CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /4-( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 14 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava l'istanza avanzata da CAMI Arben di affidamento in prova al servizio sociale ex art 47 O.P. e dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex ad 47ter O.P. In motivazione, il Tribunale osserva che dalla documentazione in atti emerge che il CAMI risulta gravato da numerosi precedenti penali; il soggetto non si è presentato alla richiesta di colloqui dell'UEPE di [OSCURATO:PERSONA], ha mutato spesso il domicilio e le società per le quali di volta in volta ha dichiarato di svolgere attività lavorativa sonc risultate inesistenti agli indirizzi indicati,e pertanto non vi è contezza di una attività che consenta al condannato di trarre leciti mezzi di sostentamento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAMI Arben deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e/o omessa motivazione per non aver concesso l'invocata misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi, peraltro in fatto, già vagliati in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]