CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e le memorie depositate dalle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale delTribunale di Asti;udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli;udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pitingolo (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiestodichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli;udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA](sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiesto dichiararsi lacompetenza territoriale del Tribunale di Napoli;udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli;udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Asti, con ordinanza pronunciata all'udienza del 25 maggio 2026,ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per larisoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio nelprocesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.2. Il giudice rimettente ha individuato un primo profilo problematico nellaconfigurabilità della connessione teleologica di cui all’art. 12, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. e, segnatamente, nel grado di evidenza che il rapportofinalistico deve presentare già nella formulazione dell’imputazione.Il Tribunale ha osservato, in proposito, che, solo con riguardo ad alcuni capi diimputazione, il collegamento finalistico risulta espressamente contestato. Ciòavviene, in particolare, con riferimento ai delitti di autoriciclaggio e di riciclaggio,nei quali le somme oggetto delle operazioni contestate sono indicate comeprovenienti dalla truffa aggravata di cui al capo B). Analogo collegamento è statoravvisato con i reati concernenti l’emissione di fatture per operazioni inesistenti,espressamente prospettate quali strumenti funzionali alle operazioni diriciclaggio.Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto configurabile il collegamento anche con il delittoassociativo, osservando che, anche ove la competenza fosse radicata sulla basedi tale delitto, essa dovrebbe comunque essere attribuita al Tribunale di Asti,individuato dall’imputazione quale luogo di operatività del sodalizio e quale luogodi consumazione del primo reato-fine.È stato, tuttavia, evidenziato come, il collegamento tra il delitto associativo e ilsotto-blocco O) - CC) - DD) sarebbe prospettato in termini meramentedescrittivi, sicché la relativa competenza dovrebbe essere determinata sulla basedei reati che lo compongono e, segnatamente, con riferimento al capo CC),commesso in Napoli il 16 febbraio 2022; pertanto, la competenza territoriale,limitatamente a tale segmento processuale, dovrebbe essere attribuita alTribunale di NapoliSecondo il giudice rimettente, tuttavia, una lettura così rigorosa dei presuppostidella connessione teleologica determinerebbe un’eccessiva frammentazione delprocedimento, in contrasto con le esigenze di economia processuale e di unitariatrattazione della complessiva vicenda criminosa3. Il secondo profilo problematico concerne la possibilità di attribuire al delittopiù grave di riciclaggio contestato al capo F) pacificamente ritenuto il reato piùgrave (ma contestato ai soli Natale, Della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), efficacia attrattivanei confronti dell’intero procedimento, ivi compresi i reati contestati ad imputaticui tale delitto non è addebitato.Il Tribunale ha osservato, in proposito, che il riciclaggio si collocanecessariamente in una fase esecutiva successiva rispetto alle truffe presuppostee che un collegamento diretto sussiste esclusivamente tra la truffa contestata alcapo B), l’autoriciclaggio di cui al capo E), il riciclaggio di cui al capo F) e i reatidi emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi H), V), Z) e O).4. Più problematica sarebbe, invece, la posizione degli ulteriori reati-fine, il cuicollegamento con il riciclaggio deriverebbe esclusivamente dalla lororiconducibilità al programma dell’associazione per delinquere.È stato, al riguardo, evidenziato come non tutte le truffe contestate abbianogenerato le somme oggetto delle operazioni di riciclaggio e come non tutti gliimputati coinvolti nei diversi segmenti dell’imputazione abbiano preso parte siaalla truffa-presupposto sia alle successive operazioni di reimpiego.In tal modo la connessione opererebbe non più quale rapporto concreto tra fattideterminati, ma quale mero riflesso della struttura dell’imputazione, con laconseguenza che la competenza territoriale verrebbe a dipendere nondall’immediato rapporto tra il singolo reato e quello attrattore, bensì dalla solacontestazione del delitto associativo, elevata a criterio di collegamento dell’interoprocedimento.Il Tribunale ha inoltre osservato che, con riguardo alle tentate truffe contestateai capi C) e D), la questione risulterebbe in parte attenuata dalla coincidenzasoggettiva con la truffa di cui al capo B), potendo trovare applicazione il criteriodi connessione previsto dall’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., conconseguente maggiore prossimità di tali episodi rispetto al nucleo originario delprogramma fraudolento.Minore problematicità, ad avviso del giudice rimettente, presenterebbe laposizione dei reati di cui ai capi L), M) e P), le cui condotte risultano riferibili asoggetti inseriti nel medesimo contesto associativo, rendendo maggiormenteprevedibile la successiva destinazione delle utilità illecite ad operazioni dimovimentazione, schermatura o reimpiego.5. Il Tribunale ha, infine, osservato che, ove il riciclaggio di cui al capo F) fosseritenuto il reato attrattore dell’intero procedimento, la competenza territorialedovrebbe essere individuata nel Tribunale di Asti in quanto il primo segmentodella condotta di riciclaggio coincide con il trasferimento delle somme del 22novembre 2021 sul conto della GM Costruzioni, acceso presso un istitutobancario avente sede in Asti.Secondo il giudice rimettente, tale accredito integrerebbe già una condotta diriciclaggio, in quanto anche la ricezione di somme di provenienza delittuosa suun conto corrente, ove funzionale al loro transito, occultamento o successivotrasferimento, è idonea ad ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.6. Il Tribunale ha quindi prospettato due possibili soluzioni: secondo una primaricostruzione, il delitto di riciclaggio potrebbe attrarre esclusivamente i reati adesso direttamente collegati, con conseguente ripartizione della competenza tra iTribunali di Asti, Napoli e Alessandria; secondo una diversa impostazione ilriciclaggio di cui al capo F) opererebbe quale reato attrattore dell’interoprocedimento, con conseguente radicamento della competenza presso ilTribunale di Asti.7. In data 09 luglio 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la competenza territorialedel Tribunale di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione concernente la competenza per territorio,devoluta a questa Corte mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-biscod. proc. pen. dal Tribunale di Asti, debba essere risolta nel senso dellacompetenza del medesimo Tribunale.In via preliminare, deve osservarsi che il rinvio pregiudiziale risulta ammissibile,non essendo stato formulato in termini meramente esplorativi. Il giudicerimettente, infatti, ha adeguatamente illustrato le ragioni del dubbiointerpretativo, indicando tutti gli elementi fattuali e processuali rilevanti ai finidell’individuazione del giudice territorialmente competente. Ne consegue che nonvengono demandate a questa Corte questioni inerenti alla ricostruzione del fatto,anche processuale, estranee alla cognizione del giudice di legittimità (vedi Sez.4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01).2. Deve, preliminarmente, rilevarsi che, pur nelle necessarie differenziazioniconcernenti le posizioni dei singoli imputati, tra i reati oggetto del presenteprocedimento sussiste un rapporto di connessione rilevante ai sensi dell’art. 12,comma primo, lett. c), cod. proc. pen.L’approfondita disamina del capo d’imputazione evidenzia, infatti, l’esistenza diun effettivo nesso oggettivo e finalistico tra tutte le condotte contestate. Inparticolare, i reati tributari risultano funzionalmente preordinati alla realizzazionedelle condotte di truffa, costituendone lo strumento operativo, mentre isuccessivi delitti di riciclaggio e autoriciclaggio si inseriscono nella medesimasequenza criminosa quali condotte destinate ad occultare l’origine illecita deiproventi derivanti dalle precedenti attività fraudolente e, al contempo, adassicurare agli associati il consolidamento e il godimento dei profitti illeciti.[OSCURATO:PERSONA] intende, pertanto, dare continuità ai consolidati principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità dellaconnessione teleologica idonea a determinare lo spostamento della competenzaterritoriale, non è necessario né che sia stata formalmente contestatal’aggravante prevista dall’art. 61, n. 2, cod. pen. né che sussista identitàsoggettiva tra gli autori dei reati-mezzo e quelli dei reati-fine (Sez. U., n. 53390del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01; Sez. 6, n. 30998 del 19/04/2018, M., Rv.274019-01; Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 – 02; Sez.2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv. 288847 - 01).Accertata, pertanto, la sussistenza della connessione prevista dall’art. 12 cod.proc. pen., il criterio di individuazione della competenza territoriale deve essereindividuato in applicazione dell’art. 16, comma primo, cod. proc. pen., in forzadel quale, nei procedimenti relativi a reati connessi, la competenza appartiene algiudice competente per il reato più grave ovvero, qualora i reati abbiano parigravità, al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato consumato perprimo.Si tratta di un criterio di attribuzione della competenza originario ed autonomoche, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,opera indipendentemente dalle successive vicende processuali riguardanti iprocedimenti riuniti. Ne consegue che la competenza così radicatasi permaneimmutata per l’intero sviluppo del processo, in applicazione del principio dellaperpetuatio iurisdictionis, correttamente inteso, anche nell’ipotesi in cuil’imputato venga successivamente assolto dal reato più grave che avevaoriginariamente determinato l’attrazione della competenza anche in relazioneagli ulteriori reati contestati (Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Prisco, Rv.265783-01; Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Castaldi, Rv. 269662-01; daultimo Sez. 6, n. 7963 de dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schiavi, non massimata).3. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente individuato, tra i reaticontestati agli imputati, quello più grave nel delitto di riciclaggio di cui al capoterritorio nazionale in data 21 febbraio 2022.Tale conclusione si pone in piena continuità con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di competenza territorialenei procedimenti concernenti reati connessi, il criterio di individuazione delgiudice competente deve essere desunto, in via prioritaria, dalla contestazioneformulata dal Pubblico ministero, salvo che la stessa risulti affetta da errorimacroscopici, immediatamente percepibili e tali da rendere evidente l’erroneaindividuazione dell’organo giudiziario competente (Sez. 1, n. 31335 del23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484-01; Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo,Rv. 287050-02; Sez. 2, n. 12902 del 11/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289763 - 01).Evenienza, quest’ultima, che non ricorre nella fattispecie in esame.In tale prospettiva si colloca anche l’insegnamento delle Sezioni Unite, le qualihanno chiarito che l’accertamento della competenza territoriale deve esserecompiuto secondo un criterio necessariamente ex ante, avendo riguardo allaprospettazione accusatoria quale emerge dall’imputazione e dalle originarie lineefattuali desumibili dalla notizia di reato, senza che possano assumere rilievovalutazioni inerenti alla fondatezza dell’accusa ovvero all’effettiva dimostrazionedei fatti contestati. La competenza, pertanto, deve essere determinata sulla basedi quanto il Pubblico ministero “prospetta”, e non già di ciò che il giudice ritengasuccessivamente provato all’esito della valutazione del merito (Sez. U, n. 53390del 26/10/2017, G., Rv. 271223-01, in motivazione).Muovendo da tali corretti presupposti ermeneutici, il Tribunale ha dato conto,con motivazione immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni per le quali ildelitto di riciclaggio contestato al capo F) dovesse ritenersi il reato più grave e,conseguentemente, idoneo a radicare la competenza territoriale.In particolare, il giudice rimettente ha evidenziato che la condotta di riciclaggio siè sviluppata attraverso una sequenza di operazioni frazionate e progressive,realizzate in diversi luoghi del territorio nazionale mediante un articolato sistemadi trasferimento, movimentazione e reimpiego di capitali di provenienzadelittuosa. In tale contesto, è stato valorizzato il segmento della condottarealizzatosi in Asti, individuato quale momento iniziale del reato, coincidente conil trasferimento delle somme di provenienza delittuosa dai conti riconducibili alLuhnari ai conti della società GM Costruzioni, operazione che il Tribunale hacollocato temporalmente al 22 novembre 2011.La motivazione impugnata si conforma, in tal modo, al principio di dirittosecondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale, i delitti diriciclaggio e di autoriciclaggio caratterizzati da una pluralità di condotteprogressive e frammentarie, realizzate da più soggetti che concorrano allaconsumazione del reato con apporti forniti in tempi e luoghi diversi, devonoritenersi consumati nel luogo in cui viene posto in essere il primo atto dellasequenza criminosa, ancorché esso costituisca soltanto un segmento dellacondotta tipica.Tale approdo interpretativo costituisce applicazione del più generale criteriodell’ubiquità c.d. “allargata”, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità conspecifico riguardo alla struttura del delitto di riciclaggio. In forza di tale principio,è sufficiente che venga inizialmente realizzato un frammento della condottatipica che, per le sue caratteristiche oggettive e per le modalità della suaesecuzione, risulti idoneo a dare avvio all’iter di trasformazione della realtàfattuale e a collegarsi in modo univoco ai successivi segmenti operativi,concorrendo così alla realizzazione dell’intera fattispecie criminosa. Ne consegueche è il primo movimento delle risorse di provenienza delittuosa, ove inserito inun unitario programma di sostituzione, trasferimento o reimpiego, assume rilievoai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente (Sez. 2, n.38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019–01; Sez. 2, n. 10525 del13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629–01; Sez. 2, n. 2393 del17/12/2025, Bosio, Rv. 289282–01).4. In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, va quindi affermata lacompetenza territoriale del Tribunale di Asti ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc.pen.Invero, il delitto di riciclaggio contestato al capo F), correttamente individuatoquale reato più grave tra quelli oggetto di contestazione, risulta essere anchequello commesso per primo. Inoltre, tale condotta criminosa, caratterizzata dauna progressione frazionata e articolata in una pluralità di segmenti esecutivi, haavuto inizio nel circondario del Tribunale di Asti, ove si è realizzato il primo attodella sequenza criminosa, idoneo, secondo i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, a radicare la competenza territoriale.Ne consegue che, ricorrendo il criterio di collegamento previsto dagli artt. 12 e16 cod. proc. pen., la competenza deve essere attribuita al Tribunale di Asti,essendosi in tale circondario verificata la prima frazione della condottacostitutiva del reato più grave commesso per primo tra quelli contestati, conconseguente individuazione di tale ufficio giudiziario quale giudiceterritorialmente competente. P.Q.MDichiara la competenza del Tribunale di Asti.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]