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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 12998/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il ricorso non si confronta con la sentenza, che evidenzia le ragioni della responsabilità alla luce di quanto rilevato dagli operanti, che scorsero il ricol -rente mentre dialogava con un acquirente che riconobbe la finalizzaimone della sua presenza all'acquisto di droga, e rinvennero altresì il successivo immediato z ci:esso, da parte del ricorrente, in un contiguo locale ove era depositata la droga in o con 260 euro di vario taglio in possesso del ricorrente stesso La motivazione è lontana dall'essere "manifestamente" viziata come necessi rio ai fini di un proficuo ricorso in cassazione che invece si traduce in un 3 mera rivalutazione alternativa del merito.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilq ,, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle arnnnen:k Così deciso in Roma il 14.3.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorso non si confronta con la sentenza, che evidenzia le ragioni della responsabilità alla luce di quanto rilevato dagli operanti, che scorsero il ricol -rente mentre dialogava con un acquirente che riconobbe la finalizzaimone della sua presenza all'acquisto di droga, e rinvennero altresì il successivo immediato z ci:esso, da parte del ricorrente, in un contiguo locale ove era depositata la droga in o con 260 euro di vario taglio in possesso del ricorrente stesso La motivazione è lontana dall'essere "manifestamente" viziata come necessi rio ai fini di un proficuo ricorso in cassazione che invece si traduce in un 3 mera rivalutazione alternativa del merito. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilq ,, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle arnnnen:k Così deciso in Roma il 14.3.2025
Sentenza Cassazione n. 12998/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris