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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12146/2026

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omiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 420/2021,pubblicata il 23 giugno 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12febbraio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- [OSCURATO:PERSONA] evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. richiedendo la condanna di quest’ultima al risarcimentodei danni da lui subiti per effetto della mancata consegna di beni mobiliche egli si era aggiudicato a seguito di trattativa privata nell’àmbito diNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026un’esecuzione esattoriale per il prezzo, regolarmente pagato, di un milionedi lire.La trattativa stessa era stata effettuata dal Comune di Potenza, ai sensidell’art. 73 del d.P.R. n. 602 del 1973, e il prezzo effettivamente pagatodall’Aquino veniva consegnato all’esattore [OSCURATO:SOCIETA]. che, però, non avevaprovveduto a eseguire la consegna dei beni (si trattava di beni diarredamento e, in particolare, di una cucina) all’acquirente.L’attore dedusse, in particolare, che il risarcimento avrebbe dovutoessere commisurato al valore dei beni mobili di cui egli, pur avendonepagato il prezzo di aggiudicazione, non aveva potuto effettuare l’utilizzo.All’esito dell’istruttoria documentale, il Tribunale di Potenza accolseparzialmente la domanda giudiziale, limitando la condanna dell’esattorealla restituzione di una somma pari al prezzo effettivamente versato.In particolare, rilevato che, col pagamento del prezzo, l’aggiudicatarioaveva acquisito uno ius in rem, il Tribunale ritenne che andassecondannata la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma di €. 516,45,costituente il prezzo di aggiudicazione pagato dall’acquirente, maggioratadegli interessi ed escludendo un’automatica rivalutazione monetaria, inquanto debito di valuta.Di contro, non sussistendo prova del danno patito dal mancatogodimento di beni mobili aggiudicati e non consegnati, il giudice di primecure non reputò provato il danno ulteriore richiesto, onde affermò nonpotersi accogliere la relativa pretesa.2.- Avverso tale sentenza, ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] i seguenti motivi: 1) vizio della motivazione per mancatarilevazione del danno patrimoniale; 2) sussistenza del diritto allarivalutazione monetaria della somma a liquidarsi a titolo di risarcimento.La Corte d’appello di Potenza ha rigettato il gravame.In particolare, con riguardo al primo motivo, ha chiarito che: «l’odiernoappellante non può ottenere, attraverso il risarcimento, vantaggi superioria quelli in cui consisteva la sua situazione precedente all’inadempimento.Nel caso di specie il danno patrimoniale subito dall’appellante, conseguenteNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026all’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha consegnato i beni mobili afronte della corresponsione del prezzo di aggiudicazione, si è concretizzatonella corresponsione all’appellata del prezzo di aggiudicazione, mentre nonrisulta fornita la prova di un ulteriore pregiudizio.

Va da sé checorrettamente il Tribunale, individuato in tal misura il danno emergente,ha provveduto alla sua liquidazione, riconoscendo anche gli interessi qualecompensazione del tardivo risarcimento per equivalente della perditasubita, onde la pronuncia sul punto appare evidentemente immune da vizilogici.».Con riguardo al secondo motivo d’appello, invece, la Corte territorialeha affermato che: «Se è ben vero che l’obbligo di risarcimento del dannocostituisce un debito di valore, tuttavia il creditore che intenda ottenere ilristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandareil risarcimento del maggior danno e non può limitarsi a domandaresemplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e dellarivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica delritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. n. 16565/2018;Cass.

S.U., n. 5743/2015; (Cass. n. 21956/2014; Cass. n. 22273/2010).… Soggiace a tale previsione anche l’obbligo restitutorio relativoall’originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte noninadempiente, che ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto arivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - daprovarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali(Cass. n. 14289/2018; Cass. n. 5639/2014). … È tale prova che è mancatanel caso di specie, onde correttamente il Tribunale non ha provveduto,riconoscere la rivalutazione monetaria, non essendo all’uopo sufficiente lasola qualificazione risarcitoria della pretesa azionata in prime cure, edessendo la domanda stessa priva di supporto probatorio.».3.- Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Numero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/20264.- L’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che, a sua volta, era subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA].)resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2919,1477, 1223 e 540 c.p.c.Sostiene, al riguardo, che se è vero che il danneggiato può otteneredal risarcimento solo la reintegrazione della situazione patrimonialeantecedente al verificarsi dell’evento lesivo, è altrettanto vero che la suasituazione patrimoniale, prima dell’inadempimento dell’obbligazione diconsegna da parte del venditore, comprendeva già il bene compravendutoed il suo correlativo valore (che era entrato nel suo patrimonio per effettodel pagamento del prezzo di aggiudicazione), così come risultante dallastima [pari ad €. 5.681,03 - vecchie Lire 11.000.000] ed andava,pertanto, integralmente risarcito.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.Sostiene, in sintesi, che la Corte di merito non si sarebbe attenuta alladocumentazione da cui risultava il valore di stima della cucina.Le predette censure, senz’altro suscettibili di scrutinio congiunto,risultano inammissibili perché miranti ad incidere su accertamenti di fatto(e, cioè, quelli relativi all’apprezzamento della situazione patrimonialepreesistente all’evento dannoso e al valore di stima della cucina acquistatadall’odierno ricorrente), il cui sindacato è precluso in sede di legittimità.E invero, trattandosi di critiche che si appuntano sulla valutazione delquadro probatorio operata dalla Corte di merito, esse risultanoinammissibili perché in patente contrasto con l’orientamento consolidatosecondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può mai risolversi inun’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dimerito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estraneaalla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez.

U, sentenzaNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, purove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf.

Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Del resto (e con espresso riguardo al primo motivo di ricorso), questaCorte ha più volte affermato che le espressioni violazione o falsaapplicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivonoi due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernentela ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del casoconcreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa, una voltacorrettamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di leggeinveste immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazioneo affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovveronell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardoalla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di leggeNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una normache non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - purrettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Nonrientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n.640 del 14 gennaio 2019; conf.

Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4marzo 2022).Aggiungasi che il secondo motivo presenta un ulteriore profilod’inammissibilità, sia perché non rispetta il costante orientamento dellaS.C. [secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt.115 e 360, comma 1, n. 4), c.p.c. possono essere denunciate l’erratapercezione e la conseguente utilizzazione, da parte del giudice di merito,di prove inesistenti e, cioè, riferite a fonti che non sono mai state dedottein giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fonti appartenenti alprocesso, costituite dall’elaborazione di contenuti informativi nonriconducibili a dette fonti in alcun modo, neppure in via indiretta omediata, sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmenteinterpretati, il carattere della decisività: Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.37382 del 21 dicembre 2022]; sia perché pretende, di fatto, di incideresulla valutazione operata dal giudice di merito a riguardo del danno subìtodall’odierno ricorrente.Parimenti, è stato chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, perdedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli e non anche che il medesimo, nel valutare le proveNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026proposte e offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez.

T,sentenza n. 26739 del 15 ottobre 2024).In particolare, al riguardo, la Corte di merito, ha ben chiarito che, nonessendo ammissibile che l’odierno ricorrente ottenesse, attraverso ilrisarcimento, vantaggi superiori a quelli in cui consisteva la sua situazionepatrimoniale anteriore alla vendita e all’inadempimento, l’unicopregiudizio che si era concretamente configurato ai suoi danni eraidentificabile nell’avvenuta corresponsione del prezzo di aggiudicazioneche, pertanto, doveva essergli restituito.Peraltro, la Corte territoriale ha chiarito come l’appellante e odiernoricorrente, a carico del quale gravava senz’altro il relativo onere probatorioex art. 2697 c.c., nemmeno avesse provveduto a fornire dimostrazionecirca l’avvenuta verificazione di ulteriori pregiudizi.Si è trattato, dunque e con tutta evidenza, di valutazioni probatorieed accertamenti di fatto che, come tali, si sottraggono senza dubbio allecensure prospettate con i motivi di ricorso oggetto di scrutinio, in quantoinsuscettibili di essere sindacati in sede di giudizio di legittimità.3.- Con il terzo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte dimerito riconosciuto la rivalutazione monetaria, nonostante l’odiernoricorrente avesse chiesto l’integrale risarcimento del danno, comprensivodegli interessi e della rivalutazione monetaria e, in subordine, laripetizione di quanto versato a titolo di prezzo della vendita, compresi gliinteressi legali.In altri termini, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corteterritoriale, da un lato, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c.,ritenendo che la richiesta di rivalutazione monetaria fosse riferitaall’obbligazione restitutoria del prezzo pagato per la vendita, quando,invece, la stessa era riferita all’obbligazione risarcitoria conseguente allamancata consegna della res e, dall’altro, avrebbe completamente omessoNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026di pronunciarsi sulla richiesta di rivalutazione relativa alla somma pretesaa titolo di risarcimento danni, regolarmente proposta ed oggetto di motivodi appello.4.- Con il quarto (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n., 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 1277 c.c.Sostiene che l’obbligazione di consegna del venditore inadempientecostituisce un’obbligazione di valore, non avendo ad oggetto, findall’origine, una quantità determinata di denaro che caratterizza, invece,le obbligazioni di valuta.

Pertanto, rappresentando l’equivalentemonetario della mancata prestazione, alla stessa non sarebbe applicabilela disciplina delle obbligazioni di valuta, secondo cui il creditore che abbiasubito un danno maggiore rispetto a quello ristorato con la corresponsionedegli interessi è onerato dal fornire la prova dell’ulteriore maggiore danno.Anche tali motivi devono essere disattesi.Il ricorrente, come espressamente riconosciuto nelle pagg. 19-20 delricorso, aveva chiesto il risarcimento del danno e, in via subordinata, larestituzione del prezzo versato.

Il giudice di prime cure rigettò la domandarisarcitoria e accolse quella restitutoria, riconoscendo anche gli interessilegali, ma escludendo la rivalutazione monetaria.

La Corte di merito haconfermato tale decisione, evidenziando che, trattandosi di debito divaluta, non era riconoscibile la rivalutazione monetaria, né il maggiordanno, in quanto quest’ultimo non era stato espressamente richiesto, néprovato.Ne deriva la palese infondatezza delle censure, giacché, diversamenteda quanto opinato nel ricorso introduttivo del presente giudizio dilegittimità, non si tratta dell’obbligazione di consegna del venditore madell’obbligazione restitutoria del prezzo che era stato corrispostodall’acquirente e odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Tale obbligazione ècertamente di valuta (come, del resto, può agevolmente desumersi daCass. civ., Sez. 3, sentenza n. 5639 del 12 marzo 2014, Cass. civ., Sez.2, sentenza n. 13339 del 7 giugno 2006 e Cass. civ., Sez. 1, sentenza n.Numero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/20269004 dell’11 aprile 2018, con riguardo a quella di ripetizione di indebitodel prezzo in caso di risoluzione del contratto), cosicché la decisione dellaCorte di merito si sottrae alle critiche censorie prospettate dal ricorrente.5.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppateil ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata indispositivo.6.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 1.800,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 420/2021,pubblicata il 23 giugno 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12febbraio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- [OSCURATO:PERSONA] evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. richiedendo la condanna di quest’ultima al risarcimentodei danni da lui subiti per effetto della mancata consegna di beni mobiliche egli si era aggiudicato a seguito di trattativa privata nell’àmbito diNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026un’esecuzione esattoriale per il prezzo, regolarmente pagato, di un milionedi lire.La trattativa stessa era stata effettuata dal Comune di Potenza, ai sensidell’art. 73 del d.P.R. n. 602 del 1973, e il prezzo effettivamente pagatodall’Aquino veniva consegnato all’esattore [OSCURATO:SOCIETA]. che, però, non avevaprovveduto a eseguire la consegna dei beni (si trattava di beni diarredamento e, in particolare, di una cucina) all’acquirente.L’attore dedusse, in particolare, che il risarcimento avrebbe dovutoessere commisurato al valore dei beni mobili di cui egli, pur avendonepagato il prezzo di aggiudicazione, non aveva potuto effettuare l’utilizzo.All’esito dell’istruttoria documentale, il Tribunale di Potenza accolseparzialmente la domanda giudiziale, limitando la condanna dell’esattorealla restituzione di una somma pari al prezzo effettivamente versato.In particolare, rilevato che, col pagamento del prezzo, l’aggiudicatarioaveva acquisito uno ius in rem, il Tribunale ritenne che andassecondannata la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma di €. 516,45,costituente il prezzo di aggiudicazione pagato dall’acquirente, maggioratadegli interessi ed escludendo un’automatica rivalutazione monetaria, inquanto debito di valuta.Di contro, non sussistendo prova del danno patito dal mancatogodimento di beni mobili aggiudicati e non consegnati, il giudice di primecure non reputò provato il danno ulteriore richiesto, onde affermò nonpotersi accogliere la relativa pretesa.2.- Avverso tale sentenza, ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] i seguenti motivi: 1) vizio della motivazione per mancatarilevazione del danno patrimoniale; 2) sussistenza del diritto allarivalutazione monetaria della somma a liquidarsi a titolo di risarcimento.La Corte d’appello di Potenza ha rigettato il gravame.In particolare, con riguardo al primo motivo, ha chiarito che: «l’odiernoappellante non può ottenere, attraverso il risarcimento, vantaggi superioria quelli in cui consisteva la sua situazione precedente all’inadempimento.Nel caso di specie il danno patrimoniale subito dall’appellante, conseguenteNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026all’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha consegnato i beni mobili afronte della corresponsione del prezzo di aggiudicazione, si è concretizzatonella corresponsione all’appellata del prezzo di aggiudicazione, mentre nonrisulta fornita la prova di un ulteriore pregiudizio. Va da sé checorrettamente il Tribunale, individuato in tal misura il danno emergente,ha provveduto alla sua liquidazione, riconoscendo anche gli interessi qualecompensazione del tardivo risarcimento per equivalente della perditasubita, onde la pronuncia sul punto appare evidentemente immune da vizilogici.».Con riguardo al secondo motivo d’appello, invece, la Corte territorialeha affermato che: «Se è ben vero che l’obbligo di risarcimento del dannocostituisce un debito di valore, tuttavia il creditore che intenda ottenere ilristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandareil risarcimento del maggior danno e non può limitarsi a domandaresemplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e dellarivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica delritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. n. 16565/2018;Cass. S.U., n. 5743/2015; (Cass. n. 21956/2014; Cass. n. 22273/2010).… Soggiace a tale previsione anche l’obbligo restitutorio relativoall’originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte noninadempiente, che ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto arivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - daprovarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali(Cass. n. 14289/2018; Cass. n. 5639/2014). … È tale prova che è mancatanel caso di specie, onde correttamente il Tribunale non ha provveduto,riconoscere la rivalutazione monetaria, non essendo all’uopo sufficiente lasola qualificazione risarcitoria della pretesa azionata in prime cure, edessendo la domanda stessa priva di supporto probatorio.».3.- Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Numero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/20264.- L’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che, a sua volta, era subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA].)resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2919,1477, 1223 e 540 c.p.c.Sostiene, al riguardo, che se è vero che il danneggiato può otteneredal risarcimento solo la reintegrazione della situazione patrimonialeantecedente al verificarsi dell’evento lesivo, è altrettanto vero che la suasituazione patrimoniale, prima dell’inadempimento dell’obbligazione diconsegna da parte del venditore, comprendeva già il bene compravendutoed il suo correlativo valore (che era entrato nel suo patrimonio per effettodel pagamento del prezzo di aggiudicazione), così come risultante dallastima [pari ad €. 5.681,03 - vecchie Lire 11.000.000] ed andava,pertanto, integralmente risarcito.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.Sostiene, in sintesi, che la Corte di merito non si sarebbe attenuta alladocumentazione da cui risultava il valore di stima della cucina.Le predette censure, senz’altro suscettibili di scrutinio congiunto,risultano inammissibili perché miranti ad incidere su accertamenti di fatto(e, cioè, quelli relativi all’apprezzamento della situazione patrimonialepreesistente all’evento dannoso e al valore di stima della cucina acquistatadall’odierno ricorrente), il cui sindacato è precluso in sede di legittimità.E invero, trattandosi di critiche che si appuntano sulla valutazione delquadro probatorio operata dalla Corte di merito, esse risultanoinammissibili perché in patente contrasto con l’orientamento consolidatosecondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può mai risolversi inun’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dimerito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estraneaalla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenzaNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, purove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Del resto (e con espresso riguardo al primo motivo di ricorso), questaCorte ha più volte affermato che le espressioni violazione o falsaapplicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivonoi due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernentela ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del casoconcreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa, una voltacorrettamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di leggeinveste immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazioneo affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovveronell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardoalla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di leggeNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una normache non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - purrettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Nonrientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n.640 del 14 gennaio 2019; conf. Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4marzo 2022).Aggiungasi che il secondo motivo presenta un ulteriore profilod’inammissibilità, sia perché non rispetta il costante orientamento dellaS.C. [secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt.115 e 360, comma 1, n. 4), c.p.c. possono essere denunciate l’erratapercezione e la conseguente utilizzazione, da parte del giudice di merito,di prove inesistenti e, cioè, riferite a fonti che non sono mai state dedottein giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fonti appartenenti alprocesso, costituite dall’elaborazione di contenuti informativi nonriconducibili a dette fonti in alcun modo, neppure in via indiretta omediata, sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmenteinterpretati, il carattere della decisività: Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.37382 del 21 dicembre 2022]; sia perché pretende, di fatto, di incideresulla valutazione operata dal giudice di merito a riguardo del danno subìtodall’odierno ricorrente.Parimenti, è stato chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, perdedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli e non anche che il medesimo, nel valutare le proveNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026proposte e offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. T,sentenza n. 26739 del 15 ottobre 2024).In particolare, al riguardo, la Corte di merito, ha ben chiarito che, nonessendo ammissibile che l’odierno ricorrente ottenesse, attraverso ilrisarcimento, vantaggi superiori a quelli in cui consisteva la sua situazionepatrimoniale anteriore alla vendita e all’inadempimento, l’unicopregiudizio che si era concretamente configurato ai suoi danni eraidentificabile nell’avvenuta corresponsione del prezzo di aggiudicazioneche, pertanto, doveva essergli restituito.Peraltro, la Corte territoriale ha chiarito come l’appellante e odiernoricorrente, a carico del quale gravava senz’altro il relativo onere probatorioex art. 2697 c.c., nemmeno avesse provveduto a fornire dimostrazionecirca l’avvenuta verificazione di ulteriori pregiudizi.Si è trattato, dunque e con tutta evidenza, di valutazioni probatorieed accertamenti di fatto che, come tali, si sottraggono senza dubbio allecensure prospettate con i motivi di ricorso oggetto di scrutinio, in quantoinsuscettibili di essere sindacati in sede di giudizio di legittimità.3.- Con il terzo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte dimerito riconosciuto la rivalutazione monetaria, nonostante l’odiernoricorrente avesse chiesto l’integrale risarcimento del danno, comprensivodegli interessi e della rivalutazione monetaria e, in subordine, laripetizione di quanto versato a titolo di prezzo della vendita, compresi gliinteressi legali.In altri termini, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corteterritoriale, da un lato, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c.,ritenendo che la richiesta di rivalutazione monetaria fosse riferitaall’obbligazione restitutoria del prezzo pagato per la vendita, quando,invece, la stessa era riferita all’obbligazione risarcitoria conseguente allamancata consegna della res e, dall’altro, avrebbe completamente omessoNumero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/2026di pronunciarsi sulla richiesta di rivalutazione relativa alla somma pretesaa titolo di risarcimento danni, regolarmente proposta ed oggetto di motivodi appello.4.- Con il quarto (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n., 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 1277 c.c.Sostiene che l’obbligazione di consegna del venditore inadempientecostituisce un’obbligazione di valore, non avendo ad oggetto, findall’origine, una quantità determinata di denaro che caratterizza, invece,le obbligazioni di valuta. Pertanto, rappresentando l’equivalentemonetario della mancata prestazione, alla stessa non sarebbe applicabilela disciplina delle obbligazioni di valuta, secondo cui il creditore che abbiasubito un danno maggiore rispetto a quello ristorato con la corresponsionedegli interessi è onerato dal fornire la prova dell’ulteriore maggiore danno.Anche tali motivi devono essere disattesi.Il ricorrente, come espressamente riconosciuto nelle pagg. 19-20 delricorso, aveva chiesto il risarcimento del danno e, in via subordinata, larestituzione del prezzo versato. Il giudice di prime cure rigettò la domandarisarcitoria e accolse quella restitutoria, riconoscendo anche gli interessilegali, ma escludendo la rivalutazione monetaria. La Corte di merito haconfermato tale decisione, evidenziando che, trattandosi di debito divaluta, non era riconoscibile la rivalutazione monetaria, né il maggiordanno, in quanto quest’ultimo non era stato espressamente richiesto, néprovato.Ne deriva la palese infondatezza delle censure, giacché, diversamenteda quanto opinato nel ricorso introduttivo del presente giudizio dilegittimità, non si tratta dell’obbligazione di consegna del venditore madell’obbligazione restitutoria del prezzo che era stato corrispostodall’acquirente e odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Tale obbligazione ècertamente di valuta (come, del resto, può agevolmente desumersi daCass. civ., Sez. 3, sentenza n. 5639 del 12 marzo 2014, Cass. civ., Sez.2, sentenza n. 13339 del 7 giugno 2006 e Cass. civ., Sez. 1, sentenza n.Numero registro generale 18274/2021Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 12146/2026Data pubblicazione 30/04/20269004 dell’11 aprile 2018, con riguardo a quella di ripetizione di indebitodel prezzo in caso di risoluzione del contratto), cosicché la decisione dellaCorte di merito si sottrae alle critiche censorie prospettate dal ricorrente.5.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppateil ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata indispositivo.6.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 1.800,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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