espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali o indicazioni esclusivamente riferibili a incombenti processuali tipici dei gradi di merito; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo. Roma, 27 gennaio 2022 Il P 'dente [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] crima [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10942/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris