CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 25173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]Auriziogiusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla via F.lli Gabba, n. 7, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Siena, alla via del Giglio, n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende–a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore – in virtù di procura speciale su foglio allegato alla comparsa di costituzione di nuovodifensore datata 7.2.2022. CONTRORICORRENTEavverso il decreto delTribunale di Siena n. 84 0 9 de i 8 / 1 4 . 10 .20 20 , udita la relazione nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel luglio del 2007 la “ IM.CO.” s.p.a. (“ [OSCURATO:PERSONA] ) ”, detentrice esclusiva delle quote della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., prometteva di vendere alla “Sansedoni” s.p.a., ovvero a persona da questa da nominare, le anzidette quote di partecipazione a fronte dell’impegno della “IN.FI.M.IM.” s.p.a. (“[OSCURATO:PERSONA] e Immobiliari)”, controllata indirettamente dalla “IM.CO.”, di trasferire alla “[OSCURATO:PERSONA]”, entro la data di stipula del contratto definitivo di cessione delle quote, la proprietà di un terreno in Roma, alla località [OSCURATO:SOCIETA]. In data 23.5.2008 il “Monte dei Paschi di Siena” s.p.a. ed “Intesa SanPaolo” s.p.a. accordavano alla “IN.FI.M.IM.” un’apertura di credito di euro 80.000.000,00, garantita da pegno sulle azioni della “IN.FI.M.IM.” e sulle quote della “[OSCURATO:PERSONA]”. Nel dicembre 2009 la “IN.FI.M.IM.” trasferiva alla “[OSCURATO:PERSONA]” il terreno alla localitàCasalboccone per il prezzo di euro 110.000.000,00, da corrispondersi per euro 30.000.000,00 in denaro e per euro 80.000.000,00 con accollo del debito derivante dal finanziamento accordato alla “IN.FI.M.IM.” dal “M . P.S.” e da “Intesa SanPaolo”. In data 31.3.2010 la “IM.CO.” faceva luogo alla vendita delle quote della “[OSCURATO:PERSONA]” in favore della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., terza nominata dalla “Sansedoni”.Del pari in data 31.3.2010 il “M.P.S.” ed “Intesa SanPaolo” accordavano un mutuo alla “[OSCURATO:PERSONA]” con garanzia ipotecaria sul terreno alla mutuataria ceduto dalla “IN.FI.M.IM.”. Con la provvista proveniente da tale finanziamento la “[OSCURATO:PERSONA]” provvedeva al pagamento di parte del prezzo del trasferimento del terreno ed alla estinzione del finanziamento che il “M.P.S.” ed “Intesa SanPaolo” avevano accordato alla “IN.FI.M.IM.”, finanziamento che la “[OSCURATO:PERSONA]” si era accollato. 2.La “[OSCURATO:PERSONA]” si rendeva inadempiente agli obblighi restitutori assunti con il mutuo in data 31.3.2010 e di seguito veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Siena con sentenza del 12.4.2017. 3.Con ricorso ex art. 93 l.fall. i l “ M.P.S. ” domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” per la somma di euro 43.453.825,75 con prelazione ipotecaria e per le somme di euro 3.820.019,73 e di euro 1.336.696,99 in chirografo(cfr. ricorso, pag. 4). 4.Il giudice delegato denegava l’ammissione al passivo. Reputava, peraltro, che l’ipoteca era stata accordata al “M.P.S.” – oltre ch e ad “Intesa SanPaolo” -a garanzia di un finanziamento utilizzato per estinguere la pregressa e meno garantita esposizione debitoria di “IN.FI.M.IM.” nei confronti delmedesimo istitut o di credito , con pregiudizio per gli altri creditori della “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. decreto impugnato, pag. 4). Reputava dunqueche l’operazione aveva avuto una valenza “anormalmente solutoria”, sicché erarevocabile ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 l.fall. 5.Il “M.P.S.” proponeva opposizione. Resisteva il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]”. 6. Con decreto n. 8409 dei 8/14.10.2020 il Tribunale di S iena rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.Evidenziava il tribunale – in ordine all’estremo dell’ “ eventus damni ” – che indubbiamente l’assunzione degli obblighi restitutori correlati alla stipula, in data 31.3.2010, del mutuo con garanziaipotecaria era atta a cagionare u n potenziale pregiudizio alle ragioni degli altri creditori, siccome la pregressa esposizione debitoria chirografaria, derivante dall’accollo del debito già gravante sulla “IN.FI.M.IM.” nei confronti – altresì - d el “M.P.S.” , era stata sostituita nei confronti delmedesimo istitut o bancari o da una nuova esposizione debitoria, assistita viceversa da prelazione ipotecaria (cfr. decreto impugnato, pag. 4). Evidenziava inoltre –il tribunale – che, pur ad ammettere che la rinuncia dei soci ai rispettivi crediti fosse val sa ad escludere la sussistenza di creditori anteriori potenzialmente pregiudicati dalla stipulazione del mutuo ipotecario, nondimeno doveva reputarsi indiscutibile “l’esistenza di creditori posteriori certamente pregiudicati dall’operazione” (così decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava ancora– in ordine alla “ scientia damni ”, la cui dimostrazione si prospetta allorché l’atto dispositivo sia stato compiuto successivamente al sorgere del credito -che la s.r.l. poi fallita era senz’altro consapevole degli effetti dannosi che il mutuo ipotecario siglato in data 31.3.2010 avrebbe arrecato agli altri suoi creditori, giacché il prezzo complessivo dell’operazione era di gran lunga superiore a quello effettivo (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava infine che il “M.P.S.” aveva di certo avuto con te zz a del pregiudizio che il mutuo datato 31.3.2010 avrebbe arrecato alle ragioni degli ulterioricreditori della mutuataria; che invero il “M.P.S.” aveva preso parte ab origineall’operazione e la sua qualità di operatore professionale l’aveva senza dubbioreso edott o della diminuzione, a seguito della crisi immobiliare del 2008, del valore dell’area poi oggetto della garanzia reale (cfr. decreto impugnato , pag. 9).7.Avverso tale decreto ha proposto ricorso l a “ [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta disette m otivi la cassazione . Ilcuratore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 8.Il “M.P.S.” ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e 66 l.fall. Deduce che nella specie non si ha riscontro dell’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” di crediti antecedenti al mutuo ipotecario del 31.3.2010 (cfr. ricorso, pag. 7). 10.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il tribunale non ha considerato che tutti i creditiper finanziamento socianteriori al 31.3.2010, dì de lla stipulazione del mutuo ipotecario , sono stati rinunciatiprima della dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 9 ) . 11.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2901 cod. civ. e 66 l.fall. Deduce che il tribunale ha disapplicato le disposizioni in rubrica, allorché ha ritenuto sufficienteil requisito della “ scientia damni ” in presenza unicamente di creditori posteriori al compimento dell’atto dispositivo(cfr. ricorso, pag. 13).Deduce infatti che , qualora i creditori ammessi al passivo asseritamente pregiudicati dall’atto dispositivo sianoposteriorial compimento dello stesso atto, non è bastevole il riscontro in capo al debitore e al suo avente causa dell’estremo della “scientia damni”, bensì è necessario il riscontro del “ consilium fraudis ”, ossia del requisito della “dolosapreordinazione” (cfr. ricorso, pag. 13) . 12.Con il quarto motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il tribunale non ha considerato che il credito preesistente della “IN.FI.M.IM.” che la “[OSCURATO:PERSONA]” ha provveduto ad accollarsi, asseritamente estinto attraverso l’operazione “anormalmente solutoria”, o ssia attraverso la stipulazione del mutuo ipotecario del 31.3.2010, non era chirografario bensì privilegiato(cfr. ricorso, pag. 14). Deduce quindi che siffatta circostanza induce ad escludere che il finanziamento ipotecario fosse destinato a rimediare ad un “rischio di credito male apprezzato” (cfr. ricorso, pag. 16). 13.Con il quinto motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della decisione, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che il tribunale ha omesso di pronuncia rsi in ordine alla formulata domandasubordinata, volta a conseguire l’ammissione al passivo quanto meno in chirografo del credito rinveniente dalla stipulazione del mutuo in data 31.3.2010 (cfr.ricorso, pag. 17).Deduce altresìche è da escludere che l’impugnato dictum non sia incorso nel vizio di omessa pronuncia “per il solo fatto di aver laconicamente dichiarato (…): assorbite le ulteriori questioni ”(così ricorso, pag. 17). Deduce invero che il rigetto della domanda principale di ammissione in via ipotecaria non era atto a comportare alcun assorbimento né proprio né improprio della domanda subordinata di ammissione in via chirografaria (cfr. ricorso, pagg. 17 –18). 14. Con i l ses to motivo i l ricorrente – subordinatamente al mancato accoglimento del quinto motivo - denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. Deduce che in ogni caso -qualora si ritenesse che non si configuri i l vizio di omessa pronuncia – il tribunale, in ordine alla domanda subordinata volta a conseguire l’ammissione al passivo quanto meno in chirografo, ha omesso qualsivoglia motivazione né ad integrare la motivazione può soccorrere l’affermato assorbimento delle “ulteriori questioni” (cfr. ricorso, pag. 19). 15. Con i l settimo motivo i l ricorrente - subordinatamente al mancato accoglimentodel quinto e del sesto motivo - denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1345, 1414, 2901 cod. civ. e 66 l.fall. Deduce - q ualora si ritenesse che la domanda subordinata sia stata implicitamente respinta -che il credito rinveniente dal mutuo in data 31.3.2010, nonostante la revocatoria dell’ipoteca, sarebbe stato comunque da ammettere al passivo in chirografo (cfr. ricorso, pag. 20).Deduce difatti che, al di là delle ipotesi di novazione e simulazione, insussistenti nella specie, permane impregiudicato il credito del mutuante alla restituzione seppur in moneta fallimentare delle somme effettivamente erogate (cfr. ricorso, pag. 20). 16.Preliminare è l’esame del quarto motivo di ricorso , afferente all’ “ eventus damni”, quanto meno giacché nella scansione motivazionale dell’impugnato dictum la disamina in ordine al requisito oggettivo ha preced uto ogni altra valutazione. Ebbene, il quarto motivo di ricorso va respinto. 17.Due premesse si impongono. La prima, di ordine sistematico, secondo cui il principio della non sottoponibilità all’azione revocatoria dell’adempimento di un debito scaduto, fissato dall’art. 2901, 3° co., civ. c od ., trova applicazione solo con riguardo all’adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto(cfr. Cass. 10.12.2008, n. 28981). La seconda, con precipuo riferimento all’“ eventus damni ”, secondo cui, i n ordine all’azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Cass.15.2.2007, n. 3470). 18.Su tale scorta si rimarca quanto segue.Il tribunale non ha omesso “di considerare che il pregresso credito era privilegiato” (così ricorso, pag. 14). Invero, il tribunale ha dato atto che il pregresso credito della “IN.FI.M.IM.”, di cui la “[OSCURATO:PERSONA]” si è accollatal’onere, era “garantito da pegno sulle azioni INFIMIM e sulle quote [OSCURATO:PERSONA]” (così decreto impugnato, pag. 3). Piuttosto, il tribunale lo ha correttamente considerato chirografario nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. decreto impugnato, pag. 4), poichée l’una e l’altra garanzia pignoratizia –pur quella avente ad oggetto le quote di partecipazione al capitale della stessa “[OSCURATO:PERSONA]” – erano soggettivamente riferibili - quali garanti- a persone, i titolari delle azioni e delle quote, rispettivamente, della “IN.FI.M.IM.” e della “[OSCURATO:PERSONA]”, diverse dalla s.r.l. poi fallita (di certo, la s.r.l. fallita non è titolare del “suo” capitale. Si vedano gli analoghi rilievi di cui a pag. 16 del controricorso). 19.Il primo motivo di ricorso del pari va res pinto. 20. Va dapprima rimarcato , “quanto alla dedotta inesistenza di crediti anteriori all’atto dispositivo”(così decreto impugnato, pag. 4), che è stat o dal tribunale formulato senz’altro ad abundantiam i l passaggio motivazionale del seguente tenore: “anche a prescindere dal rilievo della Curatela che nel bilancio della fallita al 31.12.2010 non fossero riportate almeno 5 posizioni debitorie che avrebbero dovuto essere incluse con conseguente esistenza di crediti anteriori” (così decreto impugnato, pag. 4). In tal guisa i l ricorrente non ha interesse a censurar e il passaggio summenzionatoovvero ad addurre che il tribunale ha fatto riferimento a crediti anteriori alla stipulazione del mutuo ipotecario in data 31.3.2010 “diversi da quelli ammessi al passivo, quali quelli che, a detta dei Giudici di merito, avrebbero dovuto essere indicati nel bilancio 2010 della soc. [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 8). Propriamente,è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”e perciò non costituente “ratio decidendi” della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635). 21.Va dipoi rimarcato –in ordine alla dedotta insussistenza di crediti anteriori alla stipula del mutuo ipotecario –che il tribunale ha affermato che, “per stessa ammissione della odierna ricorrente, anteriormente al 31.3.2010 (data dell’atto dispositivo), erano già sussistenti dei debiti di [OSCURATO:PERSONA] per finanziamenti soci ammessi al passivo del Fallimento con postergazione” (così decreto impugnato, pag. 4). Ebbene, siffatta puntuale affermazione - ove è riferimento , si badi, all’ammissione al passivo di crediti anteriori al 31.3.2010 -non è stata censurata in maniera altrettanto puntuale e specifica dal ricorrente, i l quale, genericamente ed in violazione del canone dell’ “autosufficienza”, ha addotto con il primo mezzoche “nel caso di specie non risultava alcun credito ammesso al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] anteriore al mutuo ipotecario 31 marzo 2010” (così ricorso, pag. 7. Si vedano gli analoghi rilievi di cui a pag. 7 del controricorso). Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata in modo specifico ed “autosufficiente” la “ ratio decidendi ” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989). In ogni caso,le as su nte r isultanze dello stato passivo riprodott e – mercé il riferimento al documento n. 15 allegato all’opposizione ex art. 98 l.fall. - nel corpo – in verità - del secondo motivo d anno c onto dell’assenza di crediti dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Roma antecedenti al 2010 in termini ipotetici, siccome si assumetout court (assunto, per giunta, rilevante sul piano dei riscontri “in fatto”)che il bilancio della “[OSCURATO:PERSONA]” – di cui evidentemente si postula in forma apodittica la veridicità – “ relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 non evidenzia debiti tributari, ma solo crediti d’imposta” (cfr. ricorso, pagg. 9 –10). 22.Il secondo motivo di ricorso parimenti va respinto . 23.Si premette che il tribunale ha, in fondo , reputato che solo “parte dei crediti anteriori rappresentati dai finanziamenti soci siano stati in parte rinunciati” (cosìdecreto impugnato, pag. 5). Evidentemente, alla stregua di siffatta puntuale affermazione, il tribunale non ha, a rigore, omesso di considerare“che tutti i finanziamenti soci anteriori erano stati rinunciati prima della dichiarazione di fallimento” (così ricorso, pag. 9). 24. I n pari tempo, i l ricorrente adduce in maniera generica e non “autosufficiente” che i crediti anteriori fossero stati rinunciati . D’altronde, il controricorrente ha addotto, a sua volta,che “le rinunce di cui ai docc. H ) e I ) prodotte con il ricorso non contengono una rinuncia integrale ai crediti di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sorti anteriormente al [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (così controricorso, pag. 12). Nel corpo del secondo motivo di ricorso, inoltre,è riferimento unicamente alla pretesa rinunzia ai finanziamenti operata dal socio della “[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. (“con particolare riferimento, poi, al finanziamento del socio [OSCURATO:SOCIETA]., (…)”: così ricorso, pag. 10). E tuttavianon si fornisce riscontro specifico ed “autosufficiente” della compagine societaria della “[OSCURATO:PERSONA]”, onde escludere senz’altro l’es istenza di altri soci ammessi – per finanziamenti erogati -al passivo. 25.In ogni caso, allorché assume che il giudice a quo non ha tenuto conto dell’intervenuta rinuncia a tutti i crediti per finanziamentosoci anteriori al 31 marzo 2010 (cfr. ricorso, pag. 12.“Da quel documento (riprodotto nel presente giudizio sub H) emerge che, alla data della delibera del CdA di [OSCURATO:SOCIETA] del 23.11.2011, le somme precedente[mente] erogate per finanziamento soci ad [OSCURATO:PERSONA] (…) erano proprio di € (…)”: così memoria della ricorrente, pag. 6), il ricorrente indubitabilmente sollecita sic et simpliciterquesta Corte al riesame di aspetti afferenti al giudizio “di fatto” cui il tribunale ha atteso. In tal guisa soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 26.Il terzo motivo di ricorso analogamente va respinto. 27. Se n za dubbio i rilievi motivazionali - del giudice a quo - ancorati al riscontro della certa sussistenzadi creditori posteriori, sostanziano un’autonoma “ratio decidendi”, ulteriore rispetto a quella precedente –sussistenza di crediti anteriori ammessi al passivo solo in parte rinunciati – vanamente attinta dal primo e dal secondo mezzo di impugnazione. Cosicché si ammetta pure che il tribunale sia incorso in “error in iudicando”, sub specie di “falsa applicazione”, allor quando ha reputato, con la seconda “ratio”, sufficiente, in relazione ed in dipendenza dell’esclusiva presenza di creditori posteriori al mutuo ipotecario , la “ scientia damni ” (in luogo del “consilium fraudis”). Nondimeno, sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass.14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 28.Il sesto motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito comporta, per un verso,il rigetto del quinto motivo e, per altro verso, l’assorbimento del settimo motivo (d’altronde, il settimo motivo è stato esplicitamente esperito in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento del quinto e del sesto motivo). 29.Vanno premess i i seguenti riscontri. Iltribunale ha dato espressamente atto che la ricorrente “in subordine ha chiesto, in ogni caso, l’ammissione al passivo in via chirografaria” (così decreto impugnato, pag. 3. Altresì, la ricorrente ha testualmente riferito di aver domandato in subordine l’ammissione in via chirografaria pur relativamentealla ragione di credito per la quale aveva invocato l’ammissione con la prelazione ipotecaria:cfr. ricorso, pag. 17). Il tribunale si è limitato a statuire, a conclusione dell’iter motivazionale, “assorbite le ulteriori questioni”(cfr. decreto impugnato, pag. 9).30.Sovviene l’elaborazione secondo cui la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; ne consegue che l ’ assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento)anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (cfr. Cass. (ord.) 12.11.2018, n. 28995; Cass.27.12.2013,n. 28663). 31.Su tale scorta, nella specie, devesi reputare quanto segue. La statuizione “assorbite le ulteriori questioni” comporta che una pronuncia, quanto meno formale,vi è, sicché deve senz’altro escludersi il vizio di “omessa pronuncia”. In pari tempo,deve senz’altro disconoscersi la correttezza della valutazione di assorbimento. A tal ultimo riguardo, infatti, vanno appieno condivisi gl i assunti della ricorrente(cfr. ricorso, pagg. 17 – 18) . Ossia il rigetto della domanda principale non era atto a far venir meno l’interesse dalla ricorrente ad una pronuncia sulla domanda subordinata.Ossia la motivazione addotta a sostegno del rigetto della domanda principale non eraatta a comportare il rigetto implicito della domanda subordinata. Del resto,questa Corte spiega che, in sede di opposizione allo stato passivo, va accolta la domanda subordinata di ammissione al passivo della somma realmente erogata con il finanziamento, atteso che all’inefficacia del contratto conseguirebbe, pur sempre, la necessità della restituzione in moneta fallimentare (cfr. Cass. 27.11.2013, n. 26504). Sussiste quindi il difetto di motivazione denunciato con il sesto mezzo. 32.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del sesto motivo di ricorso il decreto n. 8409/2020 del Tribunale di Siena va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 33. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrentesia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il sesto motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del sesto motivo ildecreto n. 8409/2020 del Tribunale di Siena e rinvia a ll o stess o tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo