CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorrere avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che entrambi i motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto come furto consumato — sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha dato atto che l'imputato, essendo uscito dal supermercato senza passare attraverso la barriera delle casse, superando le porte di accesso momentaneamente aperte, ha avuto la piena ed effettiva disponibilità della merce sottratta, ancorché per un brevissimo lasso di tempo (circostanza, questa, irrilevante ai fini della consumazione del delitto: cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIN E4 46 Forytior WitZt« Stswe