CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10698/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo difensore in via Tagliamento n. 55 (PEC: ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: acquisizione fascicolo di merito Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 7666/02/20 depositata in data 24/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Contar t ese Pasquale, notaio, proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2004 a seguito di accesso presso il medesimo da parte di persona dell’Agenzia delle Entrate: - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’[OSCURATO:PERSONA]; - la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo legittimo e fondato l’accertamento stante la sussistenza di numerose irregolarità contabili, operando presuntivamente la ricostruzione del reddito ponendo a base della sua determinazione le molteplici prestazioni professionali notarili indicate in repertorio e confrontandole con le fatture emesse; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - rileva preliminarmente il Collegio che il secondo motivo si duole della illegittimità dell’avviso di accertamento contestato per violazione degli artt. 7 della L. n. 212 del 2000, 3 della L. 241 del 1990, 42 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, 39, 421 del medesimo d.P.R. per avere la CTR mancato di annullare l’atto impugnato in quanto privo degli allegati espressamente richiamati nel suddetto atto a supporto del recupero a tassazione dei maggiori compensi professionali; esso inoltre censura anche (nel primo periodo del motivo, a pag. 4 del Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione) la mancata declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello erariale in quanto tardivamente proposto; - alla luce della denunciata inammissibilità dell’appello risulta necessario acquisire il fascicolo dei gradi del merito; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo dei gradi de