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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18228/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 29/09/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 14/01/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'attuale imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 171-ter I 633/1941 (capo a) e 648 cod.pen. (capo b), dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento al reato di cui al capo a) e rideterminava la pena per il residuo reato.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura proposta, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 29/09/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 14/01/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'attuale imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 171-ter I 633/1941 (capo a) e 648 cod.pen. (capo b), dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento al reato di cui al capo a) e rideterminava la pena per il residuo reato. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura proposta, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 18228/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris