CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 11836/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5547-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1346/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/08/2017 R.G.N. 1120/2013; Oggetto R.G.N.5547/2018 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 10.8.17 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del 3.6.13 del tribunale di Cosenza, ha rigettato l’opposizione a cartella per euro 30.452 dovuti a titolo di differenza premi per il periodo 2001-2008, conseguente a variazione delle posizioni assicurative territoriali accertate con verbale ispettivo (dal quale risultava l’esame e utilizzo di documentazione contabile ed amministrativa e l’ascolto di vari lavoratori). Avverso tale sentenza ricorre il Comune per tre motivi, cui resiste con controricorso l’INAIL. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce vizio di motivazione ex articolo 2697 c.c. in ordine all’onere della prova a carico dell’Inail; il secondo motivo deduce omessa decisione su eccezione di prescrizione e decadenza per gli anni 2001 - 2002; il terzo motivo deduce l’omessa decisione su errore e determinazione delle sanzioni e su non colpevolezza della condotta. Le parti hanno da ultimo richiesto dichiararsi cessata integralmente la materia del contendere, a seguito di richiesta da parte del contribuente di definizione agevolata dei carichi affidati ad ADER ed adesione alle stesse con pagamento di quanto portato dalla cartella. p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso