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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 36129/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29174/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2 - A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 333/2019depositata il 22/02/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] conven ne in giudizio la Mozzini F.lli di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito F.lli Mozzini) – società in concordato prevenivo con cessione dei beni dal 1986 – nonché il commissario liquidatore, il commissario giudiziale (anche in proprio)e una serie di banche, agendo quale cessionario del credito vantato a titolo di regresso dalla madreMaria [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore, nei confronti della società F.lli Mozzini , a seguito del pagamento parziale dei debiti di quest’ultima verso le banche , per complessive lire 713.436.000, effettuato in data 11/01/1995, come comunicato alla società e al commissario giudiziale con raccomandata del 10/03/1997; chiese quindi accertarsi l'esistenza del suo creditodi euro 368.458,94 nei confronti della F.lli Mozzini e il diritto a veder lo collocato nel passivo della procedura di concordato preventivo, previo accertamento dell'intervenuta estinzione dei debiti della società verso le banche , in forza degli accordi conclusi ovvero per prescrizione.

1.1. – Nel costituirsi in giudizio, la F . lli Mozzini in concordato eccepì: a) l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire; b) la nullità del contratto di cessione del credito per indeterminatezza dell'oggetto; c) l'inopponibilità della pretesa cessione; d) l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione; e) l'inammissibilità dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 61, comma 2, l.fall.; f) la carenza di legittimazione dell'attore [OSCURATO:PERSONA] ad eccepire laprescrizione dei crediti delle banche.

1.2. – I l Tribunale di Mantova acc olse la domanda, accertando i diritti vantati dall’attore quale cessionario del credito del fideiussore e dando atto dell’estinzione dei crediti delle banche nei confronti della F.lli Mozzini per effetto delle transazioni e dei successivi pagamenti ricevuti nel terzo piano di riparto del concordato, con conseguente rispetto dell'art. 61, comma 2, l.fall. e assorbimento della questione sulla prescrizione.

1.3. – Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello principale della F.lli Mozzini e accolto quello incidentale sulle spese del Cavallari , in base alle seguenti argomentazioni ( per quanto di rilievo in questa sede ) : A) s ebbene le transazioni concluse con il fideiussore non preved essero la rinuncia delle banche ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della debitrice principale ( stante la rise rva di azione nei confronti degli altri coobbligati solidali, ai sensi dell'art. 1311 c . c. ) , tuttavia nel 2010le banche avevano r ilasciato dichiarazioni liberatorie , all’esito di accordi transattivi e dei pagamenti disposti con il terzo riparto parziale, con conseguente superamento dell'ostacolo all'esercizio del regresso in sede concorsuale posto dall'art. 61, comma 2, l.fall. (richiamato dal successivo art. 169 ) ; B ) vi era piena prova dell a cessione del credito di lire 713.436.000 della Mozzini al figlio [OSCURATO:PERSONA] ( munito dei documenti in conform ità al l’art. 1262 c.c.) nonché della sua comunicazione alla debitrice ceduta e dell’esercizio del corrispondente diritto di regresso a mezzo lettera raccomandata del 10/03/1997.

2. – Avverso detta decisione la F.lli Mozzini in concordato propone ricorso per cassazione in due motivi, cui il Cavallari resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – I l primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 61,comma 2 l.fall. nonché degli artt.1203 e 1299 c.c., per avere la c orte d' a ppello equipara to l'atto transattivo stipulato tra il fideiussore e le banche, e la successiva rinuncia di queste ultime agli ulteriori crediti (intervenuta dopo i pagamenti effettuati con il terzo piano di riparto) ad un pagamento integrale, in realtà perfezionatosi solo successivamente, nelle more della procedura concordataria, e non «al momento dell’esercizio e della consumazione del diritto di regresso esercitato dalla signora Mozzini in data 10.03.97 (…) e quindi in tale data in cui n on vi era stato alcun pagamento integrale».

2.2. – Il secondo mezzo lamenta l’ omesso esame di fatto decisivo, con riguardo a (testualmente) : i) « l’episodio fenomenico rilevante da cui si può far discendere l’assimilabilità di un pagamento integrale con un atto transattivo banche/fideiussore con rinuncia agli ulteriori crediti da parte del primo verso il debitore principale»; ii) il fatto storico che il fideiussore avrebbe «esercitato e consumato un diritto di regresso palesemente illegittimo che si è estinto al momento della sua proposizione e che come tale non può risopravvivere a seguito della successiva rinuncia (15 anni dopo) delle Banche agli ulteriori crediti (ricevute comunque alcune somme in sede di riparto)»; iii) il fatto che « il diritto di regresso andava eventualmente riproposto dopo le rinunce delle banche».

3. –Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni .

4. – I due motivi pongono l a medesima questione , il primo come violazione di legge, il secondo come vizio motivazionale.

Entrambi contesta no l’erronea valutazione del la sequenza temporale della vicenda da parte dei giudici di merito, i quali non avrebbero considerato che il diritto di regresso del fideiussore si era “consumato” con l’invio della raccomandata del 10/03/ 1997, epoca in cui non vi era ancora stato il pagamento integrale dei crediti delle banche (primo motivo) e che quel diritto « andava semmai riproposto dopo le rinunce delle banche», intervenute solo tra luglio e settembre 2010 (secondo motivo).

4.1. –Va premesso che, per come posta, la questione appare nuova.

Dalla sentenza impugnata emerge infatti che nessuno dei cinque motivi dell’appello principale l a sottoponeva in questi termini ai giudicidi secondo grado.

Ed invero, quei motivi riguardavano: i) la prova dell’esistenza della cessione del credito tra la Mozzini e il Cavallari; ii) l’insussistenza del credito di regresso della Mozzini per non avere la stessa pagato integralmente i crediti delle banche; iii) la mancata estinzione del credito residuo delle banche per insussistenza dei presupposti della prescrizione; iv) la diversa ripartizione dell’onere della prova; v) l’esercitabilità del regresso (oltre al capitale) solo per le spese e gli accessori maturati anteriormente alla domanda di concordato.

4.2. –Va anche rilevata l’inammissibilità del secondo motivo , sotto concorrente profilo, poiché formulato in spregio dei canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso – e non già "questioni" o "argomentazioni" (Cass.2268/2022) – nonché il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez.

U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass.27415/2018, Cass. 3110/2022).

In ogni caso, i pretesi “fatti storici” superficialmente elencatia pag. 15e 16 del ricorso risultano presi in esame dalla corte territoriale.

5. –E dunque, a nche a voler ritenere che la questione della insussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di regresso da parte del Cavallari– sotto l’evidenziato profilo cronologico degli eventi – rientrasse nel thema decidendum del giudizio di appello, non si ravvisa nella decisione impugnata la violazione dell’art. 61, comma 2, l.fall., richiamato dall’art. 169 l.fall.; norma che, va detto,viene applicata per giurisprudenza costante anche al caso in cui, come nella specie, uno dei coobbligati solidali sia in bonis (Cass.11144/2012, 19609/2017).

5.1. – Non è qui in discussione il principio , applicabile al concordato preventivo (ed espressamente richiamato dalla stessa corte territoriale), per cui il coobbligato del debitore principale fallito, per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell’art . 61, comma2, l.fall., il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens (Cass. 3216 / 2012 , 26003/3018, 6799/2023).

Al riguardo questa Corte ha più volte chiarito che, in base alla disciplina prevista dagli artt. 61 e 62 l.fall., il creditore di più coobbligati solidali che abbia ricevuto un pagamento parziale è tenuto ad insinuare al passivo il solo credito residuo esclusivamente nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo prima dell'apertura della procedura concorsuale, potendo altrimenti concorrere per l'intero credito, ed avendo diritto all'assegnazione della quota spettante al coobbligato che ha pagato, fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli; mentre il regresso tra coobbligati può essere esercitato soltanto dopo che il creditore sia stato interamente soddisfatto.

Si tratta di disposizioni che introducono un'eccezione al principio generale operante in materia di obbligazioni solidali– secondo cui il pagamento parziale effettuato da uno dei coobbligati solidali produce l'estinzione del credito nei limiti dell'importo corrispondente alla somma pagata, ed è quindi opponibile al creditore anche dagli altri coobbligati – che trova applicazione sia all'azione di regresso ( specificamente contemplata dalle norme in esame) che all'azione di surrogazione, dal momento che ciò che viene in rilievo, ai fini dell'esercizio di entrambe le azioni, non è la circostanza che, attraverso il pagamento , il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale ex parte creditoris, sia cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento (Cass.3216/2012, 260032018, 1453/2022).

5.2. – Sennonché, a rilevare in questa sede è che la corte territoriale ha accertato: i) che il diritto di regresso del fideiussore ([OSCURATO:PERSONA]) verso la debitrice principale (la società F.lli Mozzini, in concordato dal 1986) è sorto, ai sensi dell’art. 1950 c.c., a seguito dei pagamenti parziali effettuati alle banche in forza di transazion i concluse in data 11/01/1995, riportati nella raccomandata del 10/03/1997 inviata dalla Mozzini al liquidatore e al commissario giudiziale della società concordataria (trascritta integralmente a pag. 17 della sentenza impugnata); ii) che il relativo credito è stato ceduto al figlio, Lorenzo C avallari, con scrittura privata notificata alla società ceduta e al liquidatore giudiziale, ai sensi dell’art. 1264 c.c., a mezzo raccomandata del 26/04/1997; iii) che nel corso della procedura di concordato le banche hanno rilasciato dichiarazioni liberatorie di integrale soddisfazione anche per i crediti residui, in forza di accordi conclusi nel 2010 e del pagamento effettuato con il terzoriparto parziale .

5.3. –Ed allora, se si tiene conto che il Cavallari ha esercitato il suo diritto di regresso nei confronti della società in concordato con atto di citazione notificato nel 2011, quando ormai le banche potevano dirsi per certo integralmente soddisfatte, ne consegue che anche dal punto di vista della sequenza cronologica degli eventi il principio sopra descritto risulta rispettato, senza che ricorra la prospettata violazione dell’art. 61, comma 2, l.fall.

6. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

7. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29174/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2 - A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 333/2019depositata il 22/02/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] conven ne in giudizio la Mozzini F.lli di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito F.lli Mozzini) – società in concordato prevenivo con cessione dei beni dal 1986 – nonché il commissario liquidatore, il commissario giudiziale (anche in proprio)e una serie di banche, agendo quale cessionario del credito vantato a titolo di regresso dalla madreMaria [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore, nei confronti della società F.lli Mozzini , a seguito del pagamento parziale dei debiti di quest’ultima verso le banche , per complessive lire 713.436.000, effettuato in data 11/01/1995, come comunicato alla società e al commissario giudiziale con raccomandata del 10/03/1997; chiese quindi accertarsi l'esistenza del suo creditodi euro 368.458,94 nei confronti della F.lli Mozzini e il diritto a veder lo collocato nel passivo della procedura di concordato preventivo, previo accertamento dell'intervenuta estinzione dei debiti della società verso le banche , in forza degli accordi conclusi ovvero per prescrizione. 1.1. – Nel costituirsi in giudizio, la F . lli Mozzini in concordato eccepì: a) l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire; b) la nullità del contratto di cessione del credito per indeterminatezza dell'oggetto; c) l'inopponibilità della pretesa cessione; d) l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione; e) l'inammissibilità dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 61, comma 2, l.fall.; f) la carenza di legittimazione dell'attore [OSCURATO:PERSONA] ad eccepire laprescrizione dei crediti delle banche. 1.2. – I l Tribunale di Mantova acc olse la domanda, accertando i diritti vantati dall’attore quale cessionario del credito del fideiussore e dando atto dell’estinzione dei crediti delle banche nei confronti della F.lli Mozzini per effetto delle transazioni e dei successivi pagamenti ricevuti nel terzo piano di riparto del concordato, con conseguente rispetto dell'art. 61, comma 2, l.fall. e assorbimento della questione sulla prescrizione. 1.3. – Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello principale della F.lli Mozzini e accolto quello incidentale sulle spese del Cavallari , in base alle seguenti argomentazioni ( per quanto di rilievo in questa sede ) : A) s ebbene le transazioni concluse con il fideiussore non preved essero la rinuncia delle banche ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della debitrice principale ( stante la rise rva di azione nei confronti degli altri coobbligati solidali, ai sensi dell'art. 1311 c . c. ) , tuttavia nel 2010le banche avevano r ilasciato dichiarazioni liberatorie , all’esito di accordi transattivi e dei pagamenti disposti con il terzo riparto parziale, con conseguente superamento dell'ostacolo all'esercizio del regresso in sede concorsuale posto dall'art. 61, comma 2, l.fall. (richiamato dal successivo art. 169 ) ; B ) vi era piena prova dell a cessione del credito di lire 713.436.000 della Mozzini al figlio [OSCURATO:PERSONA] ( munito dei documenti in conform ità al l’art. 1262 c.c.) nonché della sua comunicazione alla debitrice ceduta e dell’esercizio del corrispondente diritto di regresso a mezzo lettera raccomandata del 10/03/1997. 2. – Avverso detta decisione la F.lli Mozzini in concordato propone ricorso per cassazione in due motivi, cui il Cavallari resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – I l primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 61,comma 2 l.fall. nonché degli artt.1203 e 1299 c.c., per avere la c orte d' a ppello equipara to l'atto transattivo stipulato tra il fideiussore e le banche, e la successiva rinuncia di queste ultime agli ulteriori crediti (intervenuta dopo i pagamenti effettuati con il terzo piano di riparto) ad un pagamento integrale, in realtà perfezionatosi solo successivamente, nelle more della procedura concordataria, e non «al momento dell’esercizio e della consumazione del diritto di regresso esercitato dalla signora Mozzini in data 10.03.97 (…) e quindi in tale data in cui n on vi era stato alcun pagamento integrale». 2.2. – Il secondo mezzo lamenta l’ omesso esame di fatto decisivo, con riguardo a (testualmente) : i) « l’episodio fenomenico rilevante da cui si può far discendere l’assimilabilità di un pagamento integrale con un atto transattivo banche/fideiussore con rinuncia agli ulteriori crediti da parte del primo verso il debitore principale»; ii) il fatto storico che il fideiussore avrebbe «esercitato e consumato un diritto di regresso palesemente illegittimo che si è estinto al momento della sua proposizione e che come tale non può risopravvivere a seguito della successiva rinuncia (15 anni dopo) delle Banche agli ulteriori crediti (ricevute comunque alcune somme in sede di riparto)»; iii) il fatto che « il diritto di regresso andava eventualmente riproposto dopo le rinunce delle banche». 3. –Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni . 4. – I due motivi pongono l a medesima questione , il primo come violazione di legge, il secondo come vizio motivazionale. Entrambi contesta no l’erronea valutazione del la sequenza temporale della vicenda da parte dei giudici di merito, i quali non avrebbero considerato che il diritto di regresso del fideiussore si era “consumato” con l’invio della raccomandata del 10/03/ 1997, epoca in cui non vi era ancora stato il pagamento integrale dei crediti delle banche (primo motivo) e che quel diritto « andava semmai riproposto dopo le rinunce delle banche», intervenute solo tra luglio e settembre 2010 (secondo motivo). 4.1. –Va premesso che, per come posta, la questione appare nuova. Dalla sentenza impugnata emerge infatti che nessuno dei cinque motivi dell’appello principale l a sottoponeva in questi termini ai giudicidi secondo grado. Ed invero, quei motivi riguardavano: i) la prova dell’esistenza della cessione del credito tra la Mozzini e il Cavallari; ii) l’insussistenza del credito di regresso della Mozzini per non avere la stessa pagato integralmente i crediti delle banche; iii) la mancata estinzione del credito residuo delle banche per insussistenza dei presupposti della prescrizione; iv) la diversa ripartizione dell’onere della prova; v) l’esercitabilità del regresso (oltre al capitale) solo per le spese e gli accessori maturati anteriormente alla domanda di concordato. 4.2. –Va anche rilevata l’inammissibilità del secondo motivo , sotto concorrente profilo, poiché formulato in spregio dei canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso – e non già "questioni" o "argomentazioni" (Cass.2268/2022) – nonché il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass.27415/2018, Cass. 3110/2022). In ogni caso, i pretesi “fatti storici” superficialmente elencatia pag. 15e 16 del ricorso risultano presi in esame dalla corte territoriale. 5. –E dunque, a nche a voler ritenere che la questione della insussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di regresso da parte del Cavallari– sotto l’evidenziato profilo cronologico degli eventi – rientrasse nel thema decidendum del giudizio di appello, non si ravvisa nella decisione impugnata la violazione dell’art. 61, comma 2, l.fall., richiamato dall’art. 169 l.fall.; norma che, va detto,viene applicata per giurisprudenza costante anche al caso in cui, come nella specie, uno dei coobbligati solidali sia in bonis (Cass.11144/2012, 19609/2017). 5.1. – Non è qui in discussione il principio , applicabile al concordato preventivo (ed espressamente richiamato dalla stessa corte territoriale), per cui il coobbligato del debitore principale fallito, per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell’art . 61, comma2, l.fall., il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens (Cass. 3216 / 2012 , 26003/3018, 6799/2023). Al riguardo questa Corte ha più volte chiarito che, in base alla disciplina prevista dagli artt. 61 e 62 l.fall., il creditore di più coobbligati solidali che abbia ricevuto un pagamento parziale è tenuto ad insinuare al passivo il solo credito residuo esclusivamente nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo prima dell'apertura della procedura concorsuale, potendo altrimenti concorrere per l'intero credito, ed avendo diritto all'assegnazione della quota spettante al coobbligato che ha pagato, fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli; mentre il regresso tra coobbligati può essere esercitato soltanto dopo che il creditore sia stato interamente soddisfatto. Si tratta di disposizioni che introducono un'eccezione al principio generale operante in materia di obbligazioni solidali– secondo cui il pagamento parziale effettuato da uno dei coobbligati solidali produce l'estinzione del credito nei limiti dell'importo corrispondente alla somma pagata, ed è quindi opponibile al creditore anche dagli altri coobbligati – che trova applicazione sia all'azione di regresso ( specificamente contemplata dalle norme in esame) che all'azione di surrogazione, dal momento che ciò che viene in rilievo, ai fini dell'esercizio di entrambe le azioni, non è la circostanza che, attraverso il pagamento , il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale ex parte creditoris, sia cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento (Cass.3216/2012, 260032018, 1453/2022). 5.2. – Sennonché, a rilevare in questa sede è che la corte territoriale ha accertato: i) che il diritto di regresso del fideiussore ([OSCURATO:PERSONA]) verso la debitrice principale (la società F.lli Mozzini, in concordato dal 1986) è sorto, ai sensi dell’art. 1950 c.c., a seguito dei pagamenti parziali effettuati alle banche in forza di transazion i concluse in data 11/01/1995, riportati nella raccomandata del 10/03/1997 inviata dalla Mozzini al liquidatore e al commissario giudiziale della società concordataria (trascritta integralmente a pag. 17 della sentenza impugnata); ii) che il relativo credito è stato ceduto al figlio, Lorenzo C avallari, con scrittura privata notificata alla società ceduta e al liquidatore giudiziale, ai sensi dell’art. 1264 c.c., a mezzo raccomandata del 26/04/1997; iii) che nel corso della procedura di concordato le banche hanno rilasciato dichiarazioni liberatorie di integrale soddisfazione anche per i crediti residui, in forza di accordi conclusi nel 2010 e del pagamento effettuato con il terzoriparto parziale . 5.3. –Ed allora, se si tiene conto che il Cavallari ha esercitato il suo diritto di regresso nei confronti della società in concordato con atto di citazione notificato nel 2011, quando ormai le banche potevano dirsi per certo integralmente soddisfatte, ne consegue che anche dal punto di vista della sequenza cronologica degli eventi il principio sopra descritto risulta rispettato, senza che ricorra la prospettata violazione dell’art. 61, comma 2, l.fall. 6. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 7. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
Sentenza Cassazione n. 36129/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris