CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 417/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso Oggetto: accertamento IRAP –raddoppio termini l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 578/01/20 depositatain data 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole riguardo l’anno d’imposta 2004 con il quale si riprendevano a tassazione, negandone la deduzione, costi relativi a operazioni inesistenti; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla società; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - va preliminarmente affrontata e disattesa l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, che sono adeguatamente specifici salvo quanto si dirà nel prosieguo; - il primo motivo di ricorso deduce la violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost, e dell’art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR malamente assunto che il giudizio riguardasse una società di capitali, affermando quindi erroneamente che non trovassero applicazione le regole sul litisconsorzio necessario, pure risultando tal circostanza a pag. 4 dell’avviso di accertamento; - il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando da quanto trascritto in ricorso per cassazione alcun elemento dal quale dedurre la natura di società di persone della ricorrente all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento; - nel prosieguo dell’esame del ricorso può esaminarsi prima, in applicazione della rilevanza della c.d. “ragione più liquida”, il terzo motivo di impugnazione che si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR ritenuto operante il c.d. “raddoppio” dei termini per l’accertamento anche ai fini IRAP; - tal motivo è fondato; - ritiene questa Corte (si veda in termini tra le molte Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018) che in tema di accertamento, il cd. "raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali; - la sentenza impugnata non ha quindi deciso in conformità al principio sopra enunciato, con ciò commettendo errore di diritto; - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia di appello per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente gli ulteriori motivi di gravame dedotti relativi alla intervenuta decadenza dell’azione accertatrice quanto all’IRAP; all’esito della decisione sul terzo motivo di ricorso, il secondo motivo risulta assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere; - il quarto motivo di ricorso si duole poi della violazione de ll’art.2697 c.c., dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto fondata la pretesa dell’Ufficio in assenza della produzione del PVC relativo alla verifica operata nel 2008 quindi in difetto di prova della stessa; - il motivo è inammissibile in quanto costituisce, nel concreto suo articolarsi, censura di merito relativa al raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della pretesa, che possono collocarsi in svariati atti istruttori e possono essere riversati nell’avviso di accertamento: come è noto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (vedasi in termini le pronunce Cass. Sez.1, Ord. n. 6519 del 06/03/2019;Cass. Sez. 3 , Sent.n. 1527 6del01/06/2021); - pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricors o, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto del principio sopra enunciato; p.q.m. rigetta il primo e il quarto motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione che statuir