CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata declaratoria di prescrizione del reato; - alla mancata individuazione del prevenuto come l'autore del fatto; - al ritenuto concorso del medesimo nel reato; - all'aggravante delle più persone riunite; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo, sulla prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato posto che il termine previsto in scadenza l'8 dicembre 2020 risulta sospeso proprio dei 166 giorni indicati in ricorso dal momento che, in caso di rinvio su richiesta della difesa (dal 9 aprile al 22 settembre 2015), deve conteggiarsi l'intero periodo proprio come afferma l'arresto delle Sezioni unite citato dal ricorrente; Ritenuto che gli ulteriori motivi sono versati in fatto e non sono pertanto consentiti dalla legge in sede di legittimità e che sono anche privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Vitt riso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]