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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45531/2022

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 giugno 1987; avverso la sentenza n. 969/21 della Corte di appello di Palermo del 17 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio dopo che, con sentenza n. 49363 emessa in data 18 luglio 2018 e depositata il successivo 29 ottobre 2018, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la precedente decisione con la quale la medesima Corte di appello di Palermo aveva, con sentenza del 2 ottobre 2017, confermato, per quanto interessa, la condanna alla pena ritenuta di giustizia inflitta in data 13 giugno 2016, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, dal Gup del Tribunale di Palermo a carico dì [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, unitamente ad altre persone, del reato di cui all'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990 oltre che di taluni reati fine rubricati ai sensi dell'art. 73, comma 5, del medesimo dPR n. 309 del 1990, ha riqualificato la condotta attribuita al prevenuto ai sensi dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 nell'ambito della ipotesi di cui al comma 2 della disposizione legislativa indicata, ed ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta a carico di quello - originariamente quantificata, ritenuta la continuazione fra i reati contestati ed applicata la diminuente per il rito, in anni 8 di reclusione - in anni 6 e mesi 8 di reclusione.

Ha interposto nuovamente ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza del giudice del rinvio il Missaghi, sviluppando a propria tutela 3 motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato il fatto che, in asserita violazione dell'art. 627 cod. proc. peri., la Corte territoriale, pur essendo stata esclusa dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente la ricorrenza della aggravante in questione, abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, computando, pertanto, un aumento di pena a carico del prevenuto pari ad anni 1 e mesi 3 di reclusione.

Con il secondo motivo è stata lamentata, sempre con riferimento alla violazione di legge, il fatto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo abbia operato la riqualificazione in pejus del reato contestato al Missaghi sub 2) del capo di imputazione essendo stata esclusa, già in occasione della adozione della sentenza di primo grado, con pronunzia divenuta definitiva in quanto non efficacemente impugnata dalla Pubblica accusa, la rilevanza della qualificazione di promotore dell'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti in capo al ricorrente; ad avviso del ricorrente l'avvenuta rivisitazione della qualificazione della partecipazione del prevenuto alla associazione de qua costituirebbe anche violazione dell'art. 624 cod. proc. open., in forza del quale, in caso di annullamento parziale, le statuizioni non travolte da tale pronunzia acquistano efficacia di cosa giudicata.

Infine, il ricorrente si è lagnato della carenza di motivazione in punto di determinazione della pena, essendo stata questa dosata in misura superiore al minimo edittale in assenza di una adeguata giustificazione argomentativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Giova premettere all'esame delle doglianze articolate dal ricorrente una breve disamina, orientata nel senso della loro attuale rilevanza, delle ragioni che hanno determinato l'annullamento, con rinvio, della precedente sentenza emessa dalla Corte panormita in data 2 ottobre 2017.

Invero, con la sentenza n. 49363 del 18 luglio 2018, i cui motivi sono stati depositati il successivo 29 ottobre 2018, questa Corte, nell'annullare con rinvio la citata sentenza emessa a carico del Missaghi, ha rilevato, quanto alla posizione di quest'ultimo, che l'affermazione della sua posizione di promotore della associazione per delinquere poggiava su basi motivazionali non solide, in quanto, per come osservato dalla Corte dì legittimità, la Corte di appello si era limitata a riprendere, per altro in termini estremamente succinti, gli argomenti sul punto spesi in sede di sentenza di primo grado, senza che siano stati adeguatamente esaminati i motivi di gravame formulati al riguardo ed, in sostanza, facendo discendere la posizione di promotore della associazione dal semplice maggior coinvolgimento numerico del Missaghi nei reati fine posti in essere dai vari associati.

Con la citata sentenza questa Corte ha, altresì, annullato, questa volta senza rinvio, la sentenza della Corte territoriale del 2 ottobre 2017 nella parte in cui essa conteneva la statuizione riguardante l'avvenuta applicazione a carico dell'imputato ora ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, avendo ritenuto che la contestuale contestazione della associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 del dPR sopracitato assorbisse, di fatto, la aggravante in questione.

Questi essendo, per quanto ora interessa, i termini entro i quali il giudice del rinvio si sarebbe dovuto muovere (non rilevando ora la ulteriore pronunzia di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di legittimità in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale a carico dell'attuale ricorrente ed in ordine alla conseguente applicazione di misura di sicurezza), si osserva che con la sentenza adesso impugnata la Corte palermitana, esclusa la attribuibilità al prevenuto della qualifica di promotore della associazione in questione, ha determinato la pena in concreto da irrogare a carico dell'imputato computando, sulla pena base di anni 3 e mesi 9 di reclusione - dichiaratamente relativa alla violazione del comma 2 dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 (cioè la condotta di mera partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti) incorrendo, però, in tale modo in un evidente errore (verosimilmente solo di dattilografia data la misura della pena in tal modo indicata, essendo questa di gran lunga inferiore al minimo edittale previsto per il reato cui dichiaratamente essa si sarebbe dovuta riferire), posto che già in primo grado l'associazione in questione era stata qualificata come volta alla commissione di reati caratterizzati dalla lieve entità, comportando ciò l'assoggettamento della partecipazione ad essa alla pena prevista per la partecipazione ad una ordinaria associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 cod. pen. - anche l'aumento, quantificato nella misura di anni 1 e mesi 3 di reclusione, derivante, per come testualmente si legge nella sentenza ora in scrutinio, dalla "contestata aggravante di cui al comma VI dell'art. 73 del DPR 309/90".

Si tratta, evidentemente di una quantificazione operata in violazione di legge, atteso che, come detto, la ricorrenza della aggravante in questione era stata espressamente e definitivamente esclusa con la sentenza di annullamento, sul punto senza rinvio, emessa dalla Corte di cassazione in data 18 luglio 2018.

La sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi di impugnazione ed essendo rimasto assorbito il terzo, limitatamente alla ritenuta ricorrenza della aggravante in questione deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio.

Deve, peraltro, nuovamente annullarsi la sentenza medesima con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, affinchè questa provveda a rideterminare la pena base per il più grave fra i reati contestati, cioè la violazione dell'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, applicando poi ad esso gli aumenti per i reati in continuazione e la diminuente per la scelta del rito.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell'art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990 e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la rideternninazione della pena per il reato di cui all'art. 74, comma 6, del dPR n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 giugno 1987; avverso la sentenza n. 969/21 della Corte di appello di Palermo del 17 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio dopo che, con sentenza n. 49363 emessa in data 18 luglio 2018 e depositata il successivo 29 ottobre 2018, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la precedente decisione con la quale la medesima Corte di appello di Palermo aveva, con sentenza del 2 ottobre 2017, confermato, per quanto interessa, la condanna alla pena ritenuta di giustizia inflitta in data 13 giugno 2016, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, dal Gup del Tribunale di Palermo a carico dì [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, unitamente ad altre persone, del reato di cui all'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990 oltre che di taluni reati fine rubricati ai sensi dell'art. 73, comma 5, del medesimo dPR n. 309 del 1990, ha riqualificato la condotta attribuita al prevenuto ai sensi dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 nell'ambito della ipotesi di cui al comma 2 della disposizione legislativa indicata, ed ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta a carico di quello - originariamente quantificata, ritenuta la continuazione fra i reati contestati ed applicata la diminuente per il rito, in anni 8 di reclusione - in anni 6 e mesi 8 di reclusione. Ha interposto nuovamente ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza del giudice del rinvio il Missaghi, sviluppando a propria tutela 3 motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato il fatto che, in asserita violazione dell'art. 627 cod. proc. peri., la Corte territoriale, pur essendo stata esclusa dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente la ricorrenza della aggravante in questione, abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, computando, pertanto, un aumento di pena a carico del prevenuto pari ad anni 1 e mesi 3 di reclusione. Con il secondo motivo è stata lamentata, sempre con riferimento alla violazione di legge, il fatto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo abbia operato la riqualificazione in pejus del reato contestato al Missaghi sub 2) del capo di imputazione essendo stata esclusa, già in occasione della adozione della sentenza di primo grado, con pronunzia divenuta definitiva in quanto non efficacemente impugnata dalla Pubblica accusa, la rilevanza della qualificazione di promotore dell'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti in capo al ricorrente; ad avviso del ricorrente l'avvenuta rivisitazione della qualificazione della partecipazione del prevenuto alla associazione de qua costituirebbe anche violazione dell'art. 624 cod. proc. open., in forza del quale, in caso di annullamento parziale, le statuizioni non travolte da tale pronunzia acquistano efficacia di cosa giudicata. Infine, il ricorrente si è lagnato della carenza di motivazione in punto di determinazione della pena, essendo stata questa dosata in misura superiore al minimo edittale in assenza di una adeguata giustificazione argomentativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Giova premettere all'esame delle doglianze articolate dal ricorrente una breve disamina, orientata nel senso della loro attuale rilevanza, delle ragioni che hanno determinato l'annullamento, con rinvio, della precedente sentenza emessa dalla Corte panormita in data 2 ottobre 2017. Invero, con la sentenza n. 49363 del 18 luglio 2018, i cui motivi sono stati depositati il successivo 29 ottobre 2018, questa Corte, nell'annullare con rinvio la citata sentenza emessa a carico del Missaghi, ha rilevato, quanto alla posizione di quest'ultimo, che l'affermazione della sua posizione di promotore della associazione per delinquere poggiava su basi motivazionali non solide, in quanto, per come osservato dalla Corte dì legittimità, la Corte di appello si era limitata a riprendere, per altro in termini estremamente succinti, gli argomenti sul punto spesi in sede di sentenza di primo grado, senza che siano stati adeguatamente esaminati i motivi di gravame formulati al riguardo ed, in sostanza, facendo discendere la posizione di promotore della associazione dal semplice maggior coinvolgimento numerico del Missaghi nei reati fine posti in essere dai vari associati. Con la citata sentenza questa Corte ha, altresì, annullato, questa volta senza rinvio, la sentenza della Corte territoriale del 2 ottobre 2017 nella parte in cui essa conteneva la statuizione riguardante l'avvenuta applicazione a carico dell'imputato ora ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, avendo ritenuto che la contestuale contestazione della associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 del dPR sopracitato assorbisse, di fatto, la aggravante in questione. Questi essendo, per quanto ora interessa, i termini entro i quali il giudice del rinvio si sarebbe dovuto muovere (non rilevando ora la ulteriore pronunzia di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di legittimità in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale a carico dell'attuale ricorrente ed in ordine alla conseguente applicazione di misura di sicurezza), si osserva che con la sentenza adesso impugnata la Corte palermitana, esclusa la attribuibilità al prevenuto della qualifica di promotore della associazione in questione, ha determinato la pena in concreto da irrogare a carico dell'imputato computando, sulla pena base di anni 3 e mesi 9 di reclusione - dichiaratamente relativa alla violazione del comma 2 dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 (cioè la condotta di mera partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti) incorrendo, però, in tale modo in un evidente errore (verosimilmente solo di dattilografia data la misura della pena in tal modo indicata, essendo questa di gran lunga inferiore al minimo edittale previsto per il reato cui dichiaratamente essa si sarebbe dovuta riferire), posto che già in primo grado l'associazione in questione era stata qualificata come volta alla commissione di reati caratterizzati dalla lieve entità, comportando ciò l'assoggettamento della partecipazione ad essa alla pena prevista per la partecipazione ad una ordinaria associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 cod. pen. - anche l'aumento, quantificato nella misura di anni 1 e mesi 3 di reclusione, derivante, per come testualmente si legge nella sentenza ora in scrutinio, dalla "contestata aggravante di cui al comma VI dell'art. 73 del DPR 309/90". Si tratta, evidentemente di una quantificazione operata in violazione di legge, atteso che, come detto, la ricorrenza della aggravante in questione era stata espressamente e definitivamente esclusa con la sentenza di annullamento, sul punto senza rinvio, emessa dalla Corte di cassazione in data 18 luglio 2018. La sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi di impugnazione ed essendo rimasto assorbito il terzo, limitatamente alla ritenuta ricorrenza della aggravante in questione deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio. Deve, peraltro, nuovamente annullarsi la sentenza medesima con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, affinchè questa provveda a rideterminare la pena base per il più grave fra i reati contestati, cioè la violazione dell'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, applicando poi ad esso gli aumenti per i reati in continuazione e la diminuente per la scelta del rito. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell'art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990 e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la rideternninazione della pena per il reato di cui all'art. 74, comma 6, del dPR n.
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