CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9428/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.tiGaetano Costa e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], Politiche sociali e Lavoro - Servizio territoriale del lavoro di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanian. 1643/2020 pubblicata in data 02/10/2020, n.r.g. 1657/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 14/0845, emessa dalla Direzione territoriale provinciale del lavoro di Siracusa in data 27/02/2015, con cui gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 54.300,00 per la violazione (aver impiegato [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: collaboratore in impresa familiare - mancata regolarizzazione - conseguenze - regime sanzionatorio più favorevole-condizioni dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27/03/2010 senza alcuna annotazione del rapporto di lavoro nelle scritture obbligatorie o in altra documentazione obbligatoria) risultante dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza, a seguito di accesso ispettivo del 27/03/2010.Deduceva di non averavuto alcuna volontà di occultare il rapporto di lavoro con il fratello Corrado, dapprima assunto come dipendente e poi divenuto collaboratore familiare con atto notarile del novembre 2008. Allegava che solo in occasione dell’accesso ispettivo si era reso conto dell’omessa comunicazione di rito agli enti interessati circa la diversa qualifica, pur in presenza della prova dell’impresa familiare regolarmente costituita. Invocava in ogni caso l’art. 3, co. 4, d.l. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002 (come modificato dalla legge n. 183/2010), che esclude l’applicazione della c.d. maxi sanzione nel caso in cui dagli adempimenti contributivi assolti si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, anche se differentemente qualificato. Pertanto adìva il Tribunale di Siracusa per ottenere l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’opposizione. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Dugo. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è pacifico che al momento dell’accesso ispettivo della Guardia di Finanza del 27/03/2010 il sig. [OSCURATO:PERSONA] lavorava presso la ditta intestata all’appellante; b) è pacifico che le prescritte comunicazioni del nuovo rapporto in termini di collaboratore nell’impresa familiare non siano state eseguite alla data dell’ispezione, né era stato annotato il predetto lavoratore nelle scritture o in altra documentazione obbligatoria, come prescritto dall’art. 3, co. 3, L. n. 73/2002 e dalla cui omissione scaturisce la c.d. maxi sanzione; c) non è rilevante che sia stato il consulente del lavoro a non aver ottemperato all’incarico affidatogli di provvedere alle prescritte comunicazioni agli enti e alle annotazioni nei libri obbligatori; d) il versamento contributivo è stato eseguito successivamente all’ispezione, anche se con decorrenza retroattiva, sicché non è circostanza idonea a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro; e) la disciplina del 2010, comunque inapplicabile ratione temporis , esclude la responsabilità del datore di lavoro per l’omessa iscrizione solo nel caso in cui il versamento contributivo sia stato precedentemente assolto; f) dal verbale di accertamento redatto il 31/03/2010 dagli ispettori del lavoro su segnalazione della Guardia di Finanza i predetti attestano di avere verificato con esito negativo l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] quale familiare collaboratore presso l’INPS e laCCIAA di Siracusa, avendo solo accertato che con atto notarile del 15/11/2008 era stata costituita l’impresa familiare; g) la domanda di iscrizione retroattiva dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata presentata dall’appellante soltanto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dagli atti (risposta del 02/04/2010 data dall’INPS all’appellante); h) ne consegue la legittimità della sanzione irrogata per l’occupazione “in nero” del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]; i) va rigettata anche la richiesta riduzione, non essendo stati evidenziati profili di erroneità e rispondendo la quantificazione della sanzione ai criteri dettati dalla norma applicata. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-A seguito di ordinanza con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., l’[OSCURATO:PERSONA], Politiche sociali e Lavoro - Servizio territoriale del lavoro di Siracusa ha resistito con controricorso. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione ed erronea applicazione” dell’art. 1 L. n. 689/1981 e del principio di retroattività in mitius delle norme sanzionatorie amministrative, nonché dell’art. 3, co. 3 e 4, d.l. n. 12/2002, per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile la modifica introdotta con la legge n. 183/2010 e comunque escluso la non volontà di occultare il rapporto di lavoro, omettendo di considerare sia la denunzia all’INAIL dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi antecedente rispetto all’accesso ispettivo, sia l’avvenuto versamento del premio INAIL in data 16/02/2010 anche per [OSCURATO:PERSONA], versamento che non era stato oggetto di contestazione e quindi da ritenersi pacifico ex art.115 c.p.c. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta una motivazione solo apparente sul punto decisivo del giudizio, relativo al suo comportamento tenuto prima dell’accesso della Guardia di Finanza, univocamente significativo della non volontà di occultare il predetto rapporto di lavoro. Idue motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione –sono fondati . Sussiste in primo luogo apparenza di motivazione in ordine all’accertamento della volontà di occultare il rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA]; nel ragionamento decisorio della Corte di merito, pur dandosi atto della precedente formalizzazione del rapporto di lavoro come rapporto dipendente, viene del tutto pretermesso il riferimento all’adempimento dei relativi oneri comunicativi e contributivi. I n tal modo la Corte di appello mostra di non “rispondere” alla specifica censura articolata con primo il motivo di gravame dell’odierno ricorrente incentrato anche sulla mancata considerazione delle condotte tenute in epoca anteriore all’accesso ispettivo. La limitazione dell’accertamento ai soli comportamenti successivi all’accesso ispettivo presenta obiettivi p rofili di incongruità posto che la verifica della volontà di occultare il rapporto di lavoro deve tenere necessariamente conto delle condotte tenute prima della “scoperta” dell’esistenza del rapporto medesimo e non quando tale “scoperta” sia già avvenut a in conseguenza dell’accesso ispettivo e il rapporto diventi già per questo solo fatto difficilmente occultabile. In questa prospettiva la Corte di merito non poteva pretermettere l’esame di quei documenti che l’odierno ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha spiegato e analiticamente e documentato di avere allegato e prodotto sia in primo grado che in appello (v. ricorso per cassazione, p. 13 ss.). La relativa valutazione andrà compiuta in sede di rinvio specialmente alla luce dellecircostanze di fatto per cui lo stesso lavoratore, fino a novembre 2018,era stato un dipendente formalmente risultante dalle scritture contabili e dai libri dell’impresa individuale dell’opponente e, a seguito della scrittura privata autenticata di costituzione dell’impresa familiare risalente al dicembre 2008 (autentica delle sottoscrizioni per notar [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 46758, registrata a Modica il 15/12/2008 al n. 7223/Serie IT: v. ricorsoper cassazione, p. 14), era divenuto un collaboratore nell’impresa familiare. In relazione poi al profilo di diritto investito con il primo motivo di ricorso, va in via di principio dichiarataapplicabile retroattivamente la norma più favorevole introdotta nell’anno 2010. Questa Corte, infatti, ha già affermato che la sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, prevista dall'art. 3, co. 3, del d.l. n. 12/2002, conv. con modif. nella l. n. 73/2002, in ragione della sua eccedenza rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall'autore dell'illecito, ha natura afflittiva e quindi "sostanzialmente penale", con conseguente applicabilità del regime di retroattività della lex mitior(Cass. ord. n. 13182/2025). In base alle considerazioni che precedono la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla medesima Corte di appello in diversa composizione per l’accertamento in concreto delle condizioni di applicabilità dell’art. 3, co. 4, d.l. n. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, alla luce dei documenti sopra indicati, da valutare nel contesto di ben precise circostanze di fatto anche anteriori (quali la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato fino a novembre 2018 e la stipula di un contratto costitutivo di impresa familiare a dicembre 2018 mediante scrittura privata con firme autenticate dal notaio). [OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione,alla quale demanda anche il regolamen