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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07849/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32064/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA] SpA, società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto, e per essa quale mandataria con rappresentanza [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1028/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo l’accertamento della nullità/annullabilità/estinzione/inefficacia della fideiussione omnibus prestata in favore della banca a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl , di cui era amministratore e socio nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per l’illegittima segnalazione del suo nominativo alla [OSCURATO:PERSONA]; espose di aver prestato fideiussione a garanzia di un “finanziamento ponte” richiesto dalla società alla banca e che la stessa società aveva poi sottoscritto un contratto di finanziamento di € 35.000.000,00 con un pool di banche di cui faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Venezia, fornendo quale unica garanzia l’ipoteca su un immobile sito in Comune di Villorba, oggetto di riqualificazione urbanistica, con conseguente estinzione delle precedenti garanzie personali, sostituite dalla garanzia reale, stante il collegamento negoziale esistente tra il “finanziamento ponte” erogato per primo e il contratto di finanziamento del pool di banche erogato in un secondo momento; la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, sostenne l a piena correttezza del proprio operato e la piena validità ed efficacia della fideiussione; il Tribunale di Treviso, istruita la causa solo documentalmente, rigettò le domande; a seguito di appello del [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Venezia, preso atto dell’intervento in giudizio ai sensi dell’art. 111 cpc della società [OSCURATO:SOCIETA] cessionaria del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che fece proprie tutte le difese proposte dalla cedente, con sentenza del 31/3/2020, ha rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propo ne ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito intervenuta in giudizio, con controricorso, illustrato da memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 in combinato disposto con l’art.1322 c.c. in tema di collegamento negoziale –il ricorrente lamenta che la corte del merito ha rigettato il motivo di gravame con cui si chiedeva di accertare il collegamento negoziale tra il finanziamento erogato da [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio e quello successivamente erogato dal pool di banche, il primo garantito dalla garanzia personale ed il secondo dalla garanzia reale ed ha escluso che l’erogazione del secondo implicasse automaticamente l’estinzione del primo; la corte del gravame ha violato sia il criterio letterale sia quello funzionale di interpretazione del contratto perché non ha considerato l’esistenza di un fine unitario consistente nell’unico obiettivo finale della costruzione dell’imponente complesso immobiliare in Villorba, rispetto al quale il primo finanziamento aveva la finalità di finanziare il progetto ed il secondo l’esecuzione dell’opera; il motivo è inammissibile; i giudici del merito hanno accertato sulla base del testo dei contratti e della fideiussione e considerando lo scopo pratico perseguito dalle parti e dunque la causa concreta dei due diversi contratti di finanziamento, che tra essi non sussisteva né un collegamento genetico né un collegamento funzionale e che la stipula del finanziamento in pool non escludeva né implicitamente né espressamente la sussistenza di diverse ed eventuali garanzie personali rilasciate in favore di ciascuna banca ; è evidente che l’accertamento sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale spetta al giudice del merito il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass., L, n. 18585 del 22/8/2016; Cass., 3, n. 14611 del 12/7/2005); le censure di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale sono meramente enunciate ma non svolte nell’ambito del primo motivo di ricorso e dunque il ricorrente non osserva le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte per la loro prospettazione; posto infatti che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata(Cass., 1, n. 9461 del 9/4/2021); nel caso in esame il ricorrente non si fa neppure carico di dimostrare quale diversa applicazione dei singoli criteri di ermeneutica contrattuale avrebbe portato ad un diverso risultato ermeneutico, sicché ciò conferma la manifesta inammissibilità del motivo;peraltro la sentenza è conforme al più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l’ammissibilità del concorso di unagaranzia personale con una reale al medesimo credito sicché in linea astratta l’eventuale costituzione di ipoteca non fa venir meno la garanzia fideiussoria a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito (ex multis Cass., 1, n. 2540 del 9/2/2016, Cass., 3, n. 15406 del 10/8/2004); con il secondo motivo di ricorso –violazione o falsa applicazione dell’art. 2722 c.c. con riguardo all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – lamenta che la corte territoriale ha violato la disposizione in epigrafe omettendo di ammettere i capitoli di prova testimoniale volti a provare che la fideiussione omnibus rilasciata a garanzia del primo finanziamento ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto era stata estinta e che esisteva solo la garanzia reale; il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.; il ricorrente, infatti, in calce al ricorso riporta solo “Elenco dei documenti allegati” ma non specifica rispetto a quali documenti la sentenza di merito avrebbe omesso di ammettere le prove testimoniali al fine di provare l’eventuale esistenza di patti aggiunti o contrari successivi alla formazione del documento; alla inammissibilità di entrambi i motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32064/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA] SpA, società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto, e per essa quale mandataria con rappresentanza [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1028/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo l’accertamento della nullità/annullabilità/estinzione/inefficacia della fideiussione omnibus prestata in favore della banca a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl , di cui era amministratore e socio nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per l’illegittima segnalazione del suo nominativo alla [OSCURATO:PERSONA]; espose di aver prestato fideiussione a garanzia di un “finanziamento ponte” richiesto dalla società alla banca e che la stessa società aveva poi sottoscritto un contratto di finanziamento di € 35.000.000,00 con un pool di banche di cui faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Venezia, fornendo quale unica garanzia l’ipoteca su un immobile sito in Comune di Villorba, oggetto di riqualificazione urbanistica, con conseguente estinzione delle precedenti garanzie personali, sostituite dalla garanzia reale, stante il collegamento negoziale esistente tra il “finanziamento ponte” erogato per primo e il contratto di finanziamento del pool di banche erogato in un secondo momento; la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, sostenne l a piena correttezza del proprio operato e la piena validità ed efficacia della fideiussione; il Tribunale di Treviso, istruita la causa solo documentalmente, rigettò le domande; a seguito di appello del [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Venezia, preso atto dell’intervento in giudizio ai sensi dell’art. 111 cpc della società [OSCURATO:SOCIETA] cessionaria del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che fece proprie tutte le difese proposte dalla cedente, con sentenza del 31/3/2020, ha rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propo ne ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito intervenuta in giudizio, con controricorso, illustrato da memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 in combinato disposto con l’art.1322 c.c. in tema di collegamento negoziale –il ricorrente lamenta che la corte del merito ha rigettato il motivo di gravame con cui si chiedeva di accertare il collegamento negoziale tra il finanziamento erogato da [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio e quello successivamente erogato dal pool di banche, il primo garantito dalla garanzia personale ed il secondo dalla garanzia reale ed ha escluso che l’erogazione del secondo implicasse automaticamente l’estinzione del primo; la corte del gravame ha violato sia il criterio letterale sia quello funzionale di interpretazione del contratto perché non ha considerato l’esistenza di un fine unitario consistente nell’unico obiettivo finale della costruzione dell’imponente complesso immobiliare in Villorba, rispetto al quale il primo finanziamento aveva la finalità di finanziare il progetto ed il secondo l’esecuzione dell’opera; il motivo è inammissibile; i giudici del merito hanno accertato sulla base del testo dei contratti e della fideiussione e considerando lo scopo pratico perseguito dalle parti e dunque la causa concreta dei due diversi contratti di finanziamento, che tra essi non sussisteva né un collegamento genetico né un collegamento funzionale e che la stipula del finanziamento in pool non escludeva né implicitamente né espressamente la sussistenza di diverse ed eventuali garanzie personali rilasciate in favore di ciascuna banca ; è evidente che l’accertamento sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale spetta al giudice del merito il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass., L, n. 18585 del 22/8/2016; Cass., 3, n. 14611 del 12/7/2005); le censure di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale sono meramente enunciate ma non svolte nell’ambito del primo motivo di ricorso e dunque il ricorrente non osserva le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte per la loro prospettazione; posto infatti che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata(Cass., 1, n. 9461 del 9/4/2021); nel caso in esame il ricorrente non si fa neppure carico di dimostrare quale diversa applicazione dei singoli criteri di ermeneutica contrattuale avrebbe portato ad un diverso risultato ermeneutico, sicché ciò conferma la manifesta inammissibilità del motivo;peraltro la sentenza è conforme al più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l’ammissibilità del concorso di unagaranzia personale con una reale al medesimo credito sicché in linea astratta l’eventuale costituzione di ipoteca non fa venir meno la garanzia fideiussoria a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito (ex multis Cass., 1, n. 2540 del 9/2/2016, Cass., 3, n. 15406 del 10/8/2004); con il secondo motivo di ricorso –violazione o falsa applicazione dell’art. 2722 c.c. con riguardo all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – lamenta che la corte territoriale ha violato la disposizione in epigrafe omettendo di ammettere i capitoli di prova testimoniale volti a provare che la fideiussione omnibus rilasciata a garanzia del primo finanziamento ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto era stata estinta e che esisteva solo la garanzia reale; il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.; il ricorrente, infatti, in calce al ricorso riporta solo “Elenco dei documenti allegati” ma non specifica rispetto a quali documenti la sentenza di merito avrebbe omesso di ammettere le prove testimoniali al fine di provare l’eventuale esistenza di patti aggiunti o contrari successivi alla formazione del documento; alla inammissibilità di entrambi i motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis,