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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28437/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso ill provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo.

Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv.

S. Sonami, (violazione e falsa applicazione dell'art. 3 CEDU, per le condizioni inumane e degradanti subite) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto riproduttiva di profili già vagliati e disattesi in sede di merito, senza specificamente attaccare le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che il Tribunale si è soffermato, quanto al periodo di detenzione sofferto dal [OSCURATO:PERSONA] presso la Casa circondariale di Palermo, a considerare che le disfunzioni concernenti l'impianto di riscaldamento, considerate anche le condizioni climatiche ove l'istituto penitenziario è allocato, non erano state tali da integrare patimento e da provocare un trattamento lesivo della dignità della persona, dunque inumano e degradante, ma mero disagio (richiamando sul punto, Sez. 1, n. 26097 del 26/02/2018), considerazione non avversata, specificamente, con argomentazioni sviluppati con il ricorso.

Considerato, invero, che il ricorrente si limita a ripercorrere la motivazione della pronuncia della CEDU, Mursic c.

Croazia, senza specificamente avversare l'ordinanza in tale parte, riportandone stralcio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso ill provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Sonami, (violazione e falsa applicazione dell'art. 3 CEDU, per le condizioni inumane e degradanti subite) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto riproduttiva di profili già vagliati e disattesi in sede di merito, senza specificamente attaccare le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato. Rilevato, infatti, che il Tribunale si è soffermato, quanto al periodo di detenzione sofferto dal [OSCURATO:PERSONA] presso la Casa circondariale di Palermo, a considerare che le disfunzioni concernenti l'impianto di riscaldamento, considerate anche le condizioni climatiche ove l'istituto penitenziario è allocato, non erano state tali da integrare patimento e da provocare un trattamento lesivo della dignità della persona, dunque inumano e degradante, ma mero disagio (richiamando sul punto, Sez. 1, n. 26097 del 26/02/2018), considerazione non avversata, specificamente, con argomentazioni sviluppati con il ricorso. Considerato, invero, che il ricorrente si limita a ripercorrere la motivazione della pronuncia della CEDU, Mursic c. Croazia, senza specificamente avversare l'ordinanza in tale parte, riportandone stralcio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il