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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37397/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13516-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 340/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 13516 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Molise ha annullato l'avviso di accertamento per omessa denuncia o omesso versamento Ici dell'anno 2011, emesso, con irrogazione di sanzioni, dal Comune di Montenero di Bisaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché spedito il 2 gennaio 2018 e ricevuto il 5 gennaio 2018 oltre il termine di decadenza del 31 dicembre 2016, entro cui avrebbe dovuto essere notificato;

2. il Comune ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe;

3. il contribuente ha depositato controricorso e memoria.

In quest'ultima, in particolare, la contribuente ha insistito sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello, che la contribuente ha documentato essere avvenuta in data 8 gennaio 2015: considerato che:

1. il ricorso è inammissibile perché notificato il 14 maggio 2021 oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata (325 e 326 c.p.c.) , avvenuta, come documentato dalla contribuente, 1'8 gennaio 2021;

2. le spese seguono la soccombenza; kt9iIkshbo tJ loÀ 4

3. n ilUgdpplicazione delll'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. — 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, (essendo la ricorrente ammessa alla prenotazione a debito del contributo ) /dnificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale' , /1 .Cieli() Stato/ P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; 4,‘‘.42,(5,1* condanna da_Agenzia delle Entra a rifondere alle società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 600,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi.k oikk gut 13-~ Luq, 191,;t 14,N),\--pmikaiou /i 03,L.V.suz-0 1\\-.114) Cix.3'viSAAIP UU-A4 CArP LPn2 Q- 4)112,kp irdik / l etA`02,143 Ilt-0(4vv-V4 - Così deciso in Roma nella camera ai consiglio atei z novembre '2022, svolta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13516-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 340/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 13516 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Molise ha annullato l'avviso di accertamento per omessa denuncia o omesso versamento Ici dell'anno 2011, emesso, con irrogazione di sanzioni, dal Comune di Montenero di Bisaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché spedito il 2 gennaio 2018 e ricevuto il 5 gennaio 2018 oltre il termine di decadenza del 31 dicembre 2016, entro cui avrebbe dovuto essere notificato; 2. il Comune ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe; 3. il contribuente ha depositato controricorso e memoria. In quest'ultima, in particolare, la contribuente ha insistito sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello, che la contribuente ha documentato essere avvenuta in data 8 gennaio 2015: considerato che: 1. il ricorso è inammissibile perché notificato il 14 maggio 2021 oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata (325 e 326 c.p.c.) , avvenuta, come documentato dalla contribuente, 1'8 gennaio 2021; 2. le spese seguono la soccombenza; kt9iIkshbo tJ loÀ 4 3. n ilUgdpplicazione delll'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. — 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, (essendo la ricorrente ammessa alla prenotazione a debito del contributo ) /dnificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale' , /1 .Cieli() Stato/ P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; 4,‘‘.42,(5,1* condanna da_Agenzia delle Entra a rifondere alle società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 600,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi.k oikk gut 13-~ Luq, 191,;t 14,N),\--pmikaiou /i 03,L.V.suz-0 1\\-.114) Cix.3'viSAAIP UU-A4 CArP LPn2 Q- 4)112,kp irdik / l etA`02,143 Ilt-0(4vv-V4 - Così deciso in Roma nella camera ai consiglio atei z novembre '2022, svolta
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