CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per le misure di prevenzione, respingeva l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 59, comma 6 del d.lgs n. 159 del 2011, nell'interesse di Santa e [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Gli opponenti avevano chiesto l'ammissione al passivo dei crediti da lavoro per le retribuzioni maturate da marzo 2020 a gennaio 2021, oltre al trattamento di fine rapporto ed alla rivalutazione al tasso legale. Il tribunale confermava la legittimità dell'esclusione dei crediti vantati dagli opponenti rilevando innanzitutto che gli stessi erano stati licenziati dall'autorità giudiziaria su autorizzazione del giudice delegato, il che imponeva di valutare la richiesta solo limitatamente al periodo da "marzo a settembre 2020"; e che, in relazione a tale periodo, non vi era la prova dell'effettività del lavoro svolto e confermava le valutazioni del Giudice delegato in ordine alla mancanza di buona fede degli istanti (i quali erano soci della società confiscata ed avevano un rapporto di parentela con i proposti). 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 59 d.lgs n. 159 del 2011): la commistione tra il ruolo di lavoratore dipendente e quella di socio, che il tribunale aveva ritenuto decisiva per l'esclusione dei crediti da lavoro dal passivo, si risolverebbe in una inversione dell'onere della prova, ovvero nella assegnazione al lavoratore dell'onere di dimostrare l'effettività della prestazione; invero, la ineffettività delle prestazioni lavorative sarebbe stata solo supposta, ma non dimostrata; sul punto si deduceva che, illegittimamente, non sarebbe stata assegnata rilevanza agli atti di assunzione ed alle buste paga. Con riguardo al credito da "Tfr" si deduceva, invece, che sarebbe irrilevante la dimostrazione della effettività dello svolgimento della funzione lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da parte del terzo creditore, il tribunale è tenuto, in ordine logico, a verificare in primis il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, solo all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, Rv. 272232) 1.2. Nel caso in esame il tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, effettuava una valutazione accurata della strumentalità dei crediti vantati, rilevando come i ricorrenti fossero soci della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", interamente sottoposta a confisca, che, a sua volta, era proprietaria del 100% delle quote della "Savini slot". E che tutte le imprese del "gruppo Sapone" erano state confiscate quali imprese mafiose, sicché b:pe la qualità rivestita dall'istante nella società ed il rapporto di parentela con i proposti rendeva evidente la strumentalità della prestazione e del credito oggetto di domanda con l'attività illecita. Veniva altresì esclusa la buona fede, ritenendo che i ricorrenti avessero strumentalizzato la condizione "formale" di lavoratori, al solo fine di recuperare parte delle risorse vincolate. Si tratta di una valutazione che non si presta ad alcuna censura. L'art.52, comma 3, del d.lgs n. 159 del 2011 prevede, infatti, che il tribunale, nel valutare la buona fede degli istanti, debba tenere in considerazione - come avvenuto nel caso di specie - le condizioni delle parti, i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, il tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, la sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, le dimensioni degli stessi. Si tratta di valutazioni estensibili anche alla pretesa restituzione delle somme inerenti il trattamento di fine rapporto, credito correlato al rapporto di lavoro che il tribunale aveva legittimamente ritenuto "formale". 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in