CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 37536/2021 della Corte di Cassazione sezione quarta; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 luglio 2021, la quarta sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, avverso la snetenza della corte di appello di Bologna del 17 settembre 2019, con cui era stata confermata la seNtenza del tribunale di Bologna del 10 marzo 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condanNato in ordIne a plurimi episodi di cui all'art. 73 comma 1 del DPR 309/90. 2. Avverso la sentenza della Suprema Corte prima indicata [OSCURATO:PERSONA], attraverso il suo rappresentante legale, ha proposto ricorso per Cassazione, ex art. 625 bis cod. proc. pen. sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta che con la sentenza citata questa Suprema Corte - pronunziandosi in ordine al motivo di doglianza, per cui l'azione penale doveva ritenersi improcedibile in assenza di richiesta di estradizione del ricorrente in relazione ai fatti di cui al procedimento penale riguardante le due sentenze di merito prima indicate in premessa, con correlata violazione dell'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957, entrai:a in vigore in Italia il 4.11.1963 - sarebbe incorsa in un errore di fatto: avendo essa affermato che il ricorrente sarebbe stato raggiunto - con trasferimento in Italia - da Mandato di arresto europeo per i reati di sfruttamento della prostituzione e procurata evasione, con conseguente applicabilità del principio di specialità attenuanta, per cui la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale anche per fatti anteriori e diversi da quello cui si riferisce la consegna, a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, la Suprema Corte non si sarebbe avveduta, invece, della circostanza per cui il ricorrente era stato, piuttosto, estradato dalla Svizzera in base alla Convenzione Europea di Estradizione di Parigi del 13 12 1957, per la quale, in forza del principio di specialità, non poteva essere perseguito per reati anteriori e diversi da quelli per i quali l'estradizione era stata concessa Si osserva, quindi, che non avrebbe potuto applicarsi, come invece accaduto, il principio di specialità attenuata, e si chiede la correzione della citata sentenza della Suprema Corte e la dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale nei confronti del ricorrente, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza, pure già citata, della Corte di appello di Bologna. Si chiede, altresì, in subordine, di qualifcare il ricorso quale domanda di revisione fondata sulla stessa doglianza sopra indicata, cori trasmissione degli atti alla corte di appello di Bologna competente territorialmente per la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, di cui al procedimento 15088/07 P.M. Bo nei confronti del ricorrente. 4. In via preliminare, deve valutarsi la richiesta di di qualificare "per quanto occorra" il ricorso in esame, in termini di richiesta di revisione ai sensi degli artt. 633, 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla competente corte di appello.Si tratta di istanza che rimanda, all'evidenza, alla disposizione di cui all'art.568 comma 5 cod. proc. pen., ai sensi del quale "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente". 4.1. Essa impone l'esame dei principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221), secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. In particolare: a) se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamente prescritto e/o proposto dinanzi a giudic:e incompetente, il giudice adito - prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore - ostativo o di! scelta deliberata - deve limitarsi semplicemente, a norma della regula iuris dettata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo questo, che dà esistenza giuridica all'atto proposto e lascia impregiudicata la sua validità) e a trasmettere gli atti al giudice competente; b) tale fenomeno è dommaticamente inquadrabile nella categoria dell'esatta qualificazione giuridica dell'atto; c) il potere di procedere a tale qualificazione e di accertare l'esistenza dei requisiti di validità dell'atto è riservato in via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dal codice, sia dell'ammissibilità che della fondatezza dell'impugnazione; d) la trasmissione degli atti al giudic:e competente non richiede necessariamente un provvedimento giurisdizionale, ma può avvenire anche con un atto di natura meramente amministrativa; e) unico limite all'operatività della menzionata disposizione di cui all'art. 568, comma 5, è costituito dall'inimpugnabilità del provvedimento, la quale concettualmente esclude qualunque possibilità di diversa qualificazione del gravame eventualmente proposto. Consegue che il ricorso in esame, chiaramente ed espressamente diretto all'impugnazione nei termini della prospettazione di un errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen y non può che essere esaminato in tal senso, con esclusione di ogni possibilità di diversa qualificazione.• 5. Nel merito, il ricorso è inammissibile. Perché la questione della applicabilità del principio di specialità è stata ritenuta nuova - siccome non proposta con precedente mezzo di impugnazione - dalla Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata, e quindi manifestamente infondata, per cui essa, in altri termini, non è venuta in rilievo ai fini decisori; sebbene poi, per mera completezza d'analisi - non in grado comunque di superare il profilo preclusivo sopra rilevato - la corte abbia comunque ritenuto di evidenziare la limitata operatività (attenuata) del predetto principio, nei confronti del ricorrente, siccome estradato in esecuzione di Mandato di arresto europeo, e mai sottoposto a misura restrittiva per i reati di cui al presente procedimento. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della