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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 04872/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, in data 12 settembre 2024 ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati in materia di stupefacenti, giudicati con tre diverse sentenze e commessi il 06/10/2006, il 10/03/2009 e nell'agosto 2009, stante la mancanza di una contiguità temporale, nonostante l'omogeneità delle violazioni, circostanza che rende non credibile una loro programmazione unitaria sin dal primo delitto commesso, e mancando elementi che dimostrino l'esistenza di un preciso disegno criminoso unitario, diverso dalla mera scelta di vivere commettendo reati; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo il giudice negato il riconoscimento della continuazione con una motivazione apparente e senza esaminare in concreto le modalità esecutive delle varie condotte; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua assoluta genericità, avendo il ricorrente solo riportato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che ha escluso la continuazione per la mancanza di contiguità temporale, essendo trascorsi circa tre anni tra il primo e il secondo reato, e cinque mesi tra il secondo e il terzo, senza indicare concretamente quali altri indici sintomatici siano stati pretermessi dall'ordinanza, capaci di' dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso nonostante l'ampio lasso temporale intercorso tra i vari delitti, tale non essendo, palesemente, la mera identità delle modalità esecutive, e senza neppure completare il ricorso in termini comprensibili, censurando l'ordinanza per la mancata acquisizione di atti che non vengono indicati; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, in data 12 settembre 2024 ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati in materia di stupefacenti, giudicati con tre diverse sentenze e commessi il 06/10/2006, il 10/03/2009 e nell'agosto 2009, stante la mancanza di una contiguità temporale, nonostante l'omogeneità delle violazioni, circostanza che rende non credibile una loro programmazione unitaria sin dal primo delitto commesso, e mancando elementi che dimostrino l'esistenza di un preciso disegno criminoso unitario, diverso dalla mera scelta di vivere commettendo reati; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo il giudice negato il riconoscimento della continuazione con una motivazione apparente e senza esaminare in concreto le modalità esecutive delle varie condotte; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua assoluta genericità, avendo il ricorrente solo riportato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che ha escluso la continuazione per la mancanza di contiguità temporale, essendo trascorsi circa tre anni tra il primo e il secondo reato, e cinque mesi tra il secondo e il terzo, senza indicare concretamente quali altri indici sintomatici siano stati pretermessi dall'ordinanza, capaci di' dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso nonostante l'ampio lasso temporale intercorso tra i vari delitti, tale non essendo, palesemente, la mera identità delle modalità esecutive, e senza neppure completare il ricorso in termini comprensibili, censurando l'ordinanza per la mancata acquisizione di atti che non vengono indicati; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il
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