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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12512/2026

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[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] 2003/87/Ce e per ilsupporto nella Gestione delle attività di Progetto del protocollo di Kyoto),rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ex lege.- ricorrente -controB.[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. – di seguito anche “B.P.A.”), con sede legale in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 200, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], PECF: [OSCURATO:EMAIL],in persona del commissario Straordinario, [OSCURATO:PERSONA],C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa per procura in atti, siaunitamente che disgiuntamente tra loro, dagli [OSCURATO:PERSONA] delNumero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026di Roma e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 28, C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – P.E.C.: laurapierallini@ordineavvocatiroma.org- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 223/2021 emesso in data13.01.2021 e depositato in data 15.01.2021 nel procedimento di opposizionea stato passivo R.G. n. 79725/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che1.In seguito all’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla procedura diAmministrazione Straordinaria, il MINISTERO DELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] chiedeva: (i) l’ammissione al passivo(…) per la complessiva somma di Euro € 38.969.820,00 in via chirografaria e(ii) la restituzione delle quote di emissione, pari a 389.698 attualmentedepositate nel Registro italiano delle emissioni e delle quote di emissioni CO2intestato a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a inAmministrazione Straordinaria, oggi [OSCURATO:SOCIETA] in AmministrazioneStraordinaria).1.1 Più in particolare, sulla domanda di restituzione di n. 389.698 quote diemissione di CO2, il Ministero, assumeva che: - a [OSCURATO:PERSONA] AirlinesS.p.a., allora in bonis, furono assegnate n. 291.254 quote per l’anno 2012;n. 46.624 quote per l’anno 2013 e n. 46.624 per l’anno 2014; - BluePanorama Airlines aveva effettivamente emesso n. 352.064 quote nell’anno2012, n. 81.872 quote nell’anno 2013 e n. 49.012 nell’anno 2014; - ai sensidi quanto previsto all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 13 marzo2013, n. 30 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avrebbe dovuto “restituire”, alla data del30 aprile 2013, n. 352.064 quote pari alle emissioni effettive dell’anno 2012e, alla data del 30 aprile 2015, n. 130.884 quote pari alla sommatoria delleemissioni effettive degli anni 2013 (n. 81.872 quote) e 2014 (n. 49.012quote); - al contrario [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aveva restituito, per l’anno 2012,Numero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026soltanto n. 53.704 - relative alle emissioni effettive del periodo23.10/31.12.2012 - e, per gli anni 2013 e 2014, n. 39.546 relative alleemissioni del periodo compreso tra il 17 marzo - data di accertamento dellostato di insolvenza - ed il 31 dicembre 2014.1.2 Il Ministero chiedeva altresì l’ammissione allo stato passivo dellaprocedura, in via chirografaria, di complessivi € 38.969.820,00, pari allasomma delle sanzioni irrogate con due ordinanze-ingiunzioni emesse ex art.18 l. n. 689/81 e notificate in data 02.05.2016 e, più in particolare,l’ordinanza-ingiunzione n. 4 del 21.03.2016 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] la gestione della Direttiva 2003/87/CE “[aveva] ingiun[to] alla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in [OSCURATO:PERSONA], in solido conil Sig. [OSCURATO:PERSONA], autore della violazione e legale rappresentante all’epocadei fatti, di pagare quale sanzione amministrativa dovuta per la (..) violazionela somma complessiva di € 28.836.010,00 (…)” e - l’ordinanza-ingiunzione n.5 del 21.03.2016, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per la gestione dellaDirettiva 2003/87/CE “[aveva] ingiun[to] a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il CommissarioStraordinario [OSCURATO:PERSONA] autore della violazione, di pagare qualesanzione amministrativa dovuta per la (..) violazione la somma complessivadi € 9.133.810,00 (…)”.

Il Ministero spiegava che la sanzione era statairrogata, assumendo la violazione dell’obbligo, gravante sull’operatore aereoai sensi dell’art. 32, d.lgs. n.30/2013, di restituzione alla data del 30.04.2013,con riferimento all’anno 2012, e alla data del 30.04.2015, con riferimento aglianni 2013 e 2014, di un numero di quote di emissione corrispondenti allequote effettivamente emesse, anche in eccedenza rispetto a quelle che leerano state assegnate per i predetti e rispettivi periodi.2.

Con decreto del 18.10.2016, il [OSCURATO:PERSONA] escludeva il creditoinsinuato e rigettava la domanda restitutoria.3.

Con ricorso depositato in data 24.11.2016 il MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro protempore, proponeva opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria, contestando l’erroneità del provvedimento delGiudice Delegato, sia nella parte in cui aveva rigettato la domanda diNumero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026restituzione, sia nella parte in cui aveva escluso integralmente il creditoreclamato.3.1 Con decreto n. 223/2021 emesso in data 13.01.2021, sopra indicato inepigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, il Tribunale di Roma, nelrespingere la opposizione, ha osservato e rilevato che: (i) “ … in sedefallimentare si può trattare solo dell’accertamento di crediti nei confronti delfallito o di domande di rivendicazione o restituzione, dovendosi precisare che,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 59 e 103 legge fall. i terzi chevantino nei confronti del fallito un diritto avente per oggetto una prestazionediversa dal denaro – e, tra queste, una prestazione di fare – “concorronosecondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento”; (ii) ai sensidell’art. 103 legge fall.

“Se il bene non è stato acquisito all’attivo dellaprocedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo95, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivodel controvalore del bene alla data di apertura del concorso”; (iii) era dunque“onere del creditore formulare, eventualmente anche in via alternativa e/osubordinata alla domanda di rivendicazione/restituzione domanda diammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura delconcorso”; (iv) “Nel caso di specie, parte opponente non [aveva] formulatoalcuna domanda di ammissione al passivo del controvalore del bene odell’obbligazione alla data del concorso, né tantomeno [aveva] indicato ilpredetto valore o i relativi criteri di determinazione nella domanda diammissione e, per l’effetto, [doveva] considerarsi definitivamente decadutadalla relativa facoltà”; (v) “In ogni caso dalla documentazione allegata non[era] dato desumere quante quote risultavano ancora iscritte nel registrodella procedura alla data della domanda restitutoria avversaria, né il relativocontrovalore alla data dell’apertura della procedura, non potendo i verbali diaccertamento e le ordinanze di ingiunzione prodotti ed allegati all’istanza diinsinuazione costituire titolo esecutivo, e quindi, titolo idoneo a comprovareil numero di quote oggetto di restituzione e l’importo del credito”; (vi) “Perquanto riguarda[va], invece, la domanda di ammissione del credito persanzione amministrativa determinata ed irrogata con le ordinanze ingiunzionesopra indicate … le richiamate ordinanze [erano] state dichiarate inefficaciNumero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026e/o annullate all’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma; (vii) “inogni caso le predette ordinanze ed i verbali di accertamento [erano]inopponibili alla procedura ex art. 45 l. fall. richiamato dall’art. 18 D.lgs.270/99, per essere state emesse e notificate successivamente all’aperturadella procedura di [OSCURATO:PERSONA]”; (viii) “Inoltre, le predetteordinanze ed i verbali di accertamento [erano] inefficaci nei confronti dellamassa creditoria, poiché ai sensi dell’art. 52 l.fall. – applicabile in forza delrichiamo svolto dagli artt. 18 e 35 D.lgs. 270/99 – ogni credito vantato neiconfronti della procedura deve essere accertato dal giudice fallimentare”.4.

Il decreto, pubblicato il 15.01.2021, è stato impugnato da MINISTERODELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. inAMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ha resistito con controricorso.La controricorrente ha depositato memoria.Considerato che:1.Con il primo motivo il Ministero ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione “Violazionee falsa applicazione degli artt. 52, 59, 92, 103 del r.d. 267/1942 nonchédell’art. 2697 c.c. e degli artt. 28 e 36 del d.lgs. 30/2013, in relazioneall’articolo 360, co.1 n.3 c.p.c.”.2.

Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.93 r.d. 267/1942, 2697, 2699, 2712 c.c. 474 c.p.c., 115 c.p.c. in relazioneall’art.360, co. 1 n.3 c.p.c.”.3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “Violazionee falsa applicazione degli artt. 92 e 93, r.d. 267/1942, degli artt. 2697 c.c.,artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché artt. 61, 191, 210 e 213 e ss. c.p.c. (inrelazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”.4.

Col quarto mezzo si denuncia la “Violazione dell’art. 2909 c.c. e 337 c.p.c.in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.”.Numero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/20265.

Si propone, infine, un quinto mezzo, col quale si articola vizio di “Violazionedell’art. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.”.5.1 Ritiene la Corte opportuna la rimessione della causa in pubblica udienzain relazione ai primi due motivi, per la particolare rilevanza delle seguentiquestioni di diritto:(a) i livelli di compatibilità tra (i) il sistema introdotto dal Protocollo di Kyotoin ordine alle quote di emissione di CO2 per la limitazione dei gas serra, (ii)la formulazione di domande “anomale” di restituzione di permessi all’utilizzodi dette quote secondo la normativa eurounitaria (direttiva 2009/29/CE dimodifica della direttiva 2003/87/CE, poi attuata con il d.lgs. 13 marzo 2013,n. 30; direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, delParlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che hannomodificato la direttiva 2003/87/CE, attuate con d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47;Regolamento (UE) 2017/2392 ) e (iii) le regole di diritto concorsuale internoche presidiano il generale esercizio di pretese restitutorie nei confronti delleprocedure (liquidatorie o meno);(b) la ripartizione degli oneri probatori tra il Ministero istante e gli organiconcorsuali in relazione ai presupposti della domanda di restituzione deipermessi all’utilizzo delle predette quote di CO2.

P.Q.Mdispone il rinvio a nuovo ruolo per la discussione della causa in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] 2003/87/Ce e per ilsupporto nella Gestione delle attività di Progetto del protocollo di Kyoto),rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ex lege.- ricorrente -controB.[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. – di seguito anche “B.P.A.”), con sede legale in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 200, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], PECF: [OSCURATO:EMAIL],in persona del commissario Straordinario, [OSCURATO:PERSONA],C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa per procura in atti, siaunitamente che disgiuntamente tra loro, dagli [OSCURATO:PERSONA] delNumero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026di Roma e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 28, C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – P.E.C.: laurapierallini@ordineavvocatiroma.org- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 223/2021 emesso in data13.01.2021 e depositato in data 15.01.2021 nel procedimento di opposizionea stato passivo R.G. n. 79725/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che1.In seguito all’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla procedura diAmministrazione Straordinaria, il MINISTERO DELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] chiedeva: (i) l’ammissione al passivo(…) per la complessiva somma di Euro € 38.969.820,00 in via chirografaria e(ii) la restituzione delle quote di emissione, pari a 389.698 attualmentedepositate nel Registro italiano delle emissioni e delle quote di emissioni CO2intestato a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a inAmministrazione Straordinaria, oggi [OSCURATO:SOCIETA] in AmministrazioneStraordinaria).1.1 Più in particolare, sulla domanda di restituzione di n. 389.698 quote diemissione di CO2, il Ministero, assumeva che: - a [OSCURATO:PERSONA] AirlinesS.p.a., allora in bonis, furono assegnate n. 291.254 quote per l’anno 2012;n. 46.624 quote per l’anno 2013 e n. 46.624 per l’anno 2014; - BluePanorama Airlines aveva effettivamente emesso n. 352.064 quote nell’anno2012, n. 81.872 quote nell’anno 2013 e n. 49.012 nell’anno 2014; - ai sensidi quanto previsto all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 13 marzo2013, n. 30 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avrebbe dovuto “restituire”, alla data del30 aprile 2013, n. 352.064 quote pari alle emissioni effettive dell’anno 2012e, alla data del 30 aprile 2015, n. 130.884 quote pari alla sommatoria delleemissioni effettive degli anni 2013 (n. 81.872 quote) e 2014 (n. 49.012quote); - al contrario [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aveva restituito, per l’anno 2012,Numero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026soltanto n. 53.704 - relative alle emissioni effettive del periodo23.10/31.12.2012 - e, per gli anni 2013 e 2014, n. 39.546 relative alleemissioni del periodo compreso tra il 17 marzo - data di accertamento dellostato di insolvenza - ed il 31 dicembre 2014.1.2 Il Ministero chiedeva altresì l’ammissione allo stato passivo dellaprocedura, in via chirografaria, di complessivi € 38.969.820,00, pari allasomma delle sanzioni irrogate con due ordinanze-ingiunzioni emesse ex art.18 l. n. 689/81 e notificate in data 02.05.2016 e, più in particolare,l’ordinanza-ingiunzione n. 4 del 21.03.2016 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] la gestione della Direttiva 2003/87/CE “[aveva] ingiun[to] alla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in [OSCURATO:PERSONA], in solido conil Sig. [OSCURATO:PERSONA], autore della violazione e legale rappresentante all’epocadei fatti, di pagare quale sanzione amministrativa dovuta per la (..) violazionela somma complessiva di € 28.836.010,00 (…)” e - l’ordinanza-ingiunzione n.5 del 21.03.2016, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per la gestione dellaDirettiva 2003/87/CE “[aveva] ingiun[to] a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il CommissarioStraordinario [OSCURATO:PERSONA] autore della violazione, di pagare qualesanzione amministrativa dovuta per la (..) violazione la somma complessivadi € 9.133.810,00 (…)”. Il Ministero spiegava che la sanzione era statairrogata, assumendo la violazione dell’obbligo, gravante sull’operatore aereoai sensi dell’art. 32, d.lgs. n.30/2013, di restituzione alla data del 30.04.2013,con riferimento all’anno 2012, e alla data del 30.04.2015, con riferimento aglianni 2013 e 2014, di un numero di quote di emissione corrispondenti allequote effettivamente emesse, anche in eccedenza rispetto a quelle che leerano state assegnate per i predetti e rispettivi periodi.2. Con decreto del 18.10.2016, il [OSCURATO:PERSONA] escludeva il creditoinsinuato e rigettava la domanda restitutoria.3. Con ricorso depositato in data 24.11.2016 il MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro protempore, proponeva opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria, contestando l’erroneità del provvedimento delGiudice Delegato, sia nella parte in cui aveva rigettato la domanda diNumero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026restituzione, sia nella parte in cui aveva escluso integralmente il creditoreclamato.3.1 Con decreto n. 223/2021 emesso in data 13.01.2021, sopra indicato inepigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, il Tribunale di Roma, nelrespingere la opposizione, ha osservato e rilevato che: (i) “ … in sedefallimentare si può trattare solo dell’accertamento di crediti nei confronti delfallito o di domande di rivendicazione o restituzione, dovendosi precisare che,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 59 e 103 legge fall. i terzi chevantino nei confronti del fallito un diritto avente per oggetto una prestazionediversa dal denaro – e, tra queste, una prestazione di fare – “concorronosecondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento”; (ii) ai sensidell’art. 103 legge fall. “Se il bene non è stato acquisito all’attivo dellaprocedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo95, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivodel controvalore del bene alla data di apertura del concorso”; (iii) era dunque“onere del creditore formulare, eventualmente anche in via alternativa e/osubordinata alla domanda di rivendicazione/restituzione domanda diammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura delconcorso”; (iv) “Nel caso di specie, parte opponente non [aveva] formulatoalcuna domanda di ammissione al passivo del controvalore del bene odell’obbligazione alla data del concorso, né tantomeno [aveva] indicato ilpredetto valore o i relativi criteri di determinazione nella domanda diammissione e, per l’effetto, [doveva] considerarsi definitivamente decadutadalla relativa facoltà”; (v) “In ogni caso dalla documentazione allegata non[era] dato desumere quante quote risultavano ancora iscritte nel registrodella procedura alla data della domanda restitutoria avversaria, né il relativocontrovalore alla data dell’apertura della procedura, non potendo i verbali diaccertamento e le ordinanze di ingiunzione prodotti ed allegati all’istanza diinsinuazione costituire titolo esecutivo, e quindi, titolo idoneo a comprovareil numero di quote oggetto di restituzione e l’importo del credito”; (vi) “Perquanto riguarda[va], invece, la domanda di ammissione del credito persanzione amministrativa determinata ed irrogata con le ordinanze ingiunzionesopra indicate … le richiamate ordinanze [erano] state dichiarate inefficaciNumero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026e/o annullate all’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma; (vii) “inogni caso le predette ordinanze ed i verbali di accertamento [erano]inopponibili alla procedura ex art. 45 l. fall. richiamato dall’art. 18 D.lgs.270/99, per essere state emesse e notificate successivamente all’aperturadella procedura di [OSCURATO:PERSONA]”; (viii) “Inoltre, le predetteordinanze ed i verbali di accertamento [erano] inefficaci nei confronti dellamassa creditoria, poiché ai sensi dell’art. 52 l.fall. – applicabile in forza delrichiamo svolto dagli artt. 18 e 35 D.lgs. 270/99 – ogni credito vantato neiconfronti della procedura deve essere accertato dal giudice fallimentare”.4. Il decreto, pubblicato il 15.01.2021, è stato impugnato da MINISTERODELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. inAMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ha resistito con controricorso.La controricorrente ha depositato memoria.Considerato che:1.Con il primo motivo il Ministero ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione “Violazionee falsa applicazione degli artt. 52, 59, 92, 103 del r.d. 267/1942 nonchédell’art. 2697 c.c. e degli artt. 28 e 36 del d.lgs. 30/2013, in relazioneall’articolo 360, co.1 n.3 c.p.c.”.2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.93 r.d. 267/1942, 2697, 2699, 2712 c.c. 474 c.p.c., 115 c.p.c. in relazioneall’art.360, co. 1 n.3 c.p.c.”.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “Violazionee falsa applicazione degli artt. 92 e 93, r.d. 267/1942, degli artt. 2697 c.c.,artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché artt. 61, 191, 210 e 213 e ss. c.p.c. (inrelazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”.4. Col quarto mezzo si denuncia la “Violazione dell’art. 2909 c.c. e 337 c.p.c.in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.”.Numero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/20265. Si propone, infine, un quinto mezzo, col quale si articola vizio di “Violazionedell’art. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.”.5.1 Ritiene la Corte opportuna la rimessione della causa in pubblica udienzain relazione ai primi due motivi, per la particolare rilevanza delle seguentiquestioni di diritto:(a) i livelli di compatibilità tra (i) il sistema introdotto dal Protocollo di Kyotoin ordine alle quote di emissione di CO2 per la limitazione dei gas serra, (ii)la formulazione di domande “anomale” di restituzione di permessi all’utilizzodi dette quote secondo la normativa eurounitaria (direttiva 2009/29/CE dimodifica della direttiva 2003/87/CE, poi attuata con il d.lgs. 13 marzo 2013,n. 30; direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, delParlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che hannomodificato la direttiva 2003/87/CE, attuate con d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47;Regolamento (UE) 2017/2392 ) e (iii) le regole di diritto concorsuale internoche presidiano il generale esercizio di pretese restitutorie nei confronti delleprocedure (liquidatorie o meno);(b) la ripartizione degli oneri probatori tra il Ministero istante e gli organiconcorsuali in relazione ai presupposti della domanda di restituzione deipermessi all’utilizzo delle predette quote di CO2. P.Q.Mdispone il rinvio a nuovo ruolo per la discussione della causa in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026Il Presidente
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