CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37681/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i'ormlakt.--N,,,t,t7P: [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17 novembre 2020 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.733,00 di multa: A) per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 commesso in Catanzaro il 1° ottobre 2016: a) per non aver fatto rientro nella sua abitazione entro le ore 21.00, venendo sorpreso all'esterno di essa alle ore 21.50; b) per aver violato la prescrizione di vivere onestamente, commettendo il reato di di detenzione illegale di un fucile calibro 12 e di cinque cartucce di cui al punto B); c) per non essersi presentato alla polizia giudiziaria in orario previsto dal provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione. B) per il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, per aver detenuto illegalmente un fucile, precisamente una doppietta calibro 12 unitamente a cinque cartucce dello stesso calibro. La Corte territoriale ha riqualificato il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. (contestato al capo C) nel furto del fucile suindicato (art. 624 cod. pen.), dichiarando non doversi procedere per tale imputazione, stante la mancanza di querela. 2.1. Col primo motivo deduce la violazione del principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen. in relazione agli artt. 624 c.p., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, perché il giudice di appello non avrebbe potuto riqualificare il reato di ricettazione in furto, ma avrebbe dovuto emettere sentenza assolutoria per assenza di prova della sottrazione del fucile da parte dell'imputato. Il giudice, inoltre, avrebbe male interpretato la norma incriminatrice sul porto dell'arma, perché l'imputato era stato sorpreso a pochi metri dal luogo di sottrazione dell'arma, di guisa che non ha avuto la possibilità né la volontà di detenere il fucile in un luogo pubblico o aperto al pubblico, risultando ancora in itinere la condotta posta in essere in una pertinenza della propria abitazione. 2.2. Col secondo motivo, l'imputato deduce che vi sarebbe illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che presuppone, da un lato, che le prescrizioni della misura di prevenzione, come quella di non rincasare oltre un certo orario, potrebbero essere considerate funzionalmente più restrittive rispetto alle imposizioni della custodia cautelare domestica, dall'altro, che il giardino della propria abitazione non rientri comunque tra i luoghi di privata dimora, mentre il giudice non si confronta con l'ulteriore presupposto della pertinenzialità o meno rispetto all'abitazione dello stesso. 3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede di dichiarare inammissibile entrambi i motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo costituisce una critica alla valutazione di merito della Corte territoriale, che è incensurabile in questa sede: la decisione del giudice di appello appare corretta sul piano giuridico e la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta adeguatamente esposta e congrua in relazione ai dati fattuali emersi dall'istruttoria, in particolare in ordine alla sorpresa dell'imputato nel giardino della sua abitazione, quando era in possesso del fucile che poi è risultato rubato al legittimo proprietario [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo è generico in quanto la denunciata contraddizione, di per sé, viene prospettata solo sul piano astratto agli effetti del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, mentre il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione svolta dalla Corte di appello, nella quale è spiegato che «l'area nella quale è stato trovato Timpano era un'area aperta, sicché non può essere ritenuta una stretta pertinenza dell'abitazione e sicuramente non ne era una parte integrante». Va considerato generico il ricorso, non solo se contiene motivi aspecifici, ma anche se manca la correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/1/2005, Orrù, Rv. 230751); pertanto il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in