CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 10272/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1554/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22039/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 settembre 1973; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 giugno 1965; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1967; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 gennaio 1956; avverso la sentenza del 26 giugno 2024 della Corte d’assise d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, per il rigetto; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10272/2026 Roma, lì, 17/03/2026 uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2015, la Corte d’assise di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto, in quanto ritenuti responsabili dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (aggravato dalla premeditazione, dall'art. 7 l. n. 203 del 1991 e, per i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche dal n. 6 dell’art. 61 cod. pen.) e delle connesse violazioni della disciplina in materia di armi (artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967), parimenti aggravate ex art. 7 legge n. 203 del 1991. Gli elementi di prova a carico degli imputati si sostanziavano nelle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia, alcuni intranei al clan Marfella ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed altri appartenenti ai clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), riscontrate, secondo la prospettazione offerta nel primo giudizio, dagli esiti delle intercettazioni disposte in altri procedimenti e, in particolare, dal contenuto delle intercettazioni n. 228 del 21 settembre 2009 e n. 3094 del 13 aprile 2010. 2. La sentenza veniva sostanzialmente confermata in appello, ad esclusione che per il [OSCURATO:PERSONA], che veniva assolto dall’imputazione di cui al capo B), relativa alle violazioni della disciplina in materia di armi. 3. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte (con sentenza n. 39940 del dell’11 maggio 2018) rigettava le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma annullava la sentenza impugnata in relazione alle residue posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando nel complessivo tessuto argomentativo, plurimi vizi motivazionali, singolarmente indicati in ragione delle differenti individuali posizioni. 4. Celebrato il giudizio di rinvio e rinnovata l’istruttoria dibattimentale (con il nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nelle more divenuto collaboratore di giustizia, dichiarata la prescrizione in relazione al concorrente reato di porto e detenzione di pistola (contestato al capo B), la Corte d’assise d’appello di Napoli ha confermato nuovamente il giudizio di responsabilità di tutti i ricorrenti in relazione alla principale imputazione di omicidio volontario pluriaggravato. E avverso tale sentenza propongono nuovo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi d’impugnazione, entrambi formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, il primo afferente alla ritenuta responsabilità ed il secondo al trattamento sanzionatorio. 5.1. La difesa premette che la Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenute convergenti, e delle dichiarazioni rese nel giudizio di rinvio da [OSCURATO:PERSONA], fonte (in parte primaria, in parte a sua volta de relato) delle notizie riferite da [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ricostruito la catena di trasmissione della notizia individuando tre sorgenti dirette e autonome, in quanto testi oculari di tre fasi distinte dell'azione: [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta è fonte diretta e de relato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], e da esse [OSCURATO:PERSONA], comune fonte di entrambi, avrebbe attinto le sue informazioni sul luogo del fatto e subito dopo il suo accadimento. Ma, sostiene la difesa, da un canto, entrambi i collaboratori finiscono per avere la medesima fonte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, finiscono per non essere caratterizzate dal necessario requisito dell’indipendenza; dall’altro, continuerebbero a non emergere - dalla motivazione del provvedimento impugnato - elementi idonei a sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad apprendere la dinamica dei fatti e l'individuazione dei suoi autori da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche il provvedimento impugnato, su tale punto, continua a limitarsi ad un'apodittica, indimostrata, asserzione (limitandosi ad affermare che la fonte primaria non potrebbe che essere la [OSCURATO:PERSONA] ed il marito di costei, [OSCURATO:PERSONA], in quanto unici soggetti che, pur avendolo espressamente e reiteratamente negato, avevano assistito all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, fonte di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe non direttamente [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] (che aveva acquisito le notizie poi riferite da [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva avuto colloqui in carcere) o sua moglie; e non solo [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto colloqui con [OSCURATO:PERSONA], ma lo stesso [OSCURATO:PERSONA] smentisce la circostanza, rinviando addirittura a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali sue fonti di conoscenza e [OSCURATO:PERSONA] esclude la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA]. Tutte circostanze da leggersi, continua la difesa, alla luce delle ragioni d’astio che ben avrebbero potuto spingere il [OSCURATO:PERSONA] ad accusare il [OSCURATO:PERSONA] (al quale, peraltro, aveva attribuito anche la responsabilità per l’agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per poi emergere che al momento del fatto il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto). 5.3. Anche l’altro contributo dichiarativo (proveniente da [OSCURATO:PERSONA], quale fonte de relato da [OSCURATO:PERSONA], suo cugino e fratello della vittima, a sua volta a conoscenza dei fatti anche perché riferiti dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) si prospetta, sostiene la difesa, come di incerta valutazione, avendo lo stesso collaboratore lasciato intendere, dopo le iniziali propalazioni, che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata riferita dal cugino, ma da lui stesso dedotta insieme ad altri associati; incertezza ancor più significativa se letta alla luce dei tempi della collaborazione, avendo il [OSCURATO:PERSONA] riferito dell’omicidio solo dopo sette anni e mezzo dall’inizio della sua collaborazione. Peraltro, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’omicidio e la sua fuga successiva sono circostanze che il collaboratore riferisce come apprese dal cugino, ma che sembrano deduzioni derivanti da altre e diverse conoscenze; né, d’altronde, la presenza di una persona diversa dalla vittima suoi luoghi del delitto può ritenersi provata dalla disposizione dei bossoli sul manto stradale, circostanza che dà conto del tentativo di fuga della vittima, ma non già della presenza di altra persona sui luoghi del delitto. Tutto ciò anche alla luce delle evidenti incongruità emerse dal narrato di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’ubicazione all’interno delle stanze dei vari detenuti. 5.4. Il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, alla sussistenza dell’aggravante ex art. 7 e al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5.5. Il 21 novembre 2025, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un motivo nuovo a mezzo del quale, sui medesimi dati fattuali, deduce anche inosservanza di norma processuale, in relazione all’art. 627 e 628 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 192, comma 3 e 195 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione, non essendosi la sentenza impugnata uniformata ai principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento ed avendo ritenuto che le chiamate in reità dei collaboratori di giustizia fossero convergenti e idonee a fondare l’affermazione di penale responsabilità. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico motivo d’impugnazione ed è formulato in termini di inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 627, 192 e 195 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione. La difesa premette che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter ricondurre le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tre sorgenti autonome, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che stava affacciata sul balcone) e suo marito [OSCURATO:PERSONA], senza, però, considerare che la visuale della [OSCURATO:PERSONA] esclude che abbia potuto vedere le fasi iniziali (svoltisi sotto il porticato), il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] è dubbio (non avendo il [OSCURATO:PERSONA] mai confermato alcunché), per cui l’unica fonte diretta – con riferimento alla posizione del ricorrente, non potrebbe che essere [OSCURATO:PERSONA] (che l’avrebbe riportata a [OSCURATO:PERSONA] e poi a [OSCURATO:PERSONA]), che, divenuto solo in questa fase collaboratore di giustizia ed esaminato in dibattimento, ha dichiarato di essersi limitato a confermare quello che il cugino [OSCURATO:PERSONA] gli riferiva di aver saputo, senza indicare la fonte; e per [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] era dubbia. In ogni caso, la comune provenienza della fonte primaria delle varie dichiarazioni de relato (quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) esclude la possibilità di un loro reciproco riscontro ed esclude anche che possano essere utilizzate come riscontro di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], loro fonte diretta. Analoghe censure anche con riferimento alla valutazione della conversazione intercettata, quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, alla fonte della sua conoscenza, individuata dalla Corte territoriale in [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte dell’esplicita negazione dello stesso. 7. Il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi di censura. 7.1. Il primo deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., per non aver rispettato la sentenza impugnata il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, con riguardo alla valutazione dell’intercettazione ambientale riferibile a [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto di poter individuare la fonte diretta della sua conoscenza in [OSCURATO:PERSONA] e di utilizzare il propalato quale conferma del contenuto e della completezza della notizia trasmessa da [OSCURATO:PERSONA] al cugino nel primo colloquio utile, così confermando l’originaria accusa della fonte primaria e avvalorando la genuinità della chiamata de relato di [OSCURATO:PERSONA]. In questi termini, la sentenza impugnata, da un canto, avrebbe violato il principio contenuto nella sentenza rescindente (non avendo considerato l’assoluta carenza di autonomia delle fonti de relato, riconducibili tutte a [OSCURATO:PERSONA]); dall’altro, avrebbe introdotto un dato non esistente nel materiale probatorio, ossia che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso da [OSCURATO:PERSONA] la presenza di [OSCURATO:PERSONA], circostanza mai riferita né dallo [OSCURATO:PERSONA], né dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (che, al contrario, ne ha negato la presenza). 7.2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 16-quater, comma 9, d.l. n. 8 del 1991 e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (quanto all’indicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della sua fonte diretta di conoscenza) rese oltre il termine di centottanta giorni dall’inizio della collaborazione, senza fornire alcuna argomentazione a valutazione della tardività. 7.3. Il terzo deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e connessa violazione del principio di diritto indicato nella sentenza rescindente. La Corte territoriale, sostiene la difesa, nell’individuare la catena di trasmissione della notizia giunta a [OSCURATO:PERSONA] e, parallelamente, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe tenuto conto né dell’unicità della fonte diretta (individuata in [OSCURATO:PERSONA]) e della conseguente impossibilità di un reciproco riscontro fra le successive dichiarazioni de relato, né delle esplicite dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinnovazione dibattimentale (che ha escluso categoricamente la presenza di [OSCURATO:PERSONA]), né della circostanza che le tre fonti dirette della conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) afferiscono, in realtà, a tre frazioni diverse dell’episodio ([OSCURATO:PERSONA] è fonte diretta di [OSCURATO:PERSONA] della parte finale del colpo ferale a [OSCURATO:PERSONA] per mano del solo esecutore materiale; mentre [OSCURATO:PERSONA] è fonte diretta di [OSCURATO:PERSONA] per la parte concernente l'inseguimento fin sotto il suo portone da parte di [OSCURATO:PERSONA]) e tutte convergono sulla assenza di [OSCURATO:PERSONA]. 7.4. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’asserito riscontro tra le dichiarazioni de relato e travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Sotto il primo profilo, la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui, da un lato, si riconosce che le dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) attengono a tre fasi distinte dell’azione e poi, sull’asserita autonomia genetica, si ipotizza il reciproco riscontro. Sotto il secondo profilo, la motivazione sarebbe viziata nella parte cui avrebbe espresso un giudizio di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sola negata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], fondato su ipotizzate esigenze eteroprotettive volte al soccorso del coimputato. Una valutazione: a) priva di riscontri processuali; b) in contraddizione con il giudizio di generale attendibilità intrinseca elaborato sul collaboratore; c) internamente contraddittoria, in quanto si ritiene che [OSCURATO:PERSONA] abbia offerto spiegazioni al cugino [OSCURATO:PERSONA] senza preoccuparsi delle intercettazioni e poi si riportano le precisazioni offerte dallo stesso collaboratore sul modo criptico di dialogare; d) manifestamente illogica, nella parte in cui rileverebbe, erroneamente, una contraddizione nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] allorquando riferisce di non aver divulgato i nomi del commando (laddove il riferimento deve intendersi a persone esterne allo stretto nucleo familiare) e nella parte in cui ipotizza che [OSCURATO:PERSONA] sia venuto in soccorso di un soggetto - [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe partecipato all’omicidio del fratello e, nel conflitto fra i clan, si sarebbe schierato con gli scissionisti e quindi contro lui stesso. 8. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due distinti ricorsi, l’uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’altro a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Il primo si compone di tre motivi d’impugnazione. 8.1.1. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., nella parte in cui, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe fondato l’accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] alla luce di una motivazione apodittica ed apparente. 8.1.2. Il secondo, formulato in termini di violazione di legge, inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione, attiene alla valutazione di attendibilità dei collaboratori e deduce che nessuno avrebbe mai indicato una fonte diretta che, a sua volta, avrebbe ricevuto il mandato o che avrebbe assistito al conferimento del mandato da parte del [OSCURATO:PERSONA]; e l’esistenza di un ipotizzato interesse del ricorrente all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per quanto suggestivo, non è elemento sufficiente a fondare l’affermazione di responsabilità. Nell’esaminare partitamente le dichiarazioni dei singoli collaboratori, si evidenzia: - [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 2007 e, quindi, non esaminato in contraddittorio) e [OSCURATO:PERSONA] (genericamente e per la prima volta in dibattimento) riferiscono confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 2004), ma - non essendo presente né alla fase esecutiva dell'omicidio, né a quella del mandato - la fonte primaria è rimasta ignota; - [OSCURATO:PERSONA], detenuto all’epoca dell’omicidio, ne sarebbe venuto a conoscenza la settimana successiva nel corso di un colloquio in carcere dal cugino [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima; le dichiarazioni sono generiche e riferite a voci correnti; - [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2009, pur avendo dichiarato che il mandante dell’omicidio fosse [OSCURATO:PERSONA], non ha mai indicato la sua fonte di conoscenza. I giudici di merito, ritenendolo un collaboratore avente conoscenza diretta della vicenda per aver partecipato all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nel corso del quale sarebbe stato programmato l’omicidio), hanno attribuito particolare importanza alle sue dichiarazioni. Senza tener conto, però, che, come riferito dallo stesso collaboratore, successivamente a tale incontro, la situazione mutò e dell’omicidio si interessò [OSCURATO:PERSONA] affidando l’esecuzione a [OSCURATO:PERSONA]. Di tanto non vi è traccia nella sentenza; - [OSCURATO:PERSONA], sentito nel 2015, ha riferito di essere stato detenuto dal 1999 al 2004 e di aver saputo dal cugino [OSCURATO:PERSONA] degli omicidi avvenuti a Napoli in quel periodo, compreso quello di [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore, però, non mai espressamente attribuito il mandato ad [OSCURATO:PERSONA] (che esclude di aver conosciuto e così smentendo quanto riferito dal cugino in ordine ad un presunto incontro avvenuto, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quartiere Sanità), pur indicando – contrariamente al cugino - il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], negato, invece, dal [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, quindi, il collaboratore riferisce notizie de relato, in contrasto con quanto dichiarato dalla sua diretta fonte di conoscenza; - [OSCURATO:PERSONA], sentito nel 2015, ha escluso di conoscere gli autori dell’omicidio e di averne mai parlato con [OSCURATO:PERSONA], con il quale avrebbe avuto un incontro; riferisce di un fugace incontro con [OSCURATO:PERSONA] il quale gli “fece capire” del mandato di [OSCURATO:PERSONA]. Quindi una deduzione e non una diretta conoscenza dei fatti; - [OSCURATO:PERSONA] riferisce conoscenze de relato (da [OSCURATO:PERSONA]), prive di elementi specifici, formulate in modo perplesso e generico e senza alcuna indicazione della fonte diretta. Né varrebbero gli elementi di riscontro logico utilizzati dalla Corte territoriale (la partecipazione alla fase esecutiva di uomini del [OSCURATO:PERSONA]; la conta degli associati rimasti fedeli al clan Mastella e quelli che sarebbero passati al [OSCURATO:PERSONA]; le alleanze stipulate subito dopo l’omicidio contro [OSCURATO:PERSONA] e non contro altri), non potendo la circostanza che all’esito dell’omicidio fossero mutate le forze che governavano Pianura, rappresentare un riscontro individualizzante rispetto al mandato omicidiario. Né, in ultimo, varrebbero le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, esaminato nel 2004, nel corso delle indagini preliminari, riferisce di non essere stato presente al momento dell’omicidio e non aver sospetti su alcuno; esaminato nel 2017, riferisce di non aver mai conosciuto il [OSCURATO:PERSONA]; risentito nel 2023, riferisce di essere stato raggiunto, successivamente all’omicidio, da [OSCURATO:PERSONA], di ritorno da un incontro con il [OSCURATO:PERSONA]. Da un canto, però, non spiega il come e il perché il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse, proprio in quel momento, a casa di quest’ultimo; dall’altro, riferisce di un’iniziativa estemporanea degli esecutori, non volendo il [OSCURATO:PERSONA] giungere all’omicidio. E la Corte d’appello non spiega il procedimento logico utilizzato per superare tali difformità. 8.1.3. Il terzo motivo attiene alle due contestate aggravanti (la premeditazione e l’agevolazione mafiosa) e deduce la totale assenza di motivazione in ordine alle questioni dedotte con il primo ricorso per cassazione (ma assorbite dalla relativa pronuncia di annullamento), afferenti, appunto, alla sussistenza delle predette circostanze: la prova della premeditazione sarebbe riferita non allo specifico fatto delittuoso, ma ad un generico programma di scissione e, comunque, mancherebbe la specifica indicazione degli elementi costitutivi la ritenuta circostanza (quanto, in particolare, alla preventiva ideazione e al tempo intercorso tra l’ideazione e l’esecuzione); parallelamente, non vi è certezza dell’inquadramento del fatto omicidiario all’interno delle dinamiche camorristiche e non in vicende strettamente personali. 8.2. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi d’impugnazione. 8.2.1. Il primo deduce difetto di motivazione in ordine alle specifiche questioni sollevate dalla difesa quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare: - alla collocazione temporale dell’occasione nella quale il collaboratore avrebbe appreso del mandato da parte del [OSCURATO:PERSONA]; - al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], rimasto sempre estraneo al delitto; - alla natura delle informazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA], mere proprie deduzioni;- all’impossibilità di comprendere appieno il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore, cristallizzate in un unico verbale, datato e ampiamente omissato. 8.2.2. Il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle sopravvenute dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (alla luce della diversità delle varie dichiarazioni rese nel corso del tempo dal predetto) ed è formulato in termini analoghi alla censura formulata all’interno del secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 8.2.3. Il terzo attiene alla sussistenza delle aggravanti contestate ed è formulato in termini analoghi al terzo motivo di censura del parallelo ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente argomentando in ordine all’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (da riconoscersi, si sostiene, alla luce della diversità dell’esecuzione rispetto a quanto, in ipotesi, originariamente programmato). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati, non essendosi uniformata – la Corte territoriale - ai principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento. 2. Va logicamente premesso – e questo Collegio intende ribadirlo – che l'annullamento per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio, sicché questi non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate (ex multis, Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345). Ciononostante, pur non essendo vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati concreti risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova), il giudice del rinvio è comunque tenuto a non ripetere i vizi della motivazione già causa di annullamento, reiterando schemi valutativi delle risultanze processuali od omissioni processuali già rilevati nella sentenza rescindente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629). In altre parole, pur essendo investito di pieni poteri di cognizione (che legittimano - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – anche l’integrale rivisitazione del fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio), la motivazione deve essere fondata sulla base di argomentazioni differenti da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. E, in questi termini, la rilevanza degli eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento, che, pur non essendo vincolanti per il giudice del rinvio, fungono comunque come punti di riferimento al fine della individuazione dei vizi segnalati (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413). 3. Ciò considerato in linea generale, la sentenza rescindente ha chiaramente delineato i confini del successivo giudizio di rinvio, indicando - in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i plurimi vizi motivazionali che dovevano essere sanati, riconducibili, sostanzialmente, ai criteri adottati nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e all’apprezzamento della valenza probatoria da attribuire all’intercettazione ambientale n. 3094. Le dichiarazioni (de relato) rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inerenti alla dinamica dell'omicidio e all'individuazione dei soggetti che vi hanno partecipato, non erano caratterizzate dal necessario requisito dell'indipendenza (in quanto provenienti, entrambe, da [OSCURATO:PERSONA]) ed erano prive dell’identificazione della fonte primaria di trasmissione della notizia (solo assertivamente individuata in [OSCURATO:PERSONA]); parallelamente, quelle riferite da [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stata ricostruita correttamente la catena di trasmissione della notizia (pervenuta al collaboratore dal cugino [OSCURATO:PERSONA]) e superata la smentita delle accuse de relato data dalle fonti primarie, erano prive dei necessari riscontri individualizzanti, non potendo, a tal fine, essere utilizzate né le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per le ragioni anzidette), né l’intercettazione ambientale n. 3094 nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] ricostruisce la dinamica dei fatti e indica gli autori, in quanto relativa a notizie acquisite logicamente de relato (non potendosi, dal dato fattuale secondo cui lo [OSCURATO:PERSONA] ebbe a recarsi solo dopo l'esecuzione dell'omicidio insieme a [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA], adibito a base del commando, logicamente dedursi che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse visto, in quella sede, i partecipanti al commando medesimo, attribuendo a percezione diretta i riferimenti all’identità degli esecutori dell'omicidio, ai ruoli dei predetti, alla specifica dinamica del fatto ed alla individuazione del mandante), in relazione alle quali la fonte diretta è rimasta ignota. Seguiva, poi, l’individuale riscontro in relazione alle individuali posizioni processuali di ciascuno degli imputati, rilevandosi: - con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], un contrasto emergente tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA], e quelle, de relato, riferite dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (in quanto mentre quest'ultimo indica [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di autista, incaricato di aspettare il commando dietro il palazzo - quindi, per forza di cose non visibile da chi gode di una visuale diretta sul luogo del fatto - [OSCURATO:PERSONA], lo annovera tra gli esecutori dell'aggressione, secondo la descrizione del fatto proveniente dalla fonte diretta, [OSCURATO:PERSONA], collocato sul balcone della propria abitazione con visuale sui luoghi dell'aggressione); - per il [OSCURATO:PERSONA], l’unicità della fonte comune, individuata in [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese dai due collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - per il [OSCURATO:PERSONA], oltre a quanto osservato in ordine alle dichiarazioni de relato dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e, per la specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA], ipotetico mandante, l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come fonte diretta sulla sua specifica posizione, è manifestamente illogica, in quanto la donna, indicata come teste oculare della parte finale della esecuzione dell'omicidio, in assenza di ulteriori deduzioni, non avrebbe mai potuto riferire sulla posizione del ricorrente che, secondo la ricostruzione della sentenza, non figurava tra i componenti del commando incaricato dell'esecuzione materiale del delitto), che: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che ha affermato che suo cugino [OSCURATO:PERSONA] gli ebbe a riferire di non aver visto, il giorno dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA], "anche se tutti sapevano che lo stesso era il mandante") non potevano essere utilmente apprezzate, in quanto rimandavano a voci correnti ; b) [OSCURATO:PERSONA] non era fonte "diretta" in relazione alla posizione del ricorrente, rispetto al quale, invece, la dichiarazione, deve più correttamente ritenersi de relato, con le derivanti conseguenze in tema di valutazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] (il quale affermò che il [OSCURATO:PERSONA] gli "fece capire che"), riferì una sua deduzione personale, e come tale avrebbe dovuto essere apprezzata da parte del giudice di merito; c) emergeva una contraddizione nel testo della motivazione della sentenza, laddove, da un lato, espressamente si escludeva che il [OSCURATO:PERSONA] sia interessato dalle intercettazioni, dall'altro, invece, si era ritenuto che il riferimento, nell'intercettazione ambientale, a tale [OSCURATO:PERSONA] (come soggetto che era stato appostato con gli esecutori materiali nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA]), fosse ragionevolmente riconducibile all'imputato (anche se l’intercettazione era molto sporca ed il nome pronunciato dall'interlocutore poteva essere Tonino o Totò). 4. Chiamata a colmare questi vizi motivazionali, la Corte territoriale ha provveduto ad esaminare [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, e, nuovamente, [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il narrato del cugino [OSCURATO:PERSONA], riferendo di aver assistito, dal balcone dell'abitazione dello zio, alla fase iniziale dell'agguato, ossia all'irruzione su via Cannavino del gruppo di fuoco, composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la fase esecutiva, della quale aveva udito l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, gli era stata riferita da [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto coloro che materialmente avevano sparato i colpi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre gli altri si erano posti al suo inseguimento; la fase finale dell'esecuzione gli era stata narrata dalla [OSCURATO:PERSONA] che, dal balcone della sua abitazione, aveva visto [OSCURATO:PERSONA] avvicinarsi al cugino, già a terra e, sordo alle implorazioni della donna, sparargli il colpo di grazia. L'intera azione dunque era caduta, in momenti distinti ma in rapida sequenza sotto la percezione visiva di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], anch'esso vittima dell'azione fuoco, e infine della [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore ha precisato anche il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], specificando che non era presente sul luogo e al momento del fatto, ma era giunto in via Cannavino trenta minuti circa dopo l'accaduto, raggiungendolo nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove si era recato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], al primo arrivo delle forze dell'ordine. Egli, allora, aveva riferito al [OSCURATO:PERSONA] di avere visto e riconosciuto i componenti del commando e [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, aveva raccontato al nipote ([OSCURATO:PERSONA]) e al [OSCURATO:PERSONA] di essere stato messo al corrente dell'imminenza dell'agguato da [OSCURATO:PERSONA], dal quale si era recato per un tentativo di mediazione, suscitando la riprovazione e il biasimo del secondo. 4.2. L’ulteriore acquisizione probatoria è rappresentata, per come si è detto, dalle nuove dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esame dibattimentale disposto in rinnovazione dell’istruttoria. Riesaminato nel giudizio di rinvio, il collaboratore ha confermato la confidenza ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] nel carcere di Isernia (quanto all’indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti), precisando, però, che i dettagli sull'episodio delittuoso li aveva acquisiti solo dopo la sua scarcerazione, parlando e confrontandosi con i familiari e apprendendo direttamente dalla viva voce della [OSCURATO:PERSONA] quanto da lei stessa visto dal balcone della sua abitazione; e, in questi termini, modificando la fonte ([OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]) delle informazioni già rese al riguardo nelle precedenti sedi procedimentale e dibattimentale. 5. Su tali nuove acquisizioni, la Corte ha ritenuto di ricostruire la catena di trasmissione della notizia pervenuta ai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, alla luce della ritenuta autonomia della fonte, di riscontrare, tra loro, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e quelle di [OSCURATO:PERSONA] dall’altro. Tanto, però, in violazione del mandato ricevuto dalla sentenza rescindente. Fonti delle dichiarazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, infatti, secondo la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Ma, da un canto, alla luce delle nuove acquisizioni probatorie introdotte nel giudizio di rinvio, fonte diretta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è lo stesso [OSCURATO:PERSONA]: la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad acquisire notizie direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] rimane ancora un’affermazione semplicemente ipotizzata dalla Corte territoriale (limitatasi ad affermare che la fonte primaria non potrebbe che essere la [OSCURATO:PERSONA] ed il marito di costei, [OSCURATO:PERSONA], in quanto unici soggetti che, pur avendolo espressamente e reiteratamente negato, avevano assistito all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]); dall’altro le nuove dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] (quanto alla diretta interlocuzione con la [OSCURATO:PERSONA]) non sono state valutate nella loro intrinseca attendibilità; valutazione che, al contrario, doveva essere particolarmente pregnante, non solo alla luce del complessivo contesto all’interno del quale è maturato l’omicidio (la scissione interna al clan Marfella, tra i [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente clima di particolare conflittualità esistente all’interno dell’associazione), ma anche in considerazione dell’iniziale omissione di un’informazione così rilevante e dei tempi della successiva propalazione, avvenuta in un giudizio nel quale – alla luce dell’intervenuto annullamento - era necessaria proprio l’individuazione di una fonte autonoma alle dichiarazioni riferite dai due collaboratori; dati fattuali che, per quanto non incidenti sull’utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi del comma 9 dell’art. 16- quater d. l. 15 gennaio 1991, n. 8 (sanzione che non può trovare applicazione in relazione a quanto dichiarato dal collaboratore davanti al giudice o nel contraddittorio tra le parti: Sez. 1, n. 4541 del 15/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287551), avrebbero imposto, comunque, un onere motivazionale particolarmente intenso che desse conto delle ragioni dell’iniziale omissione e della successiva rivelazione. Tanto più che alla luce della parziale diversità di percezione delle singole fasi della complessiva dinamica dei fatti da parte delle tre fonti dirette ipotizzate dalla Corte territoriale, non risulta chiarito quanto direttamente percepito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, quanto da quest’ultima, in ipotesi, riferito al [OSCURATO:PERSONA] o allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, la mancata individuazione di una fonte diretta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], differente da [OSCURATO:PERSONA], impedisce un reciproco riscontro delle relative dichiarazioni; riscontro che, come già evidenziato nella sentenza rescindente ed esplicitamente riconosciuto in quella rescissoria, non può essere individuato neanche nella conversazione n. 3094, essendo stata individuata, ancora una volta, la fonte diretta dello [OSCURATO:PERSONA] proprio in [OSCURATO:PERSONA]. 5. Analoghe considerazioni anche con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Esclusa la possibilità di apprezzare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (riferite a voci correnti) e del [OSCURATO:PERSONA] (mere deduzioni personali in ordine alle confidenze ricevute dal [OSCURATO:PERSONA]), la Corte territoriale ha ritenuto di fondare il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], su quelle rese in sede di rinvio da [OSCURATO:PERSONA] e su una pluralità di elementi di ritenuto riscontro esterno (la partecipazione alla fase esecutiva di uomini di [OSCURATO:PERSONA]; la conta degli associati rimasti fedeli ai Marfella e di quelli che sarebbero passati con [OSCURATO:PERSONA]; le alleanze stipulate subito dopo l'omicidio). Ebbene, a) [OSCURATO:PERSONA] riferisce de relato (dal [OSCURATO:PERSONA]) solo dell’incontro di quest’ultimo con il [OSCURATO:PERSONA] nell’imminenza dei fatti e della dichiarata tardività dei tentativi di conciliazione, ma non di uno specifico mandato omicidiario; b) [OSCURATO:PERSONA] riferisce, per scienza diretta, di una richiesta di sostegno al [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], per conto del [OSCURATO:PERSONA] e dell’originaria organizzazione dell’omicidio, affidata, in un primo momento, allo stesso [OSCURATO:PERSONA], poi al [OSCURATO:PERSONA] con l’interessamento del [OSCURATO:PERSONA], dati che appaiono incongrui con le successive dinamiche fattuali, sicché si sarebbe dovuto argomentare in ordine al permanere del mandato omicidiario all’interno di un diverso contesto organizzativo e alla luce di mutati equilibri criminali; c) gli elementi indicati quali riscontri oggettivi, in ultimo, sono privi di forza inferenziale, in quanto – proprio perché da valutarsi all’interno di un acceso conflitto tra gruppi criminali – concretamente riconducibili a fattori esterni ed imponderabili. 6. Gli evidenziati vizi motivazionali assorbono le ulteriori doglianze formulate dai ricorrenti ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per la riformulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di tutti i ricorrenti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Napoli. Così deciso il 9 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]