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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25391/2025

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A; [OSCURATO:PERSONA] Il condannato stava espiando anni tre e mesi due di reclusione per reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione e la scadenza della pena è fissata al 13/12/2026.

Il Tribunale di sorveglianza evidenziava che il condannato aveva già ottenuto l’ammissione al regime di cui all’art. 47 ord. pen. con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catania nel 2021, ma, risultato irreperibile, non aveva sottoscritto le prescrizioni e il beneficio era stato revocato.

In considerazione dei numerosi illeciti commessi e del breve periodo di osservazione scientifica alla quale era stato sottoposto, si riteneva che non vi fossero ancora elementi sufficientemente rassicuranti riguardo l’attenuarsi del pericolo di recidiva.

2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso tale ordinanza, lamentando inosservanza di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza si era limitato ad un richiamo apodittico alla gravità dei reati e aveva omesso di valutare i risultati dell’indagine socio-familiare, senza nemmeno motivare partitamente sulle due diverse misure alternative richieste; non aveva valutato la possibilità di impartire ogni adeguata prescrizione per contemperare le esigenze preventive con la risocializzazione, né aveva tenuto conto del giudizio positivo già espresso dal Magistrato di sorveglianza che aveva concesso la liberazione anticipata per due semestri.

Non erano stati applicati i canoni ricavabili dalla sentenza n. 3675/2023 che ampiamente riportava in ricorso.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso depositando memoria scritta, nella quale deduce che la motivazione è stata omessa con riguardo al comportamento successivo alla commissione del reato e al suo comportamento processuale, rilevante ai fini di valutare la sua affidabilità rispetto all’osservanza della prescrizione; ha chiesto pertanto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Le censure difensive evidenziano l’omessa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza del giudizio positivo espresso sul comportamento del condannato da parte del Magistrato di sorveglianza che aveva già concesso per due semestri la liberazione anticipata, nonché della possibilità di impartire ogni adeguata prescrizione per contemperare le esigenze preventive con quelle di risocializzazione.

Altro vizio del provvedimento emergerebbe dalla prevalente attenzione data alla gravità dei reati.

La difesa, però, non si confronta con il profilo centrale del provvedimento, nel quale si fa riferimento alla reiterazione delle condotte da parte del condannato e si evidenzia che già egli aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Catania nel 2021 il beneficio dell’affidamento in prova, ma che poi egli si era reso irreperibile, non aveva sottoscritto le prescrizioni e con ordinanza del 14/02/2024 lo stesso Tribunale di sorveglianza etneo aveva dichiarato cessato il beneficio per il sopravvenire di altro titolo.

Tale comportamento, con riguardo al quale non viene dedotta alcuna giustificazione, è incompatibile con la nuova concessione dell’affidamento in prova o di altra misura alternativa e fa rientrare la posizione del condannato tra quelle per le quali, ai sensi dell'art. 58-quater, comma terzo, legge 26 luglio 1975, n. 354, vige il divieto di concessione di nuovi benefici, per tre anni, a decorrere dalla data di ripresa della esecuzione della pena (Sez. 1, n. 31 del 20/11/2018, dep. 2019, Husovic, Rv. 274643 - 01).

Sicché ogni altra asserita carenza motivazionale deve considerarsi del tutto irrilevante.

3. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A; [OSCURATO:PERSONA] Il condannato stava espiando anni tre e mesi due di reclusione per reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione e la scadenza della pena è fissata al 13/12/2026. Il Tribunale di sorveglianza evidenziava che il condannato aveva già ottenuto l’ammissione al regime di cui all’art. 47 ord. pen. con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catania nel 2021, ma, risultato irreperibile, non aveva sottoscritto le prescrizioni e il beneficio era stato revocato. In considerazione dei numerosi illeciti commessi e del breve periodo di osservazione scientifica alla quale era stato sottoposto, si riteneva che non vi fossero ancora elementi sufficientemente rassicuranti riguardo l’attenuarsi del pericolo di recidiva. 2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso tale ordinanza, lamentando inosservanza di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza si era limitato ad un richiamo apodittico alla gravità dei reati e aveva omesso di valutare i risultati dell’indagine socio-familiare, senza nemmeno motivare partitamente sulle due diverse misure alternative richieste; non aveva valutato la possibilità di impartire ogni adeguata prescrizione per contemperare le esigenze preventive con la risocializzazione, né aveva tenuto conto del giudizio positivo già espresso dal Magistrato di sorveglianza che aveva concesso la liberazione anticipata per due semestri. Non erano stati applicati i canoni ricavabili dalla sentenza n. 3675/2023 che ampiamente riportava in ricorso. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso depositando memoria scritta, nella quale deduce che la motivazione è stata omessa con riguardo al comportamento successivo alla commissione del reato e al suo comportamento processuale, rilevante ai fini di valutare la sua affidabilità rispetto all’osservanza della prescrizione; ha chiesto pertanto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Le censure difensive evidenziano l’omessa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza del giudizio positivo espresso sul comportamento del condannato da parte del Magistrato di sorveglianza che aveva già concesso per due semestri la liberazione anticipata, nonché della possibilità di impartire ogni adeguata prescrizione per contemperare le esigenze preventive con quelle di risocializzazione. Altro vizio del provvedimento emergerebbe dalla prevalente attenzione data alla gravità dei reati. La difesa, però, non si confronta con il profilo centrale del provvedimento, nel quale si fa riferimento alla reiterazione delle condotte da parte del condannato e si evidenzia che già egli aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Catania nel 2021 il beneficio dell’affidamento in prova, ma che poi egli si era reso irreperibile, non aveva sottoscritto le prescrizioni e con ordinanza del 14/02/2024 lo stesso Tribunale di sorveglianza etneo aveva dichiarato cessato il beneficio per il sopravvenire di altro titolo. Tale comportamento, con riguardo al quale non viene dedotta alcuna giustificazione, è incompatibile con la nuova concessione dell’affidamento in prova o di altra misura alternativa e fa rientrare la posizione del condannato tra quelle per le quali, ai sensi dell'art. 58-quater, comma terzo, legge 26 luglio 1975, n. 354, vige il divieto di concessione di nuovi benefici, per tre anni, a decorrere dalla data di ripresa della esecuzione della pena (Sez. 1, n. 31 del 20/11/2018, dep. 2019, Husovic, Rv. 274643 - 01). Sicché ogni altra asserita carenza motivazionale deve considerarsi del tutto irrilevante. 3. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam