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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 10622/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20825/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N 14/2014, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di IMPERIA n. 2326/2016 depositatoil 01/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 2.11.2024 e il controricorrente ha accettato la rinuncia in pari data, il tutto a spese compensate.

P.Q.M Visto l’art.391 c.p.c., Dichiara estinto il ricorso;spese compensate.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20825/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N 14/2014, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di IMPERIA n. 2326/2016 depositatoil 01/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 2.11.2024 e il controricorrente ha accettato la rinuncia in pari data, il tutto a spese compensate. P.Q.M Visto l’art.391 c.p.c., Dichiara estinto il ricorso;spese compensate. Co
Decreto Cassazione n. 10622/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris