CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.782/2021 pubblicata in data 24 marzo 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 38/2022 RG 27034-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola NER DEPOSiTATO N CANCELLERtA Roma, O 4.