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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33602/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivam ente domiciliato in Roma, via G. AVAZZANA, n.1 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, disgiuntamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura in calce al ricorso. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -resistente – avverso la sentenza n. 1232 / 24 / 20 14 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 giugno2014; Tributi-Accertamento- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione di avviso di accertamento, relativo a IRPEF e IRAP dell’anno di imposta 2003, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, articolando cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ne aveva respinto l’appello proposto avverso la prima decisione anch’essa sfavorevole.

In particolare, la C.T.R. ha ritenuto legittimo l’atto impositivo avendo l’Ufficio prospettato dati e elementi, di segno opposto alle risultanze degli studi di settore, e attendibili quali: il chilometraggio indicato dallo stesso contribuente e la lunghezza della corsa media come scaturente dallo studio statistico elaborato dal Comune di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] di appello, poi, riteneva che la sentenza di primo grado fosse sufficientemente motivata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio .

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.7, primo comma, della legge n.212 del 2000 laddove la C.T.R. non aveva rilevato che la violazione della suddetta norma che impone l’allegazione ai provvedimenti impositivi dell’amministrazione finanziaria degli atti che siano in essi richiamati.

In particolare, si lamenta che non fossero stati allegati all’avviso di accertamento il piano tariffario comunale, gli accordi Comune/tassisti, il comunicato stampa, l’indagine degli uffici comunali pur se nello stesso citati a conforto dell’accertamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso -rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 d.lgs. 19 giugno 1997 n.218- si lamenta la mancata preventiva attivazione del contraddittorio. 3 Con il terzo mezzo di impugnazione il ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente.

In particolare, si deduce che la C.T.R. abbia ritenuto sussistenti i presupposti -indicati, nell’art. 62 sexies del d.l. n.331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, legittimanti il ricorso all’accertamento analitico induttivo di cui all’art.39, primo comma, lett. d) - identificati nella presenza di gravi incongruenze tra redditi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività svolta mediante affermazioni del tutto generiche e astratte, replicanti il dato normativo, senza alcun richiamo alle censure mosse in appello.

Analogo vizio era sussistente, secondo la prospettazione difensiva, nel passo con il quale la C.T.R. aveva confermato ilmetodo di ricostruzione del reddito accertato. 4 .Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata di omessa pronuncia su motivi di gravame.

Il ricorrente rassegna che, sin dal primo grado, aveva evidenziato, ribadendolo in appello, un grossolano errore logico-matematico nel ragionamento ricostruttivo del reddito accertato da parte dell’Ufficio ma su tale specifico motivo di appello la C.T.R.aveva omesso di pronunciarsi.

5. I nfine, con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.39, primo comma, lett.d) d.P.R. n.600/73 e degli artt.2727 e 2729 c.c.

6. I n virtù del principio della ragione più liquida, vanno , da primi , esaminati il terzo e il quarto motivodi ricorso che sono fondati .7.

Sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonch́ quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull'esattezza e logicit̀ del suo ragionamento (Cass., 7/04/2017, n. 9105; 5/08/2019, n. 20921).

Essa ètale quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio, si rivela inidonea ad assicurarne il controllo delle argomentazioni utilizzate, cos̀ da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass., 30/06/2020, n. 13248).

Cì perch ́ il confezionamento della motivazione è finalizzato a rendere percepibile il fondamento della decisione, laddove argomentazioni obiettivamente inidonee imporrebbero all'interprete il compito di integrarla con le pì varie, ipotetiche, congetture (Sez.

U, 3/11/2016, n. 22232).

E si è peraltro avvertito che l'apparente motivazione sussiste anche quando essa riveli una obiettiva carenza esplicativa del quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819). 7.1 Nel caso di specie, la C.T.R. argomenta la sua decisione sulla base di mere generiche affermazioni ricalcanti il quadro normativo senza alcun riferimento, se non fugace, alla fattispecie senza esplicitare le ragioni che l’hanno condotta a disattendere i motivi di appello la cui disamina, anzi con riferimento a quanto rassegnato con il quarto motivo, è del tutto omessa.

8. In conclusione, accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza vacassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, cui è demandato, in diversa composizione, il riesame dei motivi d'appello svolgendo idonea motivazione, oltre che la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzoe il quarto motivo di ricorso , assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivam ente domiciliato in Roma, via G. AVAZZANA, n.1 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, disgiuntamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura in calce al ricorso. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -resistente – avverso la sentenza n. 1232 / 24 / 20 14 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 giugno2014; Tributi-Accertamento- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione di avviso di accertamento, relativo a IRPEF e IRAP dell’anno di imposta 2003, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, articolando cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ne aveva respinto l’appello proposto avverso la prima decisione anch’essa sfavorevole. In particolare, la C.T.R. ha ritenuto legittimo l’atto impositivo avendo l’Ufficio prospettato dati e elementi, di segno opposto alle risultanze degli studi di settore, e attendibili quali: il chilometraggio indicato dallo stesso contribuente e la lunghezza della corsa media come scaturente dallo studio statistico elaborato dal Comune di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] di appello, poi, riteneva che la sentenza di primo grado fosse sufficientemente motivata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio . Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.7, primo comma, della legge n.212 del 2000 laddove la C.T.R. non aveva rilevato che la violazione della suddetta norma che impone l’allegazione ai provvedimenti impositivi dell’amministrazione finanziaria degli atti che siano in essi richiamati. In particolare, si lamenta che non fossero stati allegati all’avviso di accertamento il piano tariffario comunale, gli accordi Comune/tassisti, il comunicato stampa, l’indagine degli uffici comunali pur se nello stesso citati a conforto dell’accertamento. 2. Con il secondo motivo di ricorso -rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 d.lgs. 19 giugno 1997 n.218- si lamenta la mancata preventiva attivazione del contraddittorio. 3 Con il terzo mezzo di impugnazione il ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente. In particolare, si deduce che la C.T.R. abbia ritenuto sussistenti i presupposti -indicati, nell’art. 62 sexies del d.l. n.331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, legittimanti il ricorso all’accertamento analitico induttivo di cui all’art.39, primo comma, lett. d) - identificati nella presenza di gravi incongruenze tra redditi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività svolta mediante affermazioni del tutto generiche e astratte, replicanti il dato normativo, senza alcun richiamo alle censure mosse in appello. Analogo vizio era sussistente, secondo la prospettazione difensiva, nel passo con il quale la C.T.R. aveva confermato ilmetodo di ricostruzione del reddito accertato. 4 .Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata di omessa pronuncia su motivi di gravame. Il ricorrente rassegna che, sin dal primo grado, aveva evidenziato, ribadendolo in appello, un grossolano errore logico-matematico nel ragionamento ricostruttivo del reddito accertato da parte dell’Ufficio ma su tale specifico motivo di appello la C.T.R.aveva omesso di pronunciarsi. 5. I nfine, con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.39, primo comma, lett.d) d.P.R. n.600/73 e degli artt.2727 e 2729 c.c. 6. I n virtù del principio della ragione più liquida, vanno , da primi , esaminati il terzo e il quarto motivodi ricorso che sono fondati .7. Sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonch́ quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull'esattezza e logicit̀ del suo ragionamento (Cass., 7/04/2017, n. 9105; 5/08/2019, n. 20921). Essa ètale quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio, si rivela inidonea ad assicurarne il controllo delle argomentazioni utilizzate, cos̀ da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass., 30/06/2020, n. 13248). Cì perch ́ il confezionamento della motivazione è finalizzato a rendere percepibile il fondamento della decisione, laddove argomentazioni obiettivamente inidonee imporrebbero all'interprete il compito di integrarla con le pì varie, ipotetiche, congetture (Sez. U, 3/11/2016, n. 22232). E si è peraltro avvertito che l'apparente motivazione sussiste anche quando essa riveli una obiettiva carenza esplicativa del quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819). 7.1 Nel caso di specie, la C.T.R. argomenta la sua decisione sulla base di mere generiche affermazioni ricalcanti il quadro normativo senza alcun riferimento, se non fugace, alla fattispecie senza esplicitare le ragioni che l’hanno condotta a disattendere i motivi di appello la cui disamina, anzi con riferimento a quanto rassegnato con il quarto motivo, è del tutto omessa. 8. In conclusione, accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza vacassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, cui è demandato, in diversa composizione, il riesame dei motivi d'appello svolgendo idonea motivazione, oltre che la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il terzoe il quarto motivo di ricorso , assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese d
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